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Il Comune di Rosignano Marittimo ha confermato anche per il 2018 l’imposta di soggiorno per il periodo  compreso tra 1° giugno - 15 ottobre.
L’imposta è dovuta per ogni persona che pernotta presso le strutture ricettive del territorio comunale fino a 20 pernottamenti consecutivi o 30 cumulativi.
Sono esenti i bambini fino a 14 anni, le persone diversamente abili non autosufficienti con accompagnatore, le scolaresche in gita d’istituto e le persone che soggiornano o risiedono sul territorio per ragioni lavorative legate  alla strutture stesse, di assistenza o soccorso, e per disposizioni di autorità pubbliche. 
Le tariffe a persona a notte sono le stesse del 2017 e variano in base alla tipologia e classificazione della struttura ricettiva.
Ai fini dell’imposta di soggiorno i gestori delle strutture ricettive sono considerati “agenti contabili di fatto” in quanto sono tenuti a riversare l’imposta riscossa dai turisti nelle casse comunali. Ai sensi del Regolamento comunale infatti i gestori devono presentare al Comune la dichiarazione sulle presenze ed  effettuare contestualmente il versamento dell’imposta in due scadenze: entro il 10 settembre per i soggiorni riferiti al periodo 1° giugno-31 agosto, entro il 1° novembre per i soggiorni che vanno dal 1° settembre al 15 ottobre. La dichiarazione può essere effettuata tramite apposito portale, link
https://bit.ly/2RBLbUr, o per posta cartacea all’indirizzo del Comune, via dei Lavoratori, 21 – Rosignano Marittimo, o via pec alla mail comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it, o con consegna a mano al Polisportello o all’Unità Gestione Entrate. Il versamento deve essere fatto mediante bollettino postale o bonifico bancario.
La qualifica di “agente contabile”, incaricato di gestire il denaro pubblico, comporta che, in caso di mancato riversamento o di indebita appropriazione delle somme corrisposte dai contribuenti, il gestore di strutture ricettive abbia una responsabilità di natura erariale e/o penale (per cui la recente giurisprudenza ha ravvisato l’ipotesi di reato di peculato). Per questo l’agente contabile è sottoposto al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti ed è tenuto a rendere il conto della propria gestione (D. Lgs. 267/2000 art. 93). A tal fine i gestori delle strutture ricettive entro il 30 gennaio di ogni anno devono trasmettere al Comune il conto della gestione relativo all’anno precedente, redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (Mod. 21/conto di gestione).
L’intera procedura, le scadenze, gli importi, le modalità di presentazione e la relativa modulistica sono reperibili sul sito dell’ente,
www2.comune.rosignano.livorno.it, sezione Canali tematici, Tasse, canoni e imposte, Imposta di soggiorno, link https://bit.ly/2y5pAvm. Per altre informazioni contattare il numero 0586 724346.


Documenti scaricabili:
Pubblicato il 12-10-2018
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