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La nuova legge inserisce nel Codice Penale il delitto di omicidio stradale attraverso il quale è punito, a titolo di colpa, con la reclusione di diversa entità in ragione della presenza di particolari aggravanti il conducente o altro utente della strada la cui condotta imprudente costituisca causa dell’evento mortale.


Accanto ad un’ipotesi generica il reato di omicidio stradale prevede ipotesi aggravanti:

• un caso aggravato per effetto della condotta del conducente che guida in stato di alterazione;
• un’ipotesi, meno grave, di guida in stato di ebbrezza;
• una serie di casi aggravati per effetto di condotte tipizzate che rendono manifesta una grave imprudenza alla guida da parte del conducente.


Completano la previsione normativa del nuovo reato le aggravanti relative alla guida senza patente o senza assicurazione e l’aggravante in caso di fuga dopo l’incidente.


Omicidio stradale non aggravato

La fattispecie generica di omicidio colposo è costituita da quello commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale la cui pena rimane la reclusione da due a sette anni.
Il reato può essere commesso da chiunque viola le norme che disciplinano la circolazione stradale, il reato ricorre in tutti i casi di omicidio che si sono consumati sulle strade, anche se il responsabile non è un conducente di veicolo. Infatti, le norme del Codice della Strada disciplinano anche comportamenti posti a tutela della sicurezza stradale relativi alla manutenzione delle strade e costruzione delle strade e dei veicoli.

 
Omicidio stradale aggravato da stato di alterazione del conducente

L’omicidio è aggravato quando il conducente si trovi in stato di alterazione . Infatti è punito con la reclusione da otto a dodici anni l’omicidio stradale colposo commesso da conducente di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave, con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi di alcool per litro di sangue o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Invece è punito con la pena della reclusione da cinque a dieci anni l’omicidio stradale colposo commesso dal conducente di un veicolo a motore in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 gr/l.

 


 Omicidio stradale aggravato da condotte particolarmente imprudenti

Quando il conducente di un veicolo a motore provoca la morte di una persona per effetto di una condotta considerata particolarmente pericolosa, è punito con la pena della reclusione da cinque a dieci anni.

Le condotte tipizzate che rendono manifesta tale significativa imprudenza sono :

• superamento del limite di velocità
• attraversamento di intersezioni con semaforo rosso
• circolazione contromano
• inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi
• sorpassi azzardati in presenza di attraversamenti pedonali o di segnaletica orizzontale costituita da linea continua

 

Omicidio plurimo

E’ previsto un aumento della pena nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e le lesioni, anche lievi o lievissime, di una o più persone. In tali casi si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, fermo restando il limite massimo di pena stabilito in diciotto anni.

 

Arresto in flagranza

La L. 41/2016 interviene anche sulle disposizioni del Codice di Procedura Penale che riguardano le misure limitative della libertà personale ad iniziativa della Polizia Giudiziaria, stabilendo che per l’omicidio stradale sia sempre consentito l’arresto in flagranza di reato.
Per l’ipotesi aggravata da guida in stato di ebbrezza alcolica l’arresto in flagranza di reato è sempre obbligatorio. In quest’ultimo caso occorre sia immediatamente disponibile la valutazione analitica e clinica che attesta lo stato di ebbrezza e/o di alterazione da sostanze stupefacenti. In mancanza di essa è comunque possibile procedere all’arresto facoltativo.

 

Lesioni personali stradali

Le lesioni personali conseguenti ad un incidente stradale sono oggetto di un trattamento giuridico diverso in base alla loro entità ed alla ricorrenza delle circostanze aggravanti.

Risponde del reato di lesioni stradali chiunque, per colpa e con violazione delle norme sulla circolazione stradale, provochi lesioni personali gravi o gravissime.
A tale fattispecie semplice sono annesse le pene della reclusione, rispettivamente da tre mesi ad un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le gravissime.

Il reato è commesso da chiunque ponga in essere sulla strada condotte illecite violando le norme in materia di circolazione stradale, cagionando lesioni gravi o gravissime.

Sono previste pene più gravi quando il reato sia commesso da conducente di veicolo a motore che guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti ovvero in stato di ebbrezza alcolica, nonché quando il conducente abbia posto in essere condotte particolarmente pericolose.

Anche per il resto di lesioni personali stradali gravi o gravissime, la legge interviene sulle disposizioni del Codice di Procedura Penale che riguardano le misure pre-cautelari limitative della libertà personale, stabilendo che per il reato di lesioni personali stradali, nelle ipotesi aggravate da guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto d sostanze stupefacenti, da specifiche condotte pericolose di guida ovvero dalla pluralità delle vittime, sia sempre possibile l’arresto in flagranza di reato.

Tuttavia, l’arresto in flagranza di reato non è comunque possibile nel caso in cui il conducente responsabile dell’incidente da cui siano derivate le lesioni gravi o gravissime, si sia fermato ed abbia prestato soccorso. Naturalmente in caso di fuga l’arresto è sempre consentito.

 

Aggravanti ed attenuanti

L’omicidio stradale e il reato di lesioni stradali gravi o gravissime sono aggravati dalla presenza delle seguenti circostanze specifiche:

• mancanza di patente, perché mai conseguita ovvero revocata o sospesa;
• veicolo senza assicurazione (il veicolo deve essere condotto dal proprietario responsabile del reato stesso);
• fuga dopo l’incidente.

 

Sanzioni amministrative accessorie

La L. 41/2016 è intervenuta anche sulle norme del Codice della Strada che riguardano le sanzioni amministrative accessorie conseguenti ai reati di omicidio stradale e il reato di lesioni personali gravi o gravissime.

Per tutte le ipotesi di omicidio stradale e il reato di lesioni stradali gravi o gravissime è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

Nelle more della definizione del giudizio per i reati di omicidio stradale e il reato di lesioni personali stradali il Prefetto dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni.

 

Accertamenti medici coattivi

La legge prevede anche un ampliamento delle facoltà e prerogative di accertamento medico concesse al Giudice e alla Polizia Giudiziaria.

Infatti, in caso di rifiuto da parte dell’indagato di sottoporsi ad accertamenti medici utili ad acquisire elementi per la valutazione dei reati in argomento, il Giudice, ovvero nei casi d’urgenza, il Pubblico Ministero, possono disporre che tali accertamenti medici siano effettuati in modo coattivo da parte della Polizia Giudiziaria delegata o procedente.

Nei casi di omicidio stradale e il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti circa lo stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e si ha fondato motivo di ritenere che dal ritardo dell’accertamento, ritenuto necessario, possa derivare un grave o irreparabile pregiudizio per le indagini, la Polizia Giudiziaria può chiedere al Pubblico Ministero di autorizzarla ad effettuare un prelievo coattivo.

Data di revisione/modifica: 26-10-2021
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