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In seguito al Dpcm del 17 maggio, all'Ordinanza regionale del Presidente della Regione Toscana numero 60 del 27 maggio, tenuto conto delle ordinanze comunali già emesse in materia di gestione e contenimento dell’emergenza da Covid-19 e considerato il “Regolamento per la gestione del Demanio Marittimo” in vigore, il Sindaco di Rosignano Daniele Donati ha ritenuto opportuno emanare un'apposita Ordinanza per la gestione degli arenili e delle scogliere del Comune.

L'Ordinanza numero 205 del 29 maggio 2020, con decorrenza immediata e valevole per tutta la stagione balneare 2020, dispone l'obbligo di indossare la mascherina per accedere agli arenili e alle scogliere libere del territorio ogni qualvolta non sia possibile mantenere la distanza di almeno un metro tra le persone, ad eccezione per familiari o conviventi. Lo stesso vale anche sulla “battigia” che è destinata esclusivamente al libero transito, dove non si può sostare, praticare giochi da spiaggia e piantare ombrelloni, stendere teli da mare o posizionare sdraio, lettini e simili.

L'utilizzo degli arenili o delle scogliere libere ai fini della balneazione deve avvenire sempre in maniera tale da garantire il distanziamento sociale e prevenire situazioni di affollamento. In particolare, sia nelle spiagge libere che negli stabilimenti balneari, il distanziamento tra un ombrellone e un altro deve prevedere almeno 10 metri quadrati. Per quanto riguarda le attrezzature da spiaggia, come lettini, sdraio, asciugamani e simili, la distanza dev'essere di un metro e mezzo. Anche in questo caso, la limitazione non si applica per familiari e conviventi.

È poi vietato lasciare incustodite le attrezzature da spiaggia di cui sopra, per un periodo superiore a 1 ora.

Sia sugli arenili e le scogliere libere che all'interno degli stabilimenti balneari del territorio comunale, è vietata la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possano dar luogo ad assembramenti. Possono essere regolarmente praticati gli sport individuali sia in spiaggia (come i racchettoni), che in acqua (nuoto, surf, windsurf, kitesurf e simili), ma nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e sempre che queste attività non molestino le altre persone o turbino la quiete pubblica.

È ammessa l’attività ludica dei bambini, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sotto la supervisione di un adulto accompagnatore che vigili sul loro corretto comportamento.

Si richiama poi quanto disposto dall’ Art. 37, comma 1 e 2, del vigente Regolamento per la gestione del Demanio marittimo, per quanto coerenti con le disposizioni emergenziali in oggetto.

Inoltre, sugli arenili e le scogliere del territorio comunale, per garantire un maggiore distanziamento in spiaggia e prevenire possibili assembramenti, non è ammesso il commercio ambulante in forma itinerante di merce, del settore alimentare e non alimentare, in tutte le aree demaniali marittime del Comune.

Per quanto riguarda gli stabilimenti balneari, l'Ordinanza numero 205 del 29 maggio 2020 si attiene ai dettami delle Linee guida per la riapertura delle attività economiche della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, allegate al Dpcm del 17 maggio 2020, oltre che all'Allegato 4 dell'Ordinanza regionale numero 60 del 27 maggio 2020.

Per garantire il distanziamento sociale e prevenire situazioni di affollamento in riva al mare, gli ombrelloni e le altre attrezzature balneari mobili devono essere poste ad almeno 7 mentri dalla battigia per gli arenili sabbiosi e 3,5 metri per gli altri tipi di costa.

L’utilizzo di giochi acquatici e piattaforme galleggianti può avvenire solo nel rispetto del distanziamento interpersonale.

L'orario di apertura minimo degli stabilimenti balneari è fissato dalle ore 10 alle 18, per consentire l'esecuzione delle operazioni di igenizzazione e sanificazione previste dalla vigente normativa. I gestori degli stabilimenti, comunque rispettando le norme anticontagio, possono ampliare l'orario di apertura, informando la clientela con apposita cartellonistica.

Per tutto il perdurare dell'emergenza sanitaria in atto, i gestori devono compilare e mantenere l'elenco delle presenze all'interno degli stabilimenti. Qualora non sia possibile assicurare il passaggio, opportunamente delimitato, per il raggiungimento di tratti di spiaggia libera contigui, i gestori possono interdire l'accesso al proprio stabilimento.

Infine, il noleggio delle attrezzature balneari, fermo restando quanto già disposto dall'articolo 38 del Regolamento della gestione del demanio marittimo, deve avvenire anch'esso nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e con l'obbligo della sanificazione della struttura del noleggio.

Come disposto dalla propria ordinanza numero 319 del 24 luglio 2020, il Sindaco Daniele Donati raccomanda ai cittadini di rispettare il divieto di utilizzare in spiaggia prodotti in plastica monouso, come stoviglie, contenitori, posate e quant'altro, a esclusione dei prodotti preconfezionati.

Resta in vigore, inoltre, l'assoluto divieto di abbandonare rifiuti di qualsiasi natura in spiaggia o in mare, un gesto di inciviltà che costituisce reato e prevede sanzioni amministrative fino a 3mila euro. In particolare, l'abbandono e la dispersione dei mozziconi dei prodotti da fumo è assolutamente vietata poiché, oltre a essere fonte di inquinamento e degrado ambientale, in questo periodo può essere ancora più dannosa per la salute umana costituendo un possibile veicolo di diffusione dell’epidemia da Covid-19. Per questo il Sindaco Daniele Donati e l'Amministrazione tutta disincentivano il fumo lungo gli arenili e le spiagge del territorio comunale.

 


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Pubblicato il 29-05-2020
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