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La dichiarazione di nascita può essere resa:

 

  • per i genitori uniti in matrimonio:
    1. da uno dei due genitori o entrambi;
    2. da un loro procuratore speciale;
    3. dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto.

 

  • per i genitori NON uniti in matrimonio:
    1. dalla sola madre;
    2. dal padre e la madre congiuntamente;
    3. dal solo padre, se la madre non intende essere nominata;
    4. dal medico o l'ostetrica che ha assistito al parto.

La donna che decide di NON essere nominata come madre del neonato, manifesta la propria volontà all'Ostetrica che le presta assistenza medica, oppure, prima del parto, riferisce la propria scelta all'Assistente Sociale dell'Ospedale o della Casa di Cura.  

Nel caso che entrambi i genitori non abbiano compiuto il 16° anno di età, (purché ultra quattordicenni), la dichiarazione di nascita è subordinata all'autorizzazione del Giudice Tutelare competente.

 

 

Data di revisione/modifica: 30-09-2021
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