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Il diritto di accesso agli atti amministrativi è disciplinato dalla L.241/90 e s.m.i e dal relativo regolamento D.P.R. 184/2006.
Ai sensi dell’art. 25 della L. 241/90, il diritto di accesso si esercita nei modi e nei limiti indicati dalla suddetta legge, mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta.
La richiesta di accesso ai documenti deve essere adeguatamente motivata. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.
La richiesta di accesso, può essere presentata:
1. in formato cartaceo (tramite posta, consegna all’ufficio protocollo del Comune o consegna diretta agli uffici delle UO Edilizia Privata e Pianificazione)
2. tramite PEC all'indirizzo: comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it
Il procedimento è disciplinato dal D.P.R. 184/2006.
Ricevuta la richiesta di accesso, se vengono individuati controinteressati, ne deve essere data comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.
Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della L. 241/90, decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente.
Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro dieci giorni, ne da' comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.
In ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 25 della legge secondo le modalità determinate dall’amministrazione. Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate.
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è richiesto l'accesso.
Costi
Dal 01/10/2014 le richieste di accesso agli atti sono soggette al pagamento dei diritti di ricerca e visura (Delibera G.C. n. 219 del 02/09/2014 - Delibera di G.C. 1 del 08/01/2019 e successiva Delibera n.14 del 15/01/2019)
Gli importi da corrispondere sono i seguenti:
- €.5.00 per ogni pratica richiesta in visione, l'importo è comprensivo di copie,fino a n. 10 fogli, oltre i quali si pagano i costi di riproduzione delle copie aggiuntive (Delibera G.C. 32/2011 : A4 € 0,35 a foglio; A3 € 0,50 a foglio);
Copia dell’attestazione dell’avvenuto pagamento deve essere allegata alla richiesta di accesso agli atti .Si avvisa che in assenza del pagamento l'accesso non potrà esere effettuato.
PAGAMENTI
Il pagamento deve essere effettuato prima dell’accesso, scegliendo una delle seguenti modalità:
- presso Poste Italiane, utilizzando un bollettino di conto corrente postale n. 108571, intestato a Comune di Rosignano Marittimo – Servizio Tesoreria;
- presso la Tesoreria Comunale – Cassa di Risparmio di Volterra, filiale di Rosignano Marittimo, posta in Rosignano Solvay Via P. Mascagni,31;
- presso gli Uffici della U.O. Edilizia Privata e U.O. Pianificazione, posti in Rosignano Marittimo, via don Bosco 8, tramite pagamento POS con bancomat o carta di credito;
- tramite sistema telematico, sul sito del Comune di Rosignano Marittimo, utilizzando l'opzione "Pagamenti on line".