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CHI PUO' OTTENERLA:

La richiesta di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana "Jure Sanguinis", (ossia per linea di sangue,) può essere promossa da discendenti di cittadini italiani, nati in uno Stato che prevede l'acquisto della cittadinanza "Jure Soli" (chi nasce in quello Stato, ne è cittadino).

A QUALE AUTORITA' SI CHIEDE IL RICONOSCIMENTO:

Se la persona risiede all'estero, deve rivolgersi all'Autorità Consolare Italiana territorialmente competente con riguardo al luogo di residenza.

Qualora invece la persona risieda in Italia, l'istanza di riconoscimento va presentata al Sindaco del Comune di residenza. 

TEMPISTICA

non è prevedibile un termine certo, in quanto la definizione del procedimento è subordinata all'acquisizione di documentazione proveniente da Autorità estere. I tempi, che quindi possono protrarsi ben oltre i 3 mesi del visto di ingresso, sono inoltre dilatati ogni volta in cui,si debbano acquisire chiarimenti o documentazione integrativa.

COME CHIEDERE LA RESIDENZA:

l'interessato/a deve presentarsi presso l'ufficio personalmente, munito/a del passaporto contenente il timbro d'ingresso  - da cui decorrono i 3 mesi - apposto dalla nostra Polizia di frontiera in caso arrivi direttamente da un paese NON aderente a Schengen.  Qualora invece, prima di arrivare in Italia, abbia fatto scalo in un altro Paese, aderente a Schengen (l'elenco di questi Paesi si trova facilmente in internet), dovrà entro 8 giorni recarsi in Questura per effettuare la dichiarazione di presenza e solo successivamente presentarsi per la pratica di residenza.

ATTENZIONE.  Il passaporto di cui sopra sostituisce -- ma solo per la durata del visto -- il permesso di soggiorno, che dovrà comunque essere richiesto ed esibito qualora l'iter di riconoscimento si protragga oltre i 3 mesi dall'ingresso in Italia, (cosa molto frequente), per non essere ritenuto clandestino. 

La mancata presentazione del documento di soggiorno, (o della ricevuta di avvenuta richiesta del medesimo), comporta interruzione dei termini del procedimento, che sarà riattivato solo una volta acquisita la documentazione.


PER LA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO OCCORRE PRESENTARE:

1) istanza, sottoscritta dall'interessato, come da modello allegato

2) I seguenti atti di stato civile in copia integrale, tradotti integralmente e apostillati:

 -   atto di nascita, matrimonio e morte, (eventuale),  di tutta "la catena": dall'avo, cioè il parente partito dall'Italia e fino al rivendicante il possesso della cittadinanza per sangue                                                                                                                   -   certificato di non naturalizzazione straniera, (con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui l'avo è indicato sugli atti di stato civile) o il certificato di naturalizzazione con data di acquisto della cittadinanza straniera ben chiara (diversamente è necessario presentare copia della sentenza di naturalizzazione straniera da cui risulta la data del giuramento), successiva alla nascita del figlio, nonché ascendente dell’istante.   Inoltre, se il rivendicante fosse a conoscenza di un'eventuale naturalizzazione di un altro componente della "catena" o se uno di questi si fosse trasferito in un altro Stato, anche per lui certificato di non naturalizzazione (sempre con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui egli è indicato sugli atti di stato civile) o di naturalizzazione con data chiara, a seconda del caso.

 ATTENZIONE:

In caso ci fossero nomi, cognomi, date di nascita, età errati/difformi tra un documento e l'altro  o altri errori sugli atti di stato civile, questi vanno rettificati e anche le sentenze di rettifica vanno tradotte e legalizzate e incluse nella documentazione. La mancanza di tali documenti comporta interruzione della procedura, fino a produzione della medesima.

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Alcune precisazioni relative ai documenti di stato civile:

- se rilasciati negli USA, debbono essere in “long form o “full form”; nel Brasile: “inteiro teor”.

* "tradotti e legalizzati o apostillati".
- Tradotti = tradotti integralmente, comprendendo anche la traduzione delle legalizzazioni/apostille straniere, MA NON VA FATTA LA TRADUZIONE DEI NOMI DELLE PERSONE INDICATE SUGLI ATTI, CHE NELLE TRADUZIONI DEVONO RIMANERE TALI E QUALI [a titolo di esempio: BIANCHI LUIGI, indicato BIANCHI LUIS (o BLANCO LUIS) nell’atto di nascita del nipote, nella traduzione non dovrà essere tradotto in BIANCHI LUIGI, ma lasciato BIANCHI LUIS (o BLANCO LUIS); l’atto dovrà riportare l’annotazione di rettifica e nella documentazione dovrà essere inserita la relativa sentenza, tradotta e legalizzata. Ovviamente, la NON NATURALIZZAZIONE di cui al punto 3) deve avere comunque tutti gli alias]. 
- Legalizzati/apostillati: significa che il nostro Consolato (o Ambasciata) Italiano competente per territorio deve legalizzare sia le firme sui certificati originali sia le firme dei traduttori giurati sulle traduzioni allegate ai certificati stessi. Se gli atti sono emessi da uno Stato in Convenzione dell’Aja del 1961, che prevede l’Apostille, anche la legalizzazione della traduzione può essere effettuata tramite Apostille, qualora i traduttori giurati abbiano la firma depositata presso gli Organi competenti ad apporla.

nel caso di cittadini statunitensi si richiede il certificato di naturalizzazione americana oppure il “certificate of nonexistence of records” rilasciato dal “US Department of Homeland Security” (in alcuni Stati americani viene chiamato “U.S. Citizenship & Immigration Services” oppure “U.S. Immigration and Naturalization Service” o similari), per i cittadini brasiliani è rilasciato dal “MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, SEGRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA, Departamento de Estrangeiros”, per i cittadini argentini è rilasciato dal PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN – CÁMARA NACIONAL ELECTORAL. Questo documento deve sempre contenere il nome e cognome dell’avo in tutte le sue possibili “sfumature e storpiature” subìte dalla data di nascita al decesso - in tutti gli atti su cui è riportato - e gli eventuali alias.

 


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Data di revisione/modifica: 01-04-2021
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