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IMU

QUALI SOGGETTI INTERESSA

Proprietari di immobili; titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli immobili, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitino l’attività.
Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

QUALI IMMOBILI RIGUARDA

Fabbricati, aree fabbricabili e terreni, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa. L’IMU non si applica sull’abitazione principale (ad eccezione di quella classificata in categoria catastale A/1, A/8 o A/9) e sulle pertinenze della stessa (se accatastate come C2, C6 e C7).

AGEVOLAZIONI ESENZIONI

Sono previste dall’art. 9, comma 8, del D. Lgs. 14/3/2011, n. 23, e definite dal Regolamento Comunale.
Per usufruire del beneficio è necessario presentare, a pena di decadenza, entro il termine del 31 dicembre dell’anno di riferimento, apposita autocertificazione, utilizzando il modello messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale,  tale autocertificazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.

ABITAZIONE PRINCIPALE

Ad esclusione di quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non è soggetta ad IMU né alla TASI. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Ai soli fini dell’applicazione dell’IMU, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa, convenuta ovvero disposta in sede di separazione o di divorzio dei coniugi, ai soli fini IMU, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. Pertanto, su tale abitazione e relative pertinenze l’assegnatario può applicare l’aliquota ridotta e la detrazione previste per l’abitazione principale.
E’ equiparata, inoltre, all’abitazione principale:

  • l’unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale e relative pertinenze dal socio assegnatario;
  • l’unica unità immobiliare posseduta e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, senza che siano richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008.

Per l’abitazione principale e per quelle ad essa assimilate ed equiparate, l’imposta è dovuta (con aliquota ridotta e applicando la detrazione di € 200,00) solo se appartenente ad una delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

COME SI DETERMINA IL TRIBUTO:

BASE IMPONIBILE

Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è determinata applicando alle rendite risultanti, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

  • 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
  • 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per i fabbricati delle categorie catastali D/5 e A/10;
  • 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione della categoria catastale D/5);
  • 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1.

Per i fabbricati del gruppo catastale D, non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è data dai costi di acquisizione per i coefficienti di attualizzazione stabiliti per anno di formazione.

Per i fabbricati d’interesse storico o artistico e per i fabbricati inagibili inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio all’1 gennaio dell'anno di riferimento.

ALIQUOTE

Le aliquote d’imposta sono stabilite dall’Ente entro il termine di approvazione del Bilancio.

DETRAZIONE

Dall'imposta dovuta per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

CALCOLO E DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA

L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

Modalità di presentazione
per posta:

Comune di Rosignano Marittimo
Via dei Lavoratori 21
57016 - Rosignano Marittimo - LI

per fax: 0586 724262
a mano:

c/o Sportello Polifunzionale

c/o U.O. Gestione Entrate

posta certificata: comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it
   
per informazioni:  0586 724 508 - 0586 724 258
UO responsabile dell'istruttoria
 UO responsabile dell'istruttoria
Responsabile del procedimento
 Responsabile del procedimento
Ufficio competente adozione provvedimento finale
 Ufficio competente adozione provvedimento finale
Potere sostitutivo
 Potere sostitutivo
Dove rivolgersi
Unità Organizzativa gestione entrate
 Unità Organizzativa gestione entrate
Modulistica
Imposta Municipale Unica (IMU) - dichiarazione di inagibilità o inabitabilità

Le caratteristiche dei fabbricati che possono essere considerati inagibili o inabitabili sono elencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'art. 18 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale



Documenti scaricabili:
Imposta Municipale Unica (IMU) - modello aliquota agevolata beni strumentali commercio e professioni
Imposta Municipale Unica (IMU) - Modello aliquota agevolata fabbricati rurali strumentali

Modello da presentare per l'applicazione dell'aliquota agevolata prevista dall'art. 6 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica



Documenti scaricabili:
Imposta Municipale Unica (IMU) - modello per abitazione locata

Da presentare al fine della applicazione della aliquota agevolata per i fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze dati in locazione con contratto regolarmente registrato per almeno otto mesi nell’arco dell’anno

(Art. 20 del Regolamento Imposta Unica Comunale)



Documenti scaricabili:
Imposta Municipale Unica (IMU) - modello uso gratuito

Modello da presentare al fine dell'applicazione dell'aliquota agevolata per l'abitazione data in comodato al parente entro il primo grado che la utilizzi come abitazione principale, cioè residente anagraficamente e dimorante abitualmente nell'unità immobiliare

(Art. 20 - Regolamento Imposta Unica Comunale).



