ATTENZIONE: Stai visitando il vecchio sito web del Comune di Rosignano Marittimo non più aggiornato dal 28/6/2022
Puoi trovare il sito attuale all'indirizzo: http://www.comune.rosignano.livorno.it
Comune di Rosignano Marittimo

Comune di Rosignano Marittimo

Il sito ufficiale del tuo Comune

Ti trovi in: Home

Indietro

controllo_patenteIl 6 febbraio 2016 è entrato in vigore il D.lg. n. 8/2016 che ha disposto la depenalizzazione di molti reati tra cui la guida senza patente (art. 116 comma 115 C.d.S. ) e di tutti gli illeciti ad esso collegati

Sono depenalizzate le seguenti fattispecie:

  • Guida senza patente perché mai conseguita o perché revocata con provvedimento definitivo notificato all’interessato
  • Guida con patente non rinnovata a seguito di mancato superamento della visita medica di rinnovo o di revisione per mancanza dei requisiti fisici prescritti (anche in attesa del formale provvedimento di revoca purché sia già stato emesso negativo giudizio medico)
  • Guida con patente di categoria diversa da quella prescritta (ad eccezione del caso previsto dall’art. 116 comma 15 bis)
  • Guida di macchina agricola o macchina operatrice senza patente o con patente diversa (art. 124 comma 4)
  • Guida di veicoli da parte di titolare di patente estera nonostante il provvedimento di inibizione alla guida in Italia (art. 135 comma 7 e art. 136 ter comma 3)
  • Guida con patente estera, diversa da patente UE o SEE, scaduta di validità da parte di persona residente in Italia da oltre un anno

Restano penalmente sanzionate le seguenti ipotesi:

  • Guida senza patente in caso di recidiva/reiterazione nel biennio
  • Guida senza patente da parte di persona sottoposta a misure di prevenzione (in tal caso si applica l’art. 73 del D.Lgs. n. 159/2011)

Agli illeciti depenalizzati si applica la procedura prevista dall’art. 194 e ss. C.d.S. e in via residuale la legge n. 689/81.

La sanzione amministrativa pecuniaria va da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 30.000 - Pagamento in misura ridotta € 5.000. E’ ammesso lo sconto del 30% se il pagamento avviene entro 5 gg. dalla notifica - € 3.500. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta per la violazione dell’art. 124 comma 4 C.d.S. (Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici senza essere munito della patente).

Con la contestazione si procede al fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi; ma il conducente non può essere autorizzato a condurre il veicolo a lui affidato – il divieto va indicato sul verbale di affidamento in custodia.

Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo (es. veicolo in circolazione contro la volontà del proprietario), si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida – eventualmente posseduta – per un periodo da 3 a 12 mesi.
N.B. in questo caso, non è consentito il pagamento scontato del 30%.


Per gli illeciti sanzionati penalmente, si procede con redazione Comunicazione di Notizia di Reato, per la quale è competente il Tribunale in composizione  monocratica.

Per recidiva, si intende la reiterazione dell’illecito depenalizzato; si applicano quindi le regole di cui all’art. 8 bis della legge n. 689/81, con l’eccezione che il termine entro cui opera è di due anni anziché cinque.
Si applica la confisca amministrativa del veicolo e quindi occorre procedere con il sequestro (art. 224 ter C.d.S.).

Si precisa che la reiterazione non opera se il primo illecito non è stato ancora definito quando è commesso il secondo, oppure quando il primo è stato definito mediante pagamento in misura ridotta.

 

Data di revisione/modifica: 26-10-2021
Indietro
^ .