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Il 6 febbraio 2016 è entrato in vigore il D.lg. n. 8/2016 che ha disposto la depenalizzazione di molti reati tra cui la guida senza patente (art. 116 comma 115 C.d.S. ) e di tutti gli illeciti ad esso collegati
Sono depenalizzate le seguenti fattispecie:
Restano penalmente sanzionate le seguenti ipotesi:
Agli illeciti depenalizzati si applica la procedura prevista dall’art. 194 e ss. C.d.S. e in via residuale la legge n. 689/81.
La sanzione amministrativa pecuniaria va da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 30.000 - Pagamento in misura ridotta € 5.000. E’ ammesso lo sconto del 30% se il pagamento avviene entro 5 gg. dalla notifica - € 3.500. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta per la violazione dell’art. 124 comma 4 C.d.S. (Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici senza essere munito della patente).
Con la contestazione si procede al fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi; ma il conducente non può essere autorizzato a condurre il veicolo a lui affidato – il divieto va indicato sul verbale di affidamento in custodia.
Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo (es. veicolo in circolazione contro la volontà del proprietario), si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida – eventualmente posseduta – per un periodo da 3 a 12 mesi.
N.B. in questo caso, non è consentito il pagamento scontato del 30%.
Per gli illeciti sanzionati penalmente, si procede con redazione Comunicazione di Notizia di Reato, per la quale è competente il Tribunale in composizione monocratica.
Per recidiva, si intende la reiterazione dell’illecito depenalizzato; si applicano quindi le regole di cui all’art. 8 bis della legge n. 689/81, con l’eccezione che il termine entro cui opera è di due anni anziché cinque.
Si applica la confisca amministrativa del veicolo e quindi occorre procedere con il sequestro (art. 224 ter C.d.S.).
Si precisa che la reiterazione non opera se il primo illecito non è stato ancora definito quando è commesso il secondo, oppure quando il primo è stato definito mediante pagamento in misura ridotta.