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Data di revisione/modifica: 23-01-2020
Descrizione del procedimento
Descrizione dell'iter

Le domande per il 2021 possono essere presentate entro il 31/01/2022. La validità della richiesta è annuale: le famiglie che hanno ottenuto il contributo per l'anno precedente devono quindi ripresentare la domanda allegando tutti i documenti necessari.

L'assegno per il nucleo familiare numeroso è un contributo economico annuale a sostegno dei nuclei familiari in cui sono presenti almeno tre figli minori di 18 anni. L'assegno viene calcolato sulla base dell'I.S.E. (Indicatore Situazione Economica); è concesso dal Comune di residenza, sulla base delle domande presentate, previo Decreto del Responsabile dell'U.O. Servizi Sociali.

Successivamente il Comune inoltra per via telematica la richiesta di contributo all'I.N.P.S. che provvede alla corresponsione del contributo. L'I.N.P.S. in via generale corrisponde il contributo per tredici mensilità per un ammontare di € 145,14 mensili per l'anno 2020.

Il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare (raggiungimento della maggiore età di un figlio).

Il calcolo dell'assegno viene effettuato sui mesi effettivi in cui si verifica il requisito di almeno tre figli a carico. Nel caso in cui questo requisito esista per un periodo inferiore ad un anno, l'importo dell'assegno sarà riparametrato al numero di mesi durante i quali nel nucleo sono stati presenti tre figli minori.

Come previsto dal Decreto 201/2011, l'INPS non può effettuare pagamenti in contanti per importi superiori ad € 1000 e quindi le uniche modalità sono il c/c bancario, c/c postale o libretto postale.

Modalità di presentazione

I moduli per la presentazione della domanda sono reperibili:

 - sul sito internet istituzionale del Comune all’indirizzo: www2.comune.rosignano.livorno.it sezione canali tematici/ sociale, sport e tempo libero/sociale/prestazioni ed agevolazioni/assegno nucleo familiare numeroso - richiesta contributo;

- presso l’U.O. Servizi Sociali e/o il Polisportello entrambi ubicati in Via dei Lavoratori n. 21 a Rosignano Marittimo;

Le domande, debitamente compilate, sottoscritte e corredate di tutta la documentazione richiesta, possono essere inoltrate con una delle seguenti modalità:

- via PEC all’indirizzo comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it;
- tramite servizio postale A/R all’indirizzo: Comune di Rosignano M.mo, via dei Lavoratori n. 21 – 57016 Rosignano M.mo;
- consegna a mano al Polisportello nei seguenti orari di apertura al pubblico

La domanda può anche essere consegnata da altra persona allegando fotocopia di un documento di riconoscimento valido del richiedente.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali ai numeri telefonici 0586 724540 – 724215

DA TENERE PRESENTE

Nel modulo di domanda relativa all'assegno per il nucleo familiae numeroso per il  2021 devono essere dichiarate alcune informazioni relative all'attestazione ISEE calcolata secondo le nuove modalità, pertanto si invitano gli utenti a presentare la domanda solo quando sarà disponibile l'ISEE. Per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione ISE il cittadino deve rivolgersi ad un Caaf – Centro Servizi – convenzionato. Il servizio è gratuito.

In caso di separazione occorre presentare copia della sentenza di separazione.
 

UO responsabile dell'istruttoria
 UO responsabile dell'istruttoria
Ufficio competente adozione provvedimento finale
 Ufficio competente adozione provvedimento finale
Termini procedimentali

30 giorni dalla presentazione della domanda per la predisposizione del provvedimento di accertamento o di diniego del diritto e per l' invio telematico all’INPS dei dati necessari al pagamento o per la comunicazione all’interessato del diniego.
L’INPS paga l’importo spettante mediante accredito sul conto corrente bancario/postale o libretto postale o carta prepagata. con cadenza semestrale posticipata: pertanto, sarà liquidato in due rate, ciascuna con l’importo totale dovuto nel semestre precedente, sulla base dei dati trasmessi dal Comune.

Potere sostitutivo
 Potere sostitutivo
Requisiti
Prerequisiti necessari per poter avviare il procedimento

Le condizioni generali per richiedere l'erogazione del contributo sono le seguenti:

- essere residenti nel Comune di Rosignano Marittimo;

- avere un nucleo familiare composto da almeno tre figli minori di 18 anni;

- possedere la cittadinanza italiana;

- essere cittadini di uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea;

- essere cittadini extracomunitari in possesso del Permesso di Soggiorno per lungo periodo o Carta di Soggiorno;

- essere cittadini stranieri in possesso di status di rifugiati politici e/o di protezione sussidiaria;

 - per i cittadini dei paesi Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia, in base agli Accordi Euro-Mediterranei stipulati con la Comunità Europea, è sufficiente produrre la fotocopia del Permesso di Soggiorno per motivi familiari oppure la fotocopia di un Permesso di Soggiorno avente durata almeno biennale;

- avere una situazione economica familiare I.S.E. che non superi € 8.788,99

Documentazione necessaria per avviare il procedimento

Dichiarazioni sostitutive su apposita modulistica e presentazione di documentazione indispensabile per tutti i richiedenti e necessarie per la valutazione della domanda di contributo.

Dove rivolgersi
Servizio Operativo sociale
 Servizio Operativo sociale
Modulistica
Assegno nucleo familiare con 3 figli minori - Modulistica anno 2021
Strumenti di tutela
Strumenti di tutela

In caso di diniego di concessione del contributo, tramite decreto del Responsabile dell'U.O. Servizi Sociali, è proponibile ricorso, con istanza in carta semplice indirizzata a:

Comune Rosignano Marittimo - U.O. Attività Sociali
Via dei Lavoratori, 21 
57016 Rosignano Marittimo (LI)

Modalità di pagamento
Modalità di pagamento

Il pagamento viene effettuato dall'I.N.P.S. mediante accredito sul conto corrente fornendo all'ufficio le coordinate bancarie o postali.

Riferimenti normativi
Riferimenti normativi
  • Legge 23 Dicembre 1998, n. 448 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo” artt. 65-66 all’assegno per il nucleo familiare e sull’assegno di maternità;
  • DPCM 15 Luglio 1999 n. 306 "Regolamento concernente disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità, a norma degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificati dalla legge 17 maggio 1999, n. 144"
  • Legge 22 Dicembre 1999, n. 488 art. 49
  • Legge 17 Maggio 1999, n.144 “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina, nonché disposizioni per il riordino degli Enti previdenziali”
  • DPCM 21 dicembre 2000, n. 452 “Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448
  • Legge 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”
  • DPCM 25 maggio 2001, n. 337 “Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n.452, in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori”
  • DPCM 18 gennaio 2002, n. 34 “Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 25 maggio 2001, n. 337, in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori"
  • Legge  8 gennaio 2007, n. 3 “Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo”
  • Legge 6 agosto 2013, n. 97  “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013. (13G00138) (GU Serie Generale n.194 del 20-8-2013)
  • Comunicato del  Dipartimento delle politiche per la famiglia pubblicato sulla G.U. n. 40 del 18/02/2020 ”Rivalutazione per l'anno 2020 della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi dell'articolo 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche ed integrazioni,  l'assegno mensile per il nucleo familiare numeroso, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2020, se spettante nella misura intera, é pari a € 145,14; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente é pari a € 8.788,99.
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