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Per celebrare matrimonio occorre il concorso di specifiche condizioni previste dal codice civile agli articoli 84 e seguenti. In particolare:

  • maggiore età (art. 84 c.c.): per contrarre matrimonio è necessario aver compiuto 18 anni.
    Solo in presenza di specifici motivi il tribunale può decidere di ammettere a matrimonio chi abbia compiuto i 16 anni
  • libertà di stato (art. 86 c.c. ): non può contrarre matrimonio chi è vincolato da precedenti nozze. Il vincolo non sussiste più quando le nozze precedenti siano state annullate o erano all'origine nulle o inefficaci
  • capacità di intendere e di volere (art. 85 c.c.): non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente
  • divieto temporaneo di nuove nozze (art. 89 c.c.): la donna che sia stata già sposata non può contrarre nuovo matrimonio se non dopo 300 giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio.

Costituiscono impedimenti al matrimonio:

  • rapporto di parentela, affinità, adozione e affiliazione (art. 87 c.c.): non possono contrarre matrimonio tra loro coloro che siano legati a vario titolo da un vincolo di sangue oppure familiare come l'adozione o l'affinità; il divieto non è assoluto: il Tribunalepuò autorizzare il matrimonio tra lo zio e la nipote o la zia e il nipote, o, ancora, tra affini in linea collaterale; analoga autorizzazione può essere concessa dal Tribunale quando il matrimonio debba celebrasi tra affini in linea retta dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo.
  • delitto (art. 88 c.c.): non possono contrarre matrimonio tra loro persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato del coniuge dell'altra.
Data di revisione/modifica: 30-09-2021
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