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la sentenza n° 286 del 21 dicembre 2016 della Corte costituzionale ha definitivamente eliminato dall'ordinamento italiano la norma che imponeva l'attribuzione, al momento della nascita, del solo cognome paterno.

In assenza di più specifiche disposizioni operative, se non quelle rilevabili dalla apposita pagina dedicata presente sul sito del Ministero dell'Interno fornisce, si specifica quanto segue:

per l'attribuzione del doppio cognome è necessario l'accordo di entrambi i genitori, comunque espresso - anche verbalmente. Il cognome materno è pospostoo a quello paterno

- la dichiarazione in questione deve essere fatta in occasione della denuncia di nascita c/o la struttura ospedaliera ove avviene il parto,(entro i tre giorni dall'evento), oppure direttamente all'ufficiale di stato civile del Comune ove si è verificato  l'evento o di residenza dei genitori

Qualora tale scelta venga operata in un momento successivo alla denuncia di nascita, trattandosi di cambiamento del cognome precedentemente assegnato, occorre rivolgersi alla Prefettura territorialmente competente.

 

 

 

Data di revisione/modifica: 11-01-2022
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