Puoi trovare il sito attuale all'indirizzo: http://www.comune.rosignano.livorno.it |
Ti trovi in: Home
Presupposto dell’imposta
E’ soggetta all’imposta sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive od acustiche (diverse da quelle soggette al diritto sulle Pubbliche Affissioni) in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
Ai fini dell’imposizione sono rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività economica per promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.
Soggetto passivo
E’ colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
Modalità di applicazione dell’imposta
L’imposta si determina in base alla superficie della figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
Sono esenti dall’imposta:
Si applicano maggiorazioni nel caso di pubblicità con mezzi luminosi od illuminati.
Autorizzazioni
Per la pubblicità sia temporanea che permanente con cartelli, stendardi, striscioni, diffusori sonori, display luminosi, occorre presentare domanda in bollo da € 16,00 alla Polizia Municipale.
Dopo il ritiro della relativa autorizzazione occorre recarsi presso l’U.O. Gestione Entrate -Via Amendola n. 19 - Rosignano Solvay, per presentare la dichiarazione di cui all’art. 8 del D. Lgs. 507/93 e provvedere al versamento dell’eventuale imposta dovuta PRIMA di esporre i messaggi pubblicitari autorizzati.
Non necessitano di autorizzazione ma solo di dichiarazione, da presentare all’U.O. Gestione Entrate, e di versamento dell’eventuale imposta dovuta, la distribuzione materiale pubblicitario, l’apposizione di locandine non visibili dalla viabilità stradale e la pubblicità su veicoli di proprietà del pubblicizzato.
Dichiarazioni
Il soggetto passivo, prima di iniziare la pubblicità, deve presentare all’U.O. Gestione Entrate, apposita dichiarazione comprendente le caratteristiche, nonché l’ubicazione dei mezzi utilizzati e la durata della pubblicità. Alla dichiarazione deve essere allegata attestazione di pagamento dell'imposta.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi purché non si verifichino modifiche degli elementi che possano determinare un diverso ammontare dell’imposta.
Con il pagamento annuale dell’imposta dell’anno di riferimento, si intende prorogata la dichiarazione di pubblicità.
Con delibera Consiglio Comunale n. 71 in data 07/04/2009 è stato modificato il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta di Pubblicità ed è stato fissato al 31 MARZO di ogni anno la scadenza del pagamento di cui trattasi.
Sanzioni amministrative
Oltre alle sanzioni tributarie sono applicabili le sanzioni amministrative previste dall'art. 23 del Dlgs 285/1992 (Codice della Strada). In caso di pubblicità abusiva l'Ente può disporre l’immediata copertura del messaggio o la rimozione del mezzo pubblicitario.
per posta: |
Comune di Rosignano Marittimo Via dei Lavoratori 21 57016 - Rosignano Marittimo - LI |
per fax: | 0586 724262 |
a mano: |
c/o Sportello Polifunzionale c/o U.O. Gestione Entrate |
posta certificata: | comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it |
per informazioni: | 0586 724258 |
E' possibile promuovere ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Livorno entro 60 giorni dalla notifica dell'atto secondo le modalità previste dal decreto Lg. N°546/92.
L'Imposta Comunale sulla Pubblicità va versata con una delle seguenti modalità:
Approvate con Delibera di G.C. N. 58 del 14/02/2019
Pubblicità Ordinaria | Tariffa dell'imposta | |
A1 |
Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto in questo tariffario, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadro e per anno solare è |
€ 18,74 |
A2 | Per le fattispecie di cui al punto A1 che abbiano durata non superiore a tre mesi la tariffa dell'imposta per ogni metro quadro e per mese è | € 1,87 |
A3 | Per la pubblicità di cui ai punti A1 e A2 che abbia superficie compresa tra 5,50 mq e 8,50 mq la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50% | |
A4 |
Per la pubblicità di cui ai punti A1 e A2 che abbia superficie maggiore a 8,50 mq la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100% |
|
A5 | Per la pubblicità di cui ai punti precedenti luminosa o illuminata la tariffa è maggiorata del 100% | |
Pubblicità su veicoli | ||
B1 | Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo, la tariffa dell'imposta per metro quadro per anno solare è | € 18,74 |
B2 | Per le fattispecie pubblicitarie di cui al punto B1 che abbiano durata non superiore a tre mesi la tariffa dell'imposta per ogni metro quadro e per mese è | € 1,87 |
B3 | Per la pubblicità di cui ai punti B1 e B2 che abbia superficie compresa tra 5,50 mq e 8,50 mq la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50% | |
B4 | Per la pubblicità di cui ai punti B1 e B2 che abbia superficie maggiore a 8,50 mq la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100% | |
B5 | Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare con le seguenti tariffe: | |
- Veicoli con portata superiore a 3.000 kg | € 90,00 | |
- Veicoli con portata inferiore a 3.000 kg | € 60,00 | |
- Motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie | € 30,00 | |
B6 | Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata | |
Pubblicità effettuata con pannelli luminosi o proiezioni | ||
C1 |
Per la pubblicità visiva effettuta per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine o simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in modo intermittente, lampeggiante o similare, la tariffa dell'imposta applicata per metro quadrato e per anno solare, indipendentemente dal numero dei messaggi |
€ 60,00 |
C2 | Per le fattispecie pubblicitarie di cui al punto C1 che abbiano durata non superiore a tre mesi la tariffa dell'imposta per ogni metro quadro e per mese è | € 6,00 |
C3 | Per la pubblicità prevista ai punti C1 e C2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe | |
- per il punto C1 la tariffa dell'imposta applicata per metro quadrato e per anno solare | € 30,00 | |
- per il punto C2 la tariffa dell'imposta per ogni metro quadro e per mese è | € 3,00 | |
C4 | Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, la tariffa dell'imposta applicata per ogni giorno, indipendente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione | € 3,75 |
C5 | Qualora la pubblicità di cui al punto C4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera ridotta del 50% | |
Pubblicità Varia | ||
D1 | Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione | € 18,74 |
D2 | Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati | € 90,00 |
D3 | Per la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati | € 45,00 |
D4 | Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario mediante persone è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità del materiale distribuita | € 3,75 |
D5 | Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione | € 11,25 |
PROROGA SCADENZA IMPOSTA DI PUBBLICITA’ (ICP) E CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED ARRE PUBBLICHE (COSAP) PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2020
IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. CONFERMA TARIFFE PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2019
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO
2008
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2007 E PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA DI PAGAMENTO