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Si tratta di un bonus per disagio fisico che viene applicato sulle forniture di energia elettrica, qualora nell'abitazione sia presente una persona in gravi condizioni di salute che utilizzi, una o più delle apparecchiature elettromedicali, per il mantenimento in vita, elencate nel decreto del Ministro della salute 13 gennaio 2011. La gravità delle condizioni di salute e l’ utilizzo delle apparecchiature devono essere certificate dalla ASL.
Per ottenere tale beneficio deve esserne fatta richiesta su apposita modulistica predisposta da SGATE (Modulo B).
P.S. La domanda può essere presentata/trasmessa al Comune di residenza del richiedente durante tutto il corso dell’anno e non va rinnovata
Viene applicato, in sostanza, dal distributore uno sconto direttamente sulle fatture relative all'energia elettrica, in base ai seguenti parametri:
- individuazione delle apparecchiature medico terapeutiche secondo quanto riportato dal Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011;
- determinazione del consumo in funzione delle apparecchiature medico terapeutiche utilizzate e del tempo medio giornaliero di utilizzo;
- definizione di tre fasce di compensazione in base al consumo (Minima, Media, Massima), ed una ulteriore differenziazione basata sulla potenza contrattualmente impegnata (fino 3Kw, oltre 3Kw).
Ammontare della compensazione per i clienti domestici in stato di disagio fisico, dal 1 gennaio 2018
A seguito di istruttoria dell’ufficio, sulla base della domanda presentata, viene determinata la concessione o meno del beneficio, mediante Decreto del Responsabile dell'U.O. Servizi Sociali; se l’esito è positivo, successivamente il Comune inoltra la richiesta di bonus mediante la piattaforma informatica denominata SGATE.
Dal momento in cui l’Ente approva la domanda e la inserisce sulla piattaforma SGATE, il distributore ha 60 giorni lavorativi per erogare il Bonus per disagio fisico al cittadino.
Il modulo per la presentazione della richiesta è reperibile:
- presso l’U.O. Servizi Sociali ed il Polisportello entrambi ubicati in via dei Lavoratori n. 21 a Rosignano Marittimo;
- oppure può essere scaricato dal sito http://www2.comune.rosignano.livorno.it, sezione "Bandi" - Bandi e Avvisi vari"
Le domande, debitamente compilate, sottoscritte e corredate di tutta la documentazione richiesta, possono essere inoltrate con una delle seguenti modalità:
- tramite il portale APACI (Amministrazione Pubblica Aperta a Cittadini e Imprese), accessibile dal sito stesso, previa registrazione;
- via PEC all’indirizzo comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it, allegando un documento di identità in corso di validità (possibile solo se si possiede un indirizzo pec);
- tramite servizio postale RRR all’indirizzo: Comune di Rosignano M.mo, via dei Lavoratori n. 21 – 57016 Rosignano M.mo, allegando un documento di identità in corso di validità;
- consegna cartacea al Polisportello nei seguenti orari di apertura
A seguito di istruttoria dell’ufficio, sulla base della domanda presentata, viene determinata la concessione o meno del beneficio, mediante Decreto del Responsabile dell'U.O. Servizi Sociali; se l’esito è positivo, successivamente il Comune inoltra la richiesta di bonus mediante la piattaforma informatica denominata SGATE (Sistema di Gestione Alimentazione Tariffe Energetiche).
Dal momento in cui l’Ente approva la domanda e la inserisce sulla piattaforma SGATE, il distributore ha 60 giorni lavorativi per erogare il Bonus per disagio fisico al cittadino. Il bonus verrà riconosciuto al cittadino in bolletta con cadenza pari a quella di fatturazione.
- Residenza anagrafica nel Comune di Rosignano M.mo da parte del richiedente;
- Titolarità di un contratto di fornitura di energia elettrica;
- Il richiedente o una delle persone presenti nel nucleo familiare devono essere affetti da una patologia sanitaria tale che richieda l’utilizzo delle apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita.
P.S. Il Richiedente può essere diverso dal soggetto che utilizza le apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita, in questo caso va compilato anche il campo 4 dell'apposito modulo dove vanno inseriti i dati dell’utilizzatore.
- Documento di identità del richiedente;
- Certificazione della ASL (Allegato ASL) attestante le apparecchiature medico terapeutiche in uso e la loro intensità di utilizzo; P.S. (Ne segue che non è possibile utilizzare altre forme di certificazione delle situazioni invalidanti quali ad esempio i certificati di invalidità civile).
- Certificazione attestante l’scrizione al PESSE (Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico);
Che cos'è il PESSE?
IL PESSE (Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico) è stato predisposto per ridurre, in caso di necessità, i prelievi di energia elettrica in maniera selettiva e programmata, evitando così black out incontrollati.
In alcune circostanze, se l'assetto della rete lo consente, è possibile escludere dalla riduzione di prelievo energetico alcune utenze per le quali la mancanza di energia elettrica potrebbe risultare critica. Queste utenze sono incluse in un elenco, redatto dai Distributori di energia elettrica che gestiscono le reti a cui queste utenze sono allacciate.
Nel caso in cui il Cliente Domestico sia già incluso negli elenchi delle forniture non interrompibili ai sensi del Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico (PESSE) e abbia ricevuto dal proprio distributore apposita comunicazione attestante l’iscrizione al PESSE, è sufficiente presentare, oltre al MODULO B e a tale comunicazione, solo un'apposita autocertificazione conforme al contenuto del nuovo MODULO C.
P.S. Pertanto, in primo luogo, occorre presentare la richiesta d'iscrizione al PESSE (modulo presente nella sezione modulistica) ed una volta ricevuta conferma dell'avvenuta iscrizione si può richiedere il bonus per disagio fisico.
Avverso l'atto di diniego è proponibile ricorso, con istanza in carta semplice indirizzata a:
Comune Rosignano Marittimo – U.O. Servizi Sociali – Via dei Lavoratori, n. 21 – 57016 Rosignano Marittimo (LI) -
Ammontare della compensazione per i clienti in stato di disagio fisico, dal 1°gennaio 2018, di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 2 all'Allegato A alla deliberazione 402/13/R/com (€/anno per punto di prelievo)
CONSUMO kW |
FASCIA MINIMA |
FASCIA MEDIA |
FASCIA MASSIMA |
extra consumo rispetto a utente tipo (2700/kWh/anno) |
fino a 600 kWh/anno |
tra 600 e 1200 kWh/anno |
oltre 1200 kWh/anno |
|
€/anno per punto di prelievo |
||
ammontare bonus ( fino a 3kW residente) |
193 |
318 |
460 |
ammontare bonus oltre 3kW (da 4,5kW in su) |
452 |
572 |
692 |
P.S.: Si tratta di una compensazione, per i clienti in stato di disagio fisico, che viene applicata dal distributore come sconto direttamente sulle fatture e calcolata in base al consumo (Minima, Media, Massima), ed in base alla potenza contrattualmente impegnata (fino 3Kw, oltre 3Kw). Il bonus verrà riconosciuto al cittadino sulle fatture con cadenza pari a quella di fatturazione.
- Decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e decreto-legge n. 185/08, art. 3, comma 9 e 9 bis;
- Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 402/2013/R/com e Allegato A – TIBEG;
- Delibera ARG/elt 117/08 aggiornata a seguito dell’emanazione della Delibera 350/2012/R/EEL;