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incidente   Chi si trova coinvolto in un incidente stradale, ovvero provochi l’evento comunque riconducibile al proprio comportamento, anche se non vi è stato contatto tra i veicoli, deve assolutamente fermarsi e, se necessario, prestare assistenza alle persone che eventualmente siano rimaste ferite. Il comportamento che si raccomanda è il seguente:    Nel caso in cui si tratti di incidente con lievi danni solo ai veicoli occorre: -       segnalare il veicolo fermo, ove ciò sia necessario; -       se possibile, eliminare l'intralcio alla circolazione (art. 189 CdS); -       scambiare obbligatoriamente le generalità e quanto serve ai fini del risarcimento assicurativo (art. 189 CdS). Nel caso in cui si tratti di incidente con danni ingenti solo ai veicoli o alle cose occorre: -       segnalare il veicolo fermo ove ciò sia necessario; -       attivarsi perché non vengano spostati i veicoli e conservare le tracce del sinistro utili alle indagini; -       richiedere l'intervento della Polizia Municipale o di un'altra forza di polizia stradale. Nel caso in cui si tratti di incidente con feriti, occorre: -       prestare immediatamente soccorso ai feriti e segnalare il veicolo fermo, ove ciò sia necessario; -       attivarsi affinché non vengano spostati i veicoli e conservare le tracce del sinistro utili alle indagini; -       richiedere l'intervento della Polizia Municipale (tel. 0586 724474) o altra forza di polizia stradale riferendo l'entità delle lesioni ed il Pronto Soccorso dove eventualmente sono già stati trasportati i feriti, oppure richiedere l'intervento dell'ambulanza se i feriti sono ancora sul luogo. Si ricorda che il Codice della Strada impone l'obbligo di fermarsi e prestare assistenza alle persone che abbiano riportato ferite. La violazione di quanto sopra comporta delle pesanti sanzioni sia amministrative, quali la sospensione della patente fino a 3 anni (fino a 5 in caso di omissione di soccorso) e la perdita di 10 punti, che penali, quali la reclusione fino a tre anni. Recenti modifiche al Codice della Strada hanno introdotto anche la sanzione di  410,00 euro per chi, in un incidente ricollegabile al suo comportamento dal quale è derivato un danno ad un animale d’affezione, da reddito o protetto, non si ferma e non si adopera per assicurare il soccorso dell’animale stesso.    La Polizia Municipale, una volta intervenuta sul luogo dell’incidente, provvede a: verificare le condizioni delle persone coinvolte nel sinistro stradale e, se non ancora fatto, richiedere l’invio del 118; curare che le tracce dell’incidente non vadano disperse e che non vengano modificate dalle persone coinvolte o da estranei; controllare che i conducenti dei veicoli coinvolti siano in possesso dei documenti obbligatori di circolazione (patente di guida, polizza assicurativa, carta di circolazione); raccogliere le dichiarazioni delle persone coinvolte nel sinistro stradale e di eventuali testimoni; redigere il rapporto del sinistro stradale ed accertare se sono state commesse  violazioni delle norme del Codice della Strada; consegnare alle persone coinvolte i dati delle controparti; provvedere a rimuovere i veicoli in assenza dei proprietari, ai sensi dell’art. 2028 del Codice Civile. Cosa fare dopo il sinistro
Dove recarsi per esibire i documenti richiesti dalla Polizia Municipale o per fornire dichiarazioni
Nel caso in cui le persone coinvolte nel sinistro stradale non siano state in grado di esibire sul posto i documenti obbligatori per la circolazione o debbano fornire dichiarazioni, dovranno recarsi presso l’Ufficio Infortunistica Stradale del Corpo di Polizia Municipale situato in piazza del Mercato a Rosignano Solvay, nei giorni di lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00.   Come richiedere la copia della relazione dell’incidente stradale redatto dalla pattuglia di Polizia Municipale Coloro che sono rimasti coinvolti in un incidente stradale possono richiedere copia della relazione all’ Ufficio Infortunistica Stradale: Per posta certificata a: comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it Spedendo o presentando richiesta al Polisportello Via dei Lavoratori 21- Rosignano Marittimo Tramite Fax n. 0586/724293 Ulteriori dettagli per il procedimento e la relativa modulistica possono essere reperiti alla seguente pagina web: http://www2.comune.rosignano.livorno.it/site4/pages/home.php?idpadre=23970 Come recuperare il veicolo Escluso il caso in cui il veicolo sia stato posto sotto sequestro, se lo stesso sia stato rimosso dal luogo dell’incidente a cura della Polizia Municipale per assenza o impossibilità del conducente o proprietario, l’avente diritto lo potrà ritirare, previo contatto con la Centrale Operativa della Polizia Municipale, che darà indicazioni anche sull’ubicazione della depositeria. Impegni di qualità
