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I coniugi che consensualmente intendano:
- separarsi
- divorziare
- modificare le condizioni di separazione/divorzio stabilite in precedenza
possono farlo presentandosi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rosignano Marittimo, quando quest'ultimo sia il Comune:
- di residenza di almeno uno dei coniugi
- in cui è iscritto l’atto di matrimonio celebrato con rito civile
- in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario o religioso
- in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato all’estero
E’ possibile utilizzare questa modalità semplificata a condizione che:
- non vi siano figli minori
- non vi siano figli maggiorenni incapaci (cioè sottoposti a tutela, curatela o amministrazione di sostegno) o portatori di handicap grave (ai sensi dell’art. 3, co.3 L. 104/1994 e ss.mm.ii.) o economicamente non autosufficienti
ATTENZIONE! La presenza di figli esclude il ricorso all'ufficiale di stato civile solo se i figli sono di entrambi i coniugi.
- l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale,(ossia "Accordi produttivi di effetti traslativi di diritti reali", Cfr. Circolare Ministero dell'Interno n. 6 del 24/04/2015)ATTENZIONE! La circolare sopra citata specifica che: non rientra nel divieto della norma la previsione, nell'accordo concluso davanti all'Ufficiale di Stato Civile, di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico.
Non è consentito invece inserire nell'accordo di separazione/divorzio, la previsione di corresponsione in UNICA SOLUZIONE dell'assegno periodico.
DI CONSEGUENZA: è possibile inserire nell'accordo concluso davanti all'Ufficiale di Stato Civile:
- il c.d. "assegno di mantenimento", nel caso di procedimento di separazione consensuale
- il c.d. "assegno divorzile" nel caso di richiesta congiunta di cessazione effetti civili o scioglimento matrimonio
Le parti possono in qualsiasi momento richiedere congiuntamente, la MODIFICA delle condizioni di separazione e di divorzio
I cittadini che intendano avvalersi del servizio in oggetto potranno:
rivolgersi direttamente all'Ufficio di Stato Civile, telefonicamente, per chiedere informazioni e/o fissare un appuntamento per verificare l'esistenza delle condizioni di accesso alla procedura semplificata.
oppure
inviare richiesta di appuntamento per la verifica dell'esistenza delle condizioni di accesso all procedura, utilizzando il modello allegato, sottoscritta da entrambi i coniugi
L'ufficio, a seguito dell'incontro preliminare:
La richiesta di incontro preliminare potrà essere inviata:
all'indirizzo di posta elettronica certificata: comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it
ai seguenti indirizzi mail:
a.clara@comune.rosignano.livorno.it
e.ciardi@comune.rosignano.livorno.it
via fax al n. 0586/724227
per posta ordinaria al seguente indirizzo: Comune di Rosignano Marittimo, Ufficio di Stato Civile, Via dei Lavoratori n. 21 - 57016 Rosignano Marittimo
La normativa che disciplina il presente istituto non prevede termini finali.
L'unico termine previsto è quello - minimo - dei 30 giorni - decorrenti dalla sottoscrizione dell'accordo - che devono decorrere prima che si possa addivenire alla sottoscrizione dell'atto confermativo dello stesso.
Requisiti COMUNI per i casi di SEPARAZIONE E DIVORZIO:
ATTENZIONE! la procedura in oggetto non è consentita quando si tratti di figli di ENTRAMBI I CONIUGI
Per il DIVORZIO:
La proposizione della domanda di scioglimento/cessazione degli effetti civili presuppone:
dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, nel caso di separazione consensuale, (anche se avviata come contenzioso e solo successivamente trasformata in consensuale)
dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto con convenzione di negoziazione assistita ex art. 6 D.L. n. 132/2014 conv. in L. n.162/2014
dalla data dell'accordo di separazione consensuale stipulato di fronte all'Ufficiale di Stato Civile, ai sensi dell'art. 12 D.L. n. 132/2014 conv. in L. n. 162/2014
I richiedenti dovranno dimostrare il possesso dei requisiti richiesti mediante dichiarazione sottoscritta di fronte all'ufficiale di stato civile o, in alternativa trasmessa con gli strumenti sopra indicati, accompagnata dalla fotocopia del documento di identità.
La dichiarazione, che dovrà contenere tutti gli elementi utili a risalire ai documenti dichiarati, è redatta utilizzando la modulistica allegata
La procedura di separazione/divorzio consensuale di fronte all'Ufficiale di Stato Civile, è soggetta al pagamento del diritto fisso di €. 16,00=.
Tale somma dovrà essere versata dai coniugi direttamente all'ufficiale di stato civile, PRIMA della stesura dell'accordo di separazione/divorzio.
D. L. n. 132/2014, convertito, con modifiche in L. 10/11/2014 n. 162, "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile" - art. 12.
L. 1/12/1970 n. 898 e ss.mm.ii., "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio"
Codice civile, art. 149 e seguenti.
Circolare Ministero dell'Interno n. 19/2014
Circolare Ministero dell'Interno n. 6/2015