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Con la L. n.  219 del 22 dicembre 2017, sono state approvate le norme sul consenso informato e ledisposizione anticipate di trattamento.
La nuova legge - in vigore dal 31 gennaio 2018 - fa salve le dichiarazioni rese in precedenza, e registrate nei comuni che avevano già istituito il registro Comunale delle dichiarazioni anticipate di volontà, (c.d. "testamento biologico").     

Il Consiglio Comunale di Rosignano Marittimo, con deliberazione n. 9 del 13/09/2016, aveva approvato l'istituzione del Registro Comunale delle Dichiarazioni di volonta Anticipate - disposizione che oggi sono state superate con l'approvazione della L. n. 219/2017.

Con la nuova disciplina ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere - in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminazione - dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte - può, con apposita dichiarazione, la dichiarazione anticipata di trattamento (DAT), esprimere la propria volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari; può indicare altresì il "fiduciario" che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. 

Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, che possono essere disattese, in tutto o in parte, dallo stesso in accordo con il fiduciario, qualora appaiano palsemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica del paziente o nel caso in cui esistano terapie non prevedibili al momento della sottoscrizione e capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento.  

 Le DAT hanno sempre forma scritta, possono essere sottoscritte davanti a un notaio  (mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata), oppure essere consegnate personalmente all’Ufficiale di stato civile del comune di residenza.  Sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta o tassa. 

Cosa si può fare in Comune:

L'Ufficiale di stato civile riceve le dichiarazioni consegnate personalmente da cittadini/e residenti nel Comune e, all'atto della consegna, verifica:

-  l'identità del/della dichiarante, (ivi compreso il possesso del titolo legale della maggiore età)

-  che la dichiarazione di cui si richiede il deposito riporti la firma autografa del medesimo

-  che il/la dichiarante, nella fattispecie, sia residente nel Comune di Rosignano Marittimo

quindi annota l'avvenuto deposito sul registro delle dichiarazioni e rilascia al dichiarante ricevuta di avvenuta consegna e presa in carico.

La ricevuta può essere utilmente scritta/apposta su eventuale copia delle DAT presentata dall'interessato.

L'originale del documento verrà conservato presso l'ufficio in luogo idoneo e protetto, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza dei dati personali.

Sul sito del comune di Rosignano Marittimo è presente un modulo di richiesta per il deposito della DAT.

Attenzione:

Si ricorda che l'ufficio non interviene in alcun modo nella stesura della dichiarazione, è titolato a fornire informazioni o avvisi relativamente al possibile contenuto della DAT.

Fatte salve ulteriori specifiche che dovessero successivamente intervenire, l'Ufficio di stato civile non riceve le DAT sottoscritte ed autenticate davanti al Notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato ,nè quelle eventualmente già depositate presso strutture sanitarie.          In particolare si ricorda che l'autentica della firma sulla DAT, redatta in forma di scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 2603 del codice civile, non rientra tra quelle consentite al dipendente comunale incaricato dal Sindaco ai sensi dell'art. 21 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.

Si ricorda infine che ogni DAT può essere in qualunque momento modificata o revocata dal dichiarante con le stesse modalità e forma della dichiarazione originaria.
 

La consegna delle Dichiarazione Anticipate di Trattamento, di cui alla L. n. 219 citata, presso l'Ufficio di stato civile viene effettuata a partire dal 3 aprile 2018, neglio orari di apertura al pubblico, previo appuntamento .  

 

Normativa di riferimento:

L. 22 dicembre 2017 n. 219

Circolare Ministero dell'Interno - Dir. Centrale per i Servizi demografici n. 1 dell'8/02/2018

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito del Ministero della Salute, al link Disposizioni Anticipate di Trattamento - DAT - Ministero della salute

 

Unità Organizzativa servizi demografici e protocollo

Responsabile:

Bientinesi Paola

Sede:

via dei Lavoratori, 21 - 57016 Rosignano Marittimo (LI)

Tel.:

0586-724457

Fax:

0586-724227

E-mail:

p.bientinesi@comune.rosignano.livorno.it
Servizio Operativo Anagrafe
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Polisportello
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TRATTAMENTO DELLE D.A.T.

Le Dichiarazioni Anticipate di Trattamento sono archiviate e conservate presso l’ufficio di Stato Civile e una volta protocollate diventano documenti amministrativi soggetti alla disciplina dell’accesso agli atti. Ciò significa che potrà esserne rilasciata copia a chi, vantando un interesse giuridicamente tutelato, ne faccia richiesta (es. il fiduciario, il medico curante, l'ASL, ecc.).

La dichiarazione è conservata presso l'ufficio del Comune in cui è originariamente depositata anche in caso di variazione del Comune di residenza; l'avvenuto deposito della D.A.T. sarà comunicato al comune di nuova residenza in occasione del cambio.

Qualora invece il disponente, cambiata residenza, presenti una nuova DAT che modifica quella precedente, quest'ultima dovrà essere consegnata al nuovo Comune di residenza.

 

 

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