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SEGNALAZIONI DISSERVIZI SULLA GESTIONE RACCOLTA RIFIUTI DA PARTE DI UTENZE DOMESTICHE, NON DOMESTICHE ED ASSOCIAZIONI
Il D.Lgs 152/2006, all’art. 200 e segg. prevede che l’organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata rifiuti urbani e l’affidamento del servizio sia svolta da parte delle Autorità d’Ambito Territoriale (ATO).
La Legge Regionale Toscana n. 69 del 2011 prevede che il servizio di gestione integrata rifiuti urbani sia affidato dall’Autorità d’Ambito ad un unico soggetto gestore e prevede altresì che l’Autorità d’Ambito vigili sull’attività del soggetto Gestore e controlli l’attuazione degli interventi previsti nella pianificazione.
Con la Delibera d’Assemblea n. 12 del 13 novembre 2020 l’Autorità d’Ambito ATO Toscana Costa ha provveduto ad affidare il servizio di gestione integrata rifiuti urbani al gestore unico RetiAmbiente S.p.A.. Successivamente tra le parti è stato sottoscritto il Contratto di Servizio.
Il Gestore unico RetiAmbiente affidatario del servizio, si avvale quindi delle cosiddette Società Operative Locali (SOL) per l’organizzazione e l’esecuzione dei servizi di raccolta rifiuti sui territori dei vari Comuni.
Sul territorio di Rosignano Marittimo la Società Operativa Locale è la REA SpA, che è quindi chiamata svolgere e sviluppare il servizio per conto del Gestore RetiAmbiente ed in ottemperanza ai piani si sviluppo dei servizi programmati dall’Autorità di ambito.
Al Comune è demandata la funzione di definizione e riscossione delle tariffe finalizzate alla copertura economica integrale dei costi di servizio derivanti dalle attività svolte dal Gestore Unico e dalla SOL.
In quest’ottica l’Autorità d’Ambito ha predisposto e trasmesso al Gestore ed a tutti i Comuni le “Linee Guida sul Controllo”, che definiscono, oltre ad altre procedure, le modalità d’invio ed i contenuti delle segnalazioni e reclami da parte degli Enti e da parte degli Utenti.
L’inadempimento e/o disservizio rilevato dall’utente (o da un’associazione di consumatori) dovrà essere presentato dallo stesso in prima istanza alla Società Operativa Locale, nel caso specifico REA SpA, tramite i canali indicati dalla società stessa. Il reclamo deve sempre essere comunicato alla REA SpA entro 20 giorni dall’evento o comunque dal momento in cui viene osservato/rilevato . Solo nel caso in cui la REA SpA non abbia risposto ad un precedente reclamo avente il medesimo oggetto o abbia risposto in modo ritenuto insoddisfacente l’utente potrà formalizzare all’Autorità d’Ambito il reclamo.
Nel caso in cui si verifichi tale fattispecie:
Gli Utenti potranno presentare le segnalazioni/reclami ad ATO Toscana Costa mediante la compilazione del Modulo Segnalazioni/Reclami (allegato 3) sotto disponibile.
Il modulo compilato e firmato dall’Utente deve essere inviato ad ATO Toscana Costa tramite posta elettronica all’indirizzo: controllo@toscanacosta.it
Solo nel caso in cui l’Utente non disponga di posta elettronica per l’invio diretto del modulo segnalazioni/reclami ad ATO Toscana Costa, dovrà compilare il modulo per segnalazioni/reclami (allegato 4) sotto disponibile e presentarlo in formato CARTACEO all’Ufficio Protocollo del Comune di Rosignano Marittimo in via Dei Lavoratori n°21.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di seguito si riportano alcune fattispecie di inadempimenti e/o disservizi e le relative modalità di rilevazione ad A.T.O.:
- il mancato svuotamento del cestino stradale, che deve essere supportato da adeguata documentazione, compresa quella fotografica, attestante il riempimento irregolare (es. oltre misura o oltre capienza) dello stesso nelle prime ore immediatamente successive a quelle programmate per lo svuotamento dello stesso;
- il mancato/parziale spazzamento stradale o eseguito in modo insoddisfacente, che deve essere supportato da adeguata documentazione, compresa quella fotografica, attestante l’assenza di un impatto visivo generale di pulizia diffusa, immediatamente dopo lo svolgimento del servizio programmato;
- la mancata raccolta domiciliare, che deve essere supportata da adeguata documentazione, compresa quella fotografica, attestante la presenza di mastelli/sacchi/bidoni non raccolti/svuotati dopo l’orario previsto per la raccolta; - la mancata/parziale raccolta stradale/prossimità, che deve essere supportata da adeguata documentazione, compresa quella fotografica, attestante il riempimento irregolare (es. oltre misura o oltre capienza) del bidone/cassonetto/campana nelle ore immediatamente successive a quelle programmate per lo svuotamento dello stesso;
- il mancato ritiro dei rifiuti nella raccolta a chiamata (es. ingombranti al domicilio) nel giorno previsto, salvo diversa specifica richiesta dell’utenze, che deve essere attestato da comprovata documentazione che evidenzi la richiesta dell’utente (gg/mm/aaaa), eventuale data programmata dal Gestore (gg/mm/aaaa) e la data effettiva di esecuzione del servizio (gg/mm/aaaa) oppure l’attestazione anche fotografica del mancato ritiro.