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L'unione civile, riconosciuta come formazione sociale ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione, si costituisce tra persone maggiorenni dello stesso sesso, mediante dichiarazione resa di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile ed alla presenza di due testimoni.
Successivamente la dichiarazione è traslata nei registri di stato civile.

Non è possibile l’unione civile in presenza di uno dei seguenti IMPEDIMENTI
:
•    una o entrambe le parti sono legate da vincolo matrimoniale o precedente unione civile tra di loro o con terze persone;
•    una delle parti è dichiarata interdetta per infermità mentale
•    tra le parti sussistono rapporti di parentela o affinità ex art. 87 c.c.
•    le parti siano lo zio e il nipote oppure la zia e la nipote
•  una delle parti risulta condannata, con sentenza passata in giudicato, per omicidio o tentato omicidio nei confronti di chi sia coniugato o civilmente unito all’altra parte
L’ unione civile costituita in presenza di uno degli impedimenti di cui sopra è NULLA.

L’unione civile si scioglie nel caso di:
•    manifestazione, anche disgiunta, della volontà di scioglimento dinnanzi all’ufficiale di stato civile.
•    morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti
•    condanna, con sentenza passata in giudicato, di una delle parti, anche per fatti commessi in precedenza, previsti dall’art. 3, p. 1) della L. n. 898/1970 e ss.mm.ii., (es: all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi)
•    nei casi previsto dall’art. 3, p. 2), lettere a), c), d) ed e) della L. n. 898/1970 e ss.mm.ii.,
•    sentenza di rettificazione di attribuzione del sesso

Regime patrimoniale e giuridico dell’Unione Civile
A seguito della costituzione dell’ u.c. le parti:
•    acquistano stessi diritti e stessi doveri
•    sono tenuti reciprocamente all’obbligo di assistenza materiale e morale e alla coabitazione
•   sono tenuti reciprocamente, in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni
•    concordano l’indirizzo della vita familiare e la residenza comune
•    a ciascuno spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato
•    relativamente al regime patrimoniale: in assenza di specifica convenzione matrimoniale si applica il regime della comunione dei beni.
Inoltre:
•    le parti non possono derogare né ai diritti né ai doveri che per legge scaturiscono dalla costituzione dell’unione civile
•    in caso di decesso di una delle parti, l’altra subentra nella percezione delle indennità di fine rapporto, e per cessazione di lavoro a tempo determinato.

NORME APPLICABILI ALLE UNIONI CIVILI:
Alle unioni civili si applicano le seguenti norme previste per l’istituto giuridico del matrimonio civile:
•    art. 87, c.c.: impedimento all’unione civile derivante dall’esistenza di rapporti di parentela, affinità  adozione
•    artt. 65 e 68 c.c.: dichiarazione di morte presunta
•    artt. 119 (interdizione), 120 (incapacità di intendere e volere), 123, (simulazione);
•    artt. 125 – 129 bis: azione di nullità
•    art. 162, 163, 164, 166 c.c.: convenzioni matrimoniali
•    artt. 167 – 235 c.c.: regime patrimoniale della famiglia
•    artt. 2118 e 2120 c.: subentro indennità di fine rapporto
•    artt. 433 – 448 bis: diritto agli alimenti
•    art. 116 1° co. : cittadino straniero
•    art. 146 c.c.:allontanamento dalla residenza familiare
•    art. 2647 c.c.: costituzione di fondo patrimoniale
•    artt. 463 – 466 c.c: indegnità a succedere
•    artt. 536 – 561 c.c.: legittimari
•    artt. 565 – 586 c.c.: della successione legittima
•    L. n. 898/1970 e ss.mm.ii.

Data di revisione/modifica: 11-01-2022
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