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In caso di ritardo, mancata risposta o diniego da parte del Responsabile della Trasparenza, il richiedente può ricorrere al Titolare del Potere Sostitutivo che conclude il procedimento di accesso civico entro i termini di cui all’art. 2 comma 9 ter della L.n. 241/1990 e smi.
Ai sensi dell’art. 38 c. 2 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Rosignano Marittimo il titilare del potere sositutivo è il Segretario Generale.
A fronte dell’inerzia del Responsabile della Trasparenza o del Titolare del potere sostitutivo, i richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’art.116 del D.Lgs. n.104/2010.