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Istituito ai sensi Legge 21.11.2000 n. 353  e Legge Regionale Toscana 21.03.00, n. 39


Il Catasto degli incendi boschivi è stato istituito con Legge 21.11.2000 n. 353 "Legge Quadro in materia di incendi boschivi" e Legge Regionale 21/03/00 n. 39 "Legge Forestale Toscana" art. 75bis.

Tale istituzione prevede l’apposizione di vincoli che limitano l’uso del suolo solo per quelle aree che sono individuate come boscate o destinate a pascolo, con cadenze temporali differenti.

Nei boschi percorsi da incendi è vietato (ai sensi dell'art. 76 comma 4, 5,  6 e 7 della L.R.T. n. 39/2000):

comma 4
a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;
b) per cinque anni l’esercizio dell’attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione di cui all'articolo 70 bis, comma 2.
comma 5
Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all’AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell’incendio, è vietata:
a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;
b) per un periodo di dieci anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.
comma 6
Alle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applica la disposizione dell’articolo 10, comma 1, terzo periodo(132), della l. 353/2000 e successive modificazioni
comma 7
Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici.

Il Comune di Rosignano Marittimo ha aderito dal 2008 alla gestione associata del catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi (del. CC. n. 194 del 19/12/2008). Il Comune responsabile della gestione associata, inizialmente,  è stato il Comune di Riparbella fino alla costituzione dell'Unione dei Comuni dei Colli Marittim Pisani, momento in cui l'Unione è subentrata nelle competenze di capofila della gestione associata.

Sul sito web dell'Unione dei Comuni è possibile trovare i documenti della gestione associata del catasto incendi.

Data di revisione/modifica: 09-07-2021
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