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Data di revisione/modifica: 30-06-2020
Descrizione del procedimento
Descrizione dell'iter

L'Albo degli scrutatori di seggio è un elenco formato da elettori/trici che hanno presentato al Sindaco apposita richiesta di inserimento. L’elenco così costituito viene aggiornato ogni anno.

Entro il mese di ottobre di ogni anno, con manifesto affisso all'Albo Online, si invitano gli/le elettori/trici interessati/e a fare istanza di iscrizione entro il 30 novembre successivo.

La Commissione Elettorale Comunale, (C.E.C.), verificata l'esistenza delle condizioni di legge,  dispone l'iscrizione o il diniego. Quest'ultimo è notificato per iscritto all'interessato/a.

L'iscrizione all'Albo degli scrutatori è condizione necessaria per essere nominati componenti del seggio elettorale, nomina disposta dalla C.E.C. tra il 25° e il 20° giorno antecedente la data della consultazione elettorale, mediante comunicazione pubblica.

L'iscrizione è permanente e resta valida finché l’interessato/a non ne chieda la cancellazione. L'istanza di cancellazione è inviata entro il 31 dicembre di ogni anno, con le stesse modalità seguite per la domanda d’iscrizione.

Può disporsi la cancellazione d'ufficio, qualora lo/la scrutatore/trice nominato/a si sia reso/a responsabile di gravi inadempienze, o abbia subito una condanna passata in giudicato.

Modalità di presentazione

L'istanza di iscrizione nell'Albo degli scrutatori, redatta con la modulistica allegata, può essere trasmessa con una delle seguenti modalità:

UO responsabile dell'istruttoria
 UO responsabile dell'istruttoria
Responsabile del procedimento
 Responsabile del procedimento
Ufficio competente adozione provvedimento finale
 Ufficio competente adozione provvedimento finale
Termini procedimentali

 L'istanza per l'iscrizione deve pervenire nel periodo intercorrente tra il

1° novembre ed il 30 novembre di ogni anno

Entro il 15 gennaio dell'anno successivo, l'Albo degli scrutatori è depositato nella segreteria del comune per quindici giorni ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione

Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di avvenuto deposito, può essere proposto alla Commissione Elettorale Circondariale territorialmente competente ricorso amminstrativo

- contro il diniego di iscrizione

- contro la indebita iscrizione all'albo

 

Requisiti
Prerequisiti necessari per poter avviare il procedimento

Per presentare istanza di iscrizione all'Albo degli scrutatori è necessario:

-  essere elettore/trice del Comune di Rosignano Marittimo
 -  aver assolto agli obblighi scolastici (possesso della licenza elementare per i nati fino all’anno 1950, della licenza di scuola media inferiore per i nati dopo il 1950).

Sono comunque esclusi dalle funzioni di scrutatore (art. 38 del D.P.R. 30/03/1957, n. 361 e s.m.i. e art. 23 del D.P.R. 16/05/1960, n. 570 e s.m.i.):
 -  i dipendenti dei Ministeri dell'Interno e dei Trasporti  e dell'Ente Poste S.P.A.;
 -  gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
 -  i medici provinciali;
 -  gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
 -  i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
 - i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione

Dove rivolgersi
Orario di apertura
 Orario di apertura
Strumenti di tutela
strumenti di tutela

Contro il provvedimento di diniego di iscrizione è possibile proporre ricorso alla Commissione Elettorale Circondariale competente per territorio, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di deposito nella segreteria dell'ente dell'Albo.

Entro lo stesso termine ciascun cittadino può impugnare, sempre di fronte alla Commisisone Elettorale Circondariale l'iscrizione di altro soggetto, qualora la ritenga effettuata in violazione di norme di legge. In tal caso il ricorrente è tenuto a dimostrare di aver notificato - entro 5 giorni dalla sua presentazione - il ricorso alla parte interessata.

Modalità di pagamento
costi

Il presente procedimento non ha alcun costo per il cittadino.

Riferimenti normativi
riferimenti normativi

L. 8/03/1989 n. 95 e ss.mm.ii.

art. 38 D.P.R. 30/03/1957 n. 361

art. 23 D.P.R.  16/05/1960 n. 570 

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