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Sono illustrati: i requisiti per il diritto, i casi di esclusione e incompatibilità e le modalità di corresponsione dell'indennità per i minori d'età


L’ indennità di accompagnamento è stata istituita con la l.18/1980 e modificata, per un’esigenza di chiarimento largamente diffusa, dall’ art. 1 della l. 508/1988.

Infatti, la formulazione della l. 18/1980 aveva dato luogo a difficoltà applicative in quanto, prevedendo la totale perdita della capacità lavorativa, escludeva dal diritto gli invalidi che pur essendo impossibilitati a compiere gli atti quotidiani della vita avessero conservato una residua capacità lavorativa confacente alla loro minorazione.

REQUISITI PER IL DIRITTO

  • riconoscimento di una invalidità totale e permanente del 100%accompagnata dalla:
    • impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore
    • ovvero
    • impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un'assistenza continua;
  • spetta al solo titolo della minorazione indipendentemente dall'età e dalle condizioni reddituali;
  • cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale.

Le domande per ottenere i benefici previsti dalle leggi in materia d’invalidità civile a decorrere dal 1° gennaio 2010 vanno presentate all'Inps esclusivamente in via telematica.

Le provvidenze economiche decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’ accertamento sanitario dell’invalidità.

L’ indennità di accompagnamento spetta agli invalidi civili totali che per affezioni fisiche o psichiche si trovino anche nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di una assistenza continua.

L’indennità non è incompatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa ed è concessa anche ai minorati nei cui confronti l’accertamento delle prescritte condizioni sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Relativamente ai soggetti ultrasessantacinquenni, non più valutabili sul piano dell’attività lavorativa, il diritto all’indennità è subordinato alla condizione che essi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell’età (art. 6 d. lgs. 509/1988): impossibilità alla deambulazione autonoma e mancanza assoluta di autosufficienza.

L’indennità di accompagnamento spetta agli invalidi che, oltre ai requisiti sanitari predetti, siano cittadini italiani e siano residenti in Italia.

Hanno altresì diritto all’indennità di accompagnamento i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, residenti in Italia.

Possono avere diritto all’indennità anche gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno.

Successivamente, l’ art. 80. comma 19, l. 388/2000 ha ammesso a detti benefici dal 1° gennaio 2001 i soli stranieri titolari di carta di soggiorno.

Ulteriore novità riguardo i cittadini stranieri è l'emanazione del d.lgs. 8 gennaio 2007 n. 3, che recepisce una Direttiva Comunitaria del 2003 (Direttiva/2003/109CE), in favore di cittadini di Paesi terzi "soggiornanti di lungo periodo" (msg. 7742/07).

Il Decreto, modificando l'art. 9 del Testo Unico sull'immigrazione, ha introdotto - in sostituzione della Carta di soggiorno - il permesso di soggiorno CE per i cittadini soggiornanti di lungo periodo; il titolo di soggiorno di lungo periodo viene concesso a chi possiede da almeno cinque anni un regolare permesso di soggiorno rilasciato in un paese UE, purché in possesso dei seguenti requisiti:

  • un periodo minimo di cinque anni (prima erano sei) di permanenza legale ed ininterrotta sul territorio;
  • un reddito non inferiore all'assegno sociale annuo (requisito rimasto invariato).

ESCLUSIONI E INCOMPATIBILITÀ

Sono esclusi dal diritto all’indennità di accompagnamento gli invalidi che:

  • siano ricoverati gratuitamente in istituto;
  • percepiscano un’analoga indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

Si precisa - relativamente alle pensioni di guerra - che la prestazione analoga all’indennità di accompagnamento è l’indennità di assistenza e di accompagnamento, che è concessa ai titolari di pensione di guerra di prima categoria. Quest’ultima indennità non è compatibile con l’indennità di accompagnamento prevista per gli invalidi civili e per i ciechi civili.

L'indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili è compatibile e cumulabile con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali e con le pensioni e le indennità speciali per i ciechi parziali (soggetti pluriminorati). Per ricovero gratuito deve intendersi quello con retta o mantenimento a totale carico di un Ente pubblico, anche se a tale retta si aggiunga una contribuzione da parte di privati per ottenere un migliore trattamento. Di conseguenza l’indennità compete anche quando il contributo della Pubblica Amministrazione copra soltanto una parte della retta di ricovero.

Una volta ottenuta l’indennità, gli interessati dovranno produrre annualmente - entro il 31 marzo - una dichiarazione di responsabilità (ICRIC) attestante l’eventuale ricovero in casa di cura. In caso affermativo è necessario precisare se il ricovero medesimo è a carico dello Stato o a carico dell’invalido.

L’indennità di accompagnamento non è corrisposta in caso di ricovero in reparti di lungodegenza o riabilitativi. Continua invece ad essere corrisposta durante i periodi di ricovero per terapie contingenti di durata connessa al decorso della malattia. L'indennità di accompagnamento può essere concessa, a domanda, per i periodi di documentata interruzione del ricovero, purché di durata non inferiore a 1 mese. o durante i periodi di allontanamento dalla struttura di ricovero di durata non superiore al mese.

L'indennità di accompagnamento può essere concessa, a domanda, per i periodi di documentata interruzione del ricovero, purché di durata non inferiore a 1 mese. L’indennità è dovuta durante il periodo di detenzione, nella considerazione che in tale periodo non viene meno l’esigenza di assistenza, cui il diritto all’indennità è finalizzato.

La misura dell’indennità di accompagnamento per l’anno 2013 è di Euro 499,27 ed è corrisposta per 12 mensilità.

MINORI

Le provvidenze economiche previste per i soggetti minori di anni 18 sono (l. 289/1990) l’indennità di accompagnamento o l’indennità mensile di frequenza.

Data di revisione/modifica: 05-07-2021
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