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L'unione civile, riconosciuta come formazione sociale ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione, si costituisce tra persone maggiorenni dello stesso sesso, mediante dichiarazione resa di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile ed alla presenza di due testimoni.
Successivamente la dichiarazione è traslata nei registri di stato civile.
Non è possibile l’unione civile in presenza di uno dei seguenti IMPEDIMENTI:
• una o entrambe le parti sono legate da vincolo matrimoniale o precedente unione civile tra di loro o con terze persone;
• una delle parti è dichiarata interdetta per infermità mentale
• tra le parti sussistono rapporti di parentela o affinità ex art. 87 c.c.
• le parti siano lo zio e il nipote oppure la zia e la nipote
• una delle parti risulta condannata, con sentenza passata in giudicato, per omicidio o tentato omicidio nei confronti di chi sia coniugato o civilmente unito all’altra parte
L’ unione civile costituita in presenza di uno degli impedimenti di cui sopra è NULLA.
L’unione civile si scioglie nel caso di:
• manifestazione, anche disgiunta, della volontà di scioglimento dinnanzi all’ufficiale di stato civile.
• morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti
• condanna, con sentenza passata in giudicato, di una delle parti, anche per fatti commessi in precedenza, previsti dall’art. 3, p. 1) della L. n. 898/1970 e ss.mm.ii., (es: all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi)
• nei casi previsto dall’art. 3, p. 2), lettere a), c), d) ed e) della L. n. 898/1970 e ss.mm.ii.,
• sentenza di rettificazione di attribuzione del sesso
Regime patrimoniale e giuridico dell’Unione Civile
A seguito della costituzione dell’ u.c. le parti:
• acquistano stessi diritti e stessi doveri
• sono tenuti reciprocamente all’obbligo di assistenza materiale e morale e alla coabitazione
• sono tenuti reciprocamente, in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni
• concordano l’indirizzo della vita familiare e la residenza comune
• a ciascuno spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato
• relativamente al regime patrimoniale: in assenza di specifica convenzione matrimoniale si applica il regime della comunione dei beni.
Inoltre:
• le parti non possono derogare né ai diritti né ai doveri che per legge scaturiscono dalla costituzione dell’unione civile
• in caso di decesso di una delle parti, l’altra subentra nella percezione delle indennità di fine rapporto, e per cessazione di lavoro a tempo determinato.
NORME APPLICABILI ALLE UNIONI CIVILI:
Alle unioni civili si applicano le seguenti norme previste per l’istituto giuridico del matrimonio civile:
• art. 87, c.c.: impedimento all’unione civile derivante dall’esistenza di rapporti di parentela, affinità adozione
• artt. 65 e 68 c.c.: dichiarazione di morte presunta
• artt. 119 (interdizione), 120 (incapacità di intendere e volere), 123, (simulazione);
• artt. 125 – 129 bis: azione di nullità
• art. 162, 163, 164, 166 c.c.: convenzioni matrimoniali
• artt. 167 – 235 c.c.: regime patrimoniale della famiglia
• artt. 2118 e 2120 c.: subentro indennità di fine rapporto
• artt. 433 – 448 bis: diritto agli alimenti
• art. 116 1° co. : cittadino straniero
• art. 146 c.c.:allontanamento dalla residenza familiare
• art. 2647 c.c.: costituzione di fondo patrimoniale
• artt. 463 – 466 c.c: indegnità a succedere
• artt. 536 – 561 c.c.: legittimari
• artt. 565 – 586 c.c.: della successione legittima
• L. n. 898/1970 e ss.mm.ii.