La Polizia Municipale di Rosignano Marittimo effettua la rilevazione degli incidenti stradali secondo le procedure indicate nella Norma UNI 11472, nata dall'esigenza di uniformare a livello nazionale le modalità di rilievo di un incidente stradale ed orientare la raccolta di dati per la sua corretta ricostruzione. La pattuglia che interviene sull’incidente è dotata di PC portatile ed acquisisce i dati necessari tramite un software specifico che consente una rapida e sicura raccolta di tutte le informazioni necessarie alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, comprese le foto digitali. Alcune note sul CID
La Convenzione Indennizzo Diretto (CID) è quella procedura stabilita d'intesa fra tutte le maggiori Compagnie assicuratrici che consente all'automobilista, che sia protagonista non colpevole o parzialmente colpevole di un incidente stradale con un altro veicolo, di essere risarcito a certe condizioni direttamente dalla propria Compagnia, anziché da quella della controparte, sempre che entrambi i conducenti coinvolti abbiano compilato e sottoscritto il "modulo blu". I diritti dell'assicurato
Tempi brevi per la perizia: massimo dieci giorni di calendario dopo che il veicolo accidentato è stato messo a disposizione. Tempi di liquidazione rapidi: quindici giorni di calendario. I doveri dell'assicurato
Compilare il modulo blu (Constatazione amichevole di incidente; denuncia di sinistro) in tutte le sue parti: dati anagrafici, codice fiscale, residenza, numero di patente e data di validità, Compagnia di assicurazione, numero polizza e data di scadenza polizza (sono visibili dal certificato di assicurazione e dalla polizza al seguito del conducente) di entrambi i conducenti; dati relativi ai due veicoli coinvolti nell'incidente (tipo di veicolo, modello e marca, targa o numero di telaio, Stato di immatricolazione). Descrivere in modo chiaro le circostanze dell'incidente e/o fare grafico dello stesso. Il modulo blu deve essere firmato da entrambi i conducenti. Ogni conducente deve trattenere due copie del modulo blu: una per sé e una per il proprio assicuratore. Tutte le copie devono essere identiche, quindi evitare correzioni dopo la compilazione. La denuncia va presentata entro tre giorni. Ricordare inoltre che la CID si applica quando: l'incidente sia avvenuto tra due soli veicoli a motore (esclusi i ciclomotori e le macchine agricole); non vi siano evidenziati danni alle persone. Il foglio aggiuntivo inserito da quest'anno al modulo blu e contenente informazioni sugli eventuali feriti, oltre che ai testimoni, non incide sul sistema di indennizzo diretto (CID), che attualmente continua ad applicarsi ai soli danni alle cose per i sinistri che coinvolgono due veicoli. Queste informazioni sono necessarie per alimentare la banca dati istituita presso l'ISVAP (l'Istituto di vigilanza sulle Compagnie di assicurazione). Se non c'è accordo sull'entità dei danni, l'assicuratore paga la somma da lui stimata e l'assicurato, dopo l'incasso, può rivolgersi allo stesso assicuratore per la differenza pretesa. Dal primo febbraio 2007 è entrato in vigore il cosiddetto indennizzo diretto, ovvero la possibilità per i danneggiati di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore. Questa nuova procedura di rimborso si applica in caso di incidenti tra due veicoli, entrambi con targa italiana. Non scatterà invece per quei sinistri che vedono coinvolti più di due veicoli, per i ciclomotori privi della nuova targa e per i danni gravi al conducente (in questo caso ci sarà solo l'indennizzo diretto per i danni al veicolo ed alle cose, mentre per i danni alla persona occorrerà rivolgersi alla compagnia del veicolo responsabile del sinistro). Le intenzioni di questo provvedimento sono quelle di abbreviare i tempi per ottenere il risarcimento. Dopo la comunicazione della somma offerta la compagnia assicuratrice deve procedere al pagamento entro quindici giorni. Per far partire la procedura, i danneggiati dovranno presentare un modulo blu alla propria assicurazione. La denuncia è obbligatoria anche se si ha torto. In caso contrario, infatti, l'agenzia assicurativa può rivalersi sull'assicurato. Se si pensa di aver ragione occorre presentare, in allegato, la richiesta formale di risarcimento (con raccomandata RR consegnata a mano, via telegramma o fax, via e-mail). Sul modulo blu occorre indicare: -        le targhe dei due veicoli coinvolti; -        i nomi degli assicurati; -        i nomi delle compagnie assicurative; -        la descrizione delle modalità dell'incidente; -        la data in cui si è verificato il fatto; -        la firma dei conducenti o degli assicurati o la firma del conducente o assicurato in caso di disaccordo sulla ricostruzione dell'incidente. Il modulo firmato da entrambi i coinvolti accorcia i tempi del risarcimento. Per i danni ai  veicoli ed alle cose la risposta delle compagnie deve essere formulata entro 30 giorni, anziché 60. Ne servono 90 in caso di danni al conducente. Se l'assicurato non è d'accordo con l'offerta della compagnia o con la sua esclusione dalla procedura, ha tempo due anni per fare causa alla sua assicurazione. Per ogni controversia nei confronti della compagnia, il cittadino può ricorrere alla procedura di conciliazione ANIA  Associazioni dei consumatori in modo gratuito per incidenti con danni sino a 15.000 euro.    
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