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Per potersi sposare, con rito civile o religioso, i nubendi devono richiedere le pubblicazioni di matrimonio all’Ufficiale dello stato civile del Comune di residenza. Se gli sposi non risiedono nello stesso Comune, l’Ufficiale dello stato civile provvede a farne richiesta al Comune di residenza dell’altro.
Con le pubblicazioni l’Ufficiale dello stato civile verifica l’inesistenza degli impedimenti al matrimonio (art. 84/89 del Codice Civile). La pubblicazione è affissa all’Albo pretorio online del Comune per otto giorni + tre (per le eventuali opposizioni); dal giorno successivo alla scadenza delle pubblicazioni il matrimonio può essere celebrato.
Le pubblicazioni si considerano come non avvenute, qualora il matrimonio non sia celebrato ENTRO 180 GIORNI dal loro compimento.
Ad esito delle pubblicazioni l’Ufficiale dello stato civile rilascia agli sposi:
1. nel caso di matrimonio religioso: il certificato di eseguite pubblicazioni, (rito cattolico) oppure l'autorizzazione al matrimonio per il Ministro di Culto, (rito culti acattolici);
2. nel caso di matrimonio con rito civile da celebrarsi in Comune italiano diverso: l'atto di delega in favore del Sindaco del Comune prescelto.
Il procedimento delle pubblicazioni di matrimonio si conclude ad esito dell'affissione all'Albo Pretorio online per un complessivo periodo di 13 giorni, decorsi i quali il matrimonio può essere celebrato.
I cittadini italiani che intendano sposarsi nel Comune di Rosignano Marittimo debbono presentarsi muniti di proprio documento di identità.
l cittadini stranieri, oppure il/la cittadino/a straniero/a che intende contrarre matrimonio con un/una cittadino/a italiano/a, devono produrre i seguenti documenti:
1. documento d’identità in corso di validità;
2. nulla-osta al matrimonio rilasciato dal Consolato/Ambasciata dello Stato di appartenenza, in Italia. La firma sul nulla-osta, salvo casi specifici di esenzione, deve essere legalizzata. La legalizzazione può essere effettuata in una qualsiasi Prefettura del territorio italiano ed è soggetta all'imposta di bollo da € 16,00.
I documenti di cui sopra possono subire variazioni in relazione specifiche nazionalità dei nubendi.
Per tutti: in caso di matrimonio con rito religioso, valido agli effetti civili, è necessario produrre la richiesta del Parroco, (rito cattolico), o del Ministro di Culto unitamente al decreto ministeriale di nomina, (altri culti).
Particolari casistiche:
• Il nubendo minorenne, anche straniero, che abbia compiuto i 16 anni, deve produrre il decreto di ammissione al matrimonio emesso dal competente Tribunale per i Minorenni.
• La sposa, di stato libero da meno di 300 giorni, (per vedovanza o annullamento di precedente matrimonio), deve produrre decreto di ammissione al matrimonio del Tribunale competente.
• La sposa, di stato libero da meno di 300 giorni, (per cessazione/scioglimento di precedente matrimonio), deve produrre copia della sentenza per stabilire se sia necessario acquisire il documento di cui al punto precedente.
• I nubendi legati da vincolo di parentela, (zio/a e nipote) o affinità (cognati, ecc) devono produrre decreto del Tribunale di autorizzazione al matrimonio.
Per qualsiasi informazione inerente le pubblicazioni di matrimonio, così come per fissare la data delle pubblicazioni stesse è possibile:
non esiste una modulistica specifica per questo procedimento
Le pubblicazioni di matrimonio sono soggette all'applicazione dell'imposta di bollo di €. 16.00.
L'imposta di bollo può essere assolta:
Art. 93 e ss. del Codice Civile