Documenti scaricabili:
Autotutela - istanza avvisi di accertamento/pagamento
 Autotutela - istanza avvisi di accertamento/pagamento
IMU - Istanza di Rimborso

Art. 11 - Regolamento per la disciplina per l'Imposta Unica Comunale



Documenti scaricabili:
Strumenti di tutela
Autotutela - istanza avvisi di accertamento/pagamento
 Autotutela - istanza avvisi di accertamento/pagamento
Tutela Giurisdizionale

E' possibile promuovere ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Livorno entro 60 giorni dalla notifica dell'atto secondo le modalità previste dal decreto Lg. N°546/92.

 

Modalità di pagamento
VERSAMENTO TRAMITE F24

Il modello potrà essere presentato per il versamento presso qualsiasi sportello postale o bancario. Dovrà essere compilata la sezione "IMU e altri tributi locali".

Barrare quindi "ACC" o "SALDO" a seconda che il pagamento si riferisca all'acconto o al saldo, indicare in cifre il "numero di immobili" e nello spazio "Anno di riferimento" l'anno di imposta cui il versamento si riferisce. L'arrotondamento deve essere effettuato per ciascun rigo dell'F24.

Versamento tramite bollettino di Conto Corrente Postale

I modelli sono reperibili gratuitamente presso tutti gli uffici postali.

IL NUMERO DI CONTO CORRENTE DA UTILIZZARE E': 1008857615

In entrambi i modelli deve essere indicato il codice catastale (codice ente) del Comune di Rosignano Marittimo: H570

Il contribuente dovrà utilizzare i seguenti codici tributo:

3912 - abitazione principale e relative pertinenze (versamento sospeso)
3913 - fabbricati rurali ad uso strumentale (versamento sospeso)
3914 - terreni agricoli (versamento sospeso)
3916 - aree fabbricabili
3918 - altri fabbricati
3925 - immobili produttivi nel gruppo catastale D - STATO (ad aliquota del 0,76%)

Barrare quindi "ACC" o "SALDO" a seconda che il pagamento si riferisca all'acconto o al saldo, indicare in cifre il "numero di immobili" e nello spazio "Anno di riferimento" l'anno di imposta cui il versamento si riferisce. L'arrotondamento deve essere effettuato per ciascun rigo dell'F24.

 

Modalità per i cittadini italiani residenti all'estero

I cittadini italiani residenti all'estero, in alternativa al modello F24, possono effettuare il versamento dell'IMU tramite bonifico bancario con le seguenti modalità:

Bonifico bancario a favore del Comune di Rosignano Marittimo, specificando al causale "IMU 2018":

Bank: CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA
Branch: ROSIGNANO MARITTIMO
Swift Code: CRVOIT3V
IBAN: IT 48 P 06370 25100 000010006231

Ravvedimento Operoso
 Ravvedimento Operoso
Riferimenti normativi
Entrate - Regolamento Generale delle Entrate Comunali
 Entrate - Regolamento Generale delle Entrate Comunali
Entrate - IUC - Regolamento Imposta Comunale Unica
 Entrate - IUC - Regolamento Imposta Comunale Unica
Delibera C.C. N. 121 del 30 luglio 2015

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE I.M.U. E T.A.S.I. PER IL PERIODO D' IMPOSTA 2015.



Documenti scaricabili:
Decreto legge N. 54/2013

Interventi urgenti in tema  di  sospensione  dell'imposta  municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in  deroga,  di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le  pubbliche amministrazioni e di eliminazione  degli  stipendi  dei  parlamentari membri del Governo.



Documenti scaricabili:
Decreto Legge n. 35/2013

Disposizioni urgenti  per  il  pagamento  dei  debiti  scaduti  della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli  enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli  enti locali.



Documenti scaricabili:
Risoluzione Agenzia delle Entrate N.33/E del 21/05/2013

Istituzione codici tributo F24 - Immobili ad uso produttivo



Documenti scaricabili:
Legge N.228 del 24/12/2012

Legge di stabilità 2013



Documenti scaricabili:
Delibera C.C. N.144/2012

Regolamento IMU- interpretazione autentico



Documenti scaricabili:
Delibera C.C. N. 121/2012

Approvazione regolamento IMU e modifica precedente delibera C.C. N. 87/2012



Documenti scaricabili:
Delibera C.C. N.87 del 09/07/2012

Approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU per l'anno 2012



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