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Come è noto, l’art 180, commi 3 e 4 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, c.d. decreto Rilancio, ha attribuito la qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. 

I diversi orientamenti della magistratura contabile, sinora espressi, in merito alla permanenza o meno della qualificazione del gestore come agente contabile, e la posizione espressa dal Mef, successivamente alla novella normativa, impongono in via prudenziale di continuare ad adempiere agli obblighi imposti dalla normativa in materia, compresa la presentazione del conto dell'agente contabile “Modello 21” (del D.P.R. 194/96 ed art.233 del D. Lgs 267/2000).

Per tale motivo, si invitano i gestori delle strutture ricettive e coloro che incassano i canoni delle cosiddette locazioni brevi, che abbiano riscosso nell’anno 2021 l’Imposta di Soggiorno, a trasmettere il modello 21, entro e non oltre il 30/01/2022, mediante pec all’indirizzo comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it, mediante mail all’indirizzo protocollo@comune.rosignano.livorno.it, o per posta indirizzata a Comune di Rosignano M.mo, Via dei Lavoratori 21 – 57016 Rosignano M.mo (LI).

Pubblicato il 20-01-2022
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