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Il beneficio della dilazione o rateazione del debito è sottoposto all'esistenza delle seguenti condizioni e limiti:
La richiesta di rateazione deve essere presentata, prima dell’inizio della procedura esecutiva e, in caso di riscossione coattiva affidata all’Agente nazionale della riscossione, prima dell’affidamento del carico, come previsto dall’art. 1 comma 792 punto b) L. n. 160/2019;
il debitore deve trovarsi in uno stato di temporanea e obiettiva difficoltà;
l'importo totale del debito deve essere superiore ad € 100,00;
inesistenza di morosità relativa a precedenti rateazioni o dilazioni, afferenti alla medesima entrata;
Il beneficio della dilazione o rateazione del debito è sottoposto all'esistenza delle seguenti condizioni e limiti:
La richiesta di rateazione deve essere presentata, prima dell’inizio della procedura esecutiva e, in caso di riscossione coattiva affidata all’Agente nazionale della riscossione, prima dell’affidamento del carico, come previsto dall’art. 1 comma 792 punto b) L. n. 160/2019;
il debitore deve trovarsi in uno stato di temporanea e obiettiva difficoltà;
l'importo totale del debito deve essere superiore ad € 100,00;
inesistenza di morosità relativa a precedenti rateazioni o dilazioni, afferenti alla medesima entrata;