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L’istituto del ravvedimento operoso consente di regolarizzare, entro determinati termini, le violazioni tributarie mediante l’applicazione di sanzioni ridotte come previsto dall’art. 13 D. Lgs. n. 472/1997 e ss. mm. e ii. tra cui l’art. 1, comma 637, della L. n. 190 del 23/11/2014, Legge di Stabilità 2015.
Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia già stata contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.
Il contribuente che versa l’imposta in ritardo, per non incorrere nella sanzione prevista, deve ricorrere autonomamente allo strumento del ravvedimento.
Per il pagamento del ravvedimento occorre utilizzare il modello F24 versando le sanzioni e gli interessi unitamente all’imposta dovuta, col medesimo codice tributo e barrando la casella “ravv”.
Le tipologie di ravvedimento sono le seguenti:
Per il 2014 il tasso di interesse annuo è pari all’ 1% (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2013).
Per il 2015, il tasso di interesse annuo è pari allo 0,5% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2014).
Per il 2016, il tasso di interesse annuo è pari allo 0,2% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2015 N°291).
Per il 2017, il tasso di interesse annuo è pari allo 0,1% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14 dicembre 2016 N°291).
Per il 2018, il tasso di interesse annuo è pari allo 0,3% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2017).
Per il 2019, il tasso di interesse annuo è pari allo 0,8% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2018).