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L'Albo degli scrutatori di seggio è un elenco formato da elettori/trici che hanno presentato al Sindaco apposita richiesta di inserimento. L’elenco così costituito viene aggiornato ogni anno.
Entro il mese di ottobre di ogni anno, con manifesto affisso all'Albo Online, si invitano gli/le elettori/trici interessati/e a fare istanza di iscrizione entro il 30 novembre successivo.
La Commissione Elettorale Comunale, (C.E.C.), verificata l'esistenza delle condizioni di legge, dispone l'iscrizione o il diniego. Quest'ultimo è notificato per iscritto all'interessato/a.
L'iscrizione all'Albo degli scrutatori è condizione necessaria per essere nominati componenti del seggio elettorale, nomina disposta dalla C.E.C. tra il 25° e il 20° giorno antecedente la data della consultazione elettorale, mediante comunicazione pubblica.
L'iscrizione è permanente e resta valida finché l’interessato/a non ne chieda la cancellazione. L'istanza di cancellazione è inviata entro il 31 dicembre di ogni anno, con le stesse modalità seguite per la domanda d’iscrizione.
Può disporsi la cancellazione d'ufficio, qualora lo/la scrutatore/trice nominato/a si sia reso/a responsabile di gravi inadempienze, o abbia subito una condanna passata in giudicato.
L'istanza di iscrizione nell'Albo degli scrutatori, redatta con la modulistica allegata, può essere trasmessa con una delle seguenti modalità:
L'istanza per l'iscrizione deve pervenire nel periodo intercorrente tra il
1° novembre ed il 30 novembre di ogni anno
Entro il 15 gennaio dell'anno successivo, l'Albo degli scrutatori è depositato nella segreteria del comune per quindici giorni ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione
Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di avvenuto deposito, può essere proposto alla Commissione Elettorale Circondariale territorialmente competente ricorso amminstrativo
- contro il diniego di iscrizione
- contro la indebita iscrizione all'albo
Per presentare istanza di iscrizione all'Albo degli scrutatori è necessario:
- essere elettore/trice del Comune di Rosignano Marittimo
- aver assolto agli obblighi scolastici (possesso della licenza elementare per i nati fino all’anno 1950, della licenza di scuola media inferiore per i nati dopo il 1950).
Sono comunque esclusi dalle funzioni di scrutatore (art. 38 del D.P.R. 30/03/1957, n. 361 e s.m.i. e art. 23 del D.P.R. 16/05/1960, n. 570 e s.m.i.):
- i dipendenti dei Ministeri dell'Interno e dei Trasporti e dell'Ente Poste S.P.A.;
- gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
- i medici provinciali;
- gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione
Contro il provvedimento di diniego di iscrizione è possibile proporre ricorso alla Commissione Elettorale Circondariale competente per territorio, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di deposito nella segreteria dell'ente dell'Albo.
Entro lo stesso termine ciascun cittadino può impugnare, sempre di fronte alla Commisisone Elettorale Circondariale l'iscrizione di altro soggetto, qualora la ritenga effettuata in violazione di norme di legge. In tal caso il ricorrente è tenuto a dimostrare di aver notificato - entro 5 giorni dalla sua presentazione - il ricorso alla parte interessata.
Il presente procedimento non ha alcun costo per il cittadino.
L. 8/03/1989 n. 95 e ss.mm.ii.
art. 38 D.P.R. 30/03/1957 n. 361
art. 23 D.P.R. 16/05/1960 n. 570