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fumo_nuove disposizioni
 

Il 2 febbraio 2016 è entrato in vigore il D.lgs. n. 6/2016 che introduce nuove disposizioni in materia di tutela della salute avverso il consumo di tabacco, in particolare di tutela della salute dei minori.
La finalità delle nuove norme è assicurare un elevato livello di protezione della salute attraverso l’introduzione di maggiori restrizioni e avvertenze per dissuadere i consumatori e, in particolare i minori, dal consumo di prodotti a base di tabacco e dei prodotti correlati.  

 

Le principali novità introdotte dal decreto riguardano:

  • obbligo di apporre sulle confezioni dei prodotti da fumo le cosiddette "avvertenze combinate relative alla salute", composte da testo, foto a colori e numero del telefono verde contro il fumo;
  • divieto di vendere pacchetti da 10 sigarette e confezioni di tabacco da arrotolare con meno di 30 grammi di tabacco;
  • divieto di utilizzare additivi quali caffeina, vitamine, coloranti delle emissioni, che rendano più attrattivo il prodotto e che abbiano proprietà cancerogene o tossiche;
  • divieto di utilizzare "aromi caratterizzanti" nei prodotti da fumo, quali odori o gusti facilmente distinguibili dovuti ad additivi come frutta, spezie, ecc.;
  • divieto di utilizzare nell’etichettatura elementi promozionali e fuorvianti, come riferimenti a benefici per la salute o per lo stile di vita, ecc.

Le disposizioni del decreto sono, in generale, applicabili a decorrere dal 20 maggio 2016, tranne quelle concernenti le misure a tutela della salute dei minori, vigenti già dal 2 febbraio 2016.


- L’art. 24 c. 1 del D.lgs. 6/2016 introduce il divieto di fumo nelle pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere, dei presidi ospedalieri e degli IRCCS pediatrici, nonché nelle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere, dei presidi ospedalieri e degli IRCCS.

In caso di violazione del divieto sono applicabili le sanzioni previste dall’art. 7 della L. 584/1975, come modificato dalla legge finanziaria del 2005 che ha previsto un aumento del 10% dell’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie. La violazione del divieto di fumo può essere rilevata dai delegati alla vigilanza sull’osservanza del divieto di fumo e dai pubblici ufficiali e agenti.


- L’art. 24 c. 2 del D.lgs. 6/2016 estende il divieto di fumo al conducente degli autoveicoli, in sosta o in - movimento,  ai passeggeri a bordo degli stessi in presenza di minori di anni 18 e di donne in stato di gravidanza.
La disposizione ha la finalità di tutelare i minori e il nascituro dal fumo passivo.

Anche in tal caso, alla violazione del divieto, sono  applicabili le sanzioni previste dall’art. 7 della L. 584/1975, come modificato dalla legge finanziaria del 2005 che ha previsto un aumento del 10% dell’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie. L’accertamento alla violazione del divieto può essere effettuato dal personale dei corpi di polizia locale e dagli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.

 
- L’art. 24 c. 3 del decreto, ribadendo il divieto di fumo per i minori di 18 anni, introduce il divieto di vendita ai minori di sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica con presenza di nicotina, nonché di prodotti del tabacco di nuova generazione.

Tale articolo prevede un inasprimento delle sanzioni per chiunque venda o somministri ai minori di 18 anni prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica con presenza di nicotina, nonché  prodotti del tabacco di nuova generazione.

Ai rivenditori è fatto obbligo, nei casi in cui la maggiore età non sia manifesta, all’atto dell’acquisto, la visione di un documento di identità.

La violazione del divieto comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 e la sospensione per 15 giorni della licenza all’esercizio dell’attività.

Nell’ipotesi in cui il fatto sia commesso più di una volta, la sanzione amministrativa pecuniaria va da euro 1.000,00 a euro 8.000,00 ed è prevista  la revoca della licenza all’esercizio dell’attività. Anche in questo caso competenti a rilevare tale violazione sono il personale dei corpi di polizia locale e gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.


Il rispetto del divieto di vendita ai minori dei prodotti del tabacco viene garantito anche per le vendite effettuate tramite distributore automatico.

I distributori automatici, che peraltro sono dotati di sistemi di rilevamento dell’età dell’acquirente, saranno sottoposti periodicamente a verifica effettuata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

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