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La domanda di autorizzazione allo scarico deve essere presentata, mediante apposita modulistica, all’U.O. Ambiente e Igiene Urbana; nel caso in cui lo scarico sia connesso all’insediamento o all’esercizio di attività produttiva o di servizio, la domanda è presentata al SUAP. (Art. 6 DPGRT 46/R del 2008 smi).
La domanda di autorizzazione allo scarico deve essere presentata, mediante apposita modulistica, all’U.O. Ambiente e Igiene Urbana; nel caso in cui lo scarico sia connesso all’insediamento o all’esercizio di attività produttiva o di servizio, la domanda è presentata al SUAP. (Art. 6 DPGRT 46/R del 2008 smi).
Modalità di presentazione autorizzazione scarico
La domanda di autorizzazione allo scarico deve essere presentata, mediante apposita modulistica, all’U.O. Ambiente e Igiene Urbana; nel caso in cui lo scarico sia connesso all’insediamento o all’esercizio di attività produttiva o di servizio, la domanda è presentata al SUAP. (Art. 6 DPGRT 46/R del 2008 smi). La domanda dovrà essere corredata da n° 2 marche da bollo da 16 € e dall'attestazione di pagamento dei diritti di istruttoria di 50€, come stabilito dalla Delibera GC 131/2010.
La domanda di autorizzazione allo scarico deve essere presentata, mediante apposita modulistica, all’U.O. Ambiente e Igiene Urbana; nel caso in cui lo scarico sia connesso all’insediamento o all’esercizio di attività produttiva o di servizio, la domanda è presentata al SUAP. (Art. 6 DPGRT 46/R del 2008 smi). La domanda dovrà essere corredata da n° 2 marche da bollo da 16 € e dall'attestazione di pagamento dei diritti di istruttoria di 50€, come stabilito dalla Delibera GC 131/2010.
Termini procedimentali autorizzazione allo scarico
Il Comune, per le utenze domestiche, rilascia l’autorizzazione entro 90gg dalla ricezione della domanda; nel caso in cui la documentazione risulti incompleta o non sia conforme con quanto previsto dalla normativa, il responsabile del procedimento, entro 30 gg dalla presentazione della domanda, comunica all’interessato la sospensione del procedimento, invitandolo a presentare le integrazioni necessarie entro 60 gg dalla comunicazione di sospensione, pena l’archiviazione della pratica. I nuovi termini inizieranno a decorrere dal momento della presentazione delle integrazioni. (Art. 4 L.R 20/2006 smi e art. 6 “Regolamento comunale degli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate non recapitanti in pubblica fognatura”)
Il Comune, per le utenze domestiche, rilascia l’autorizzazione entro 90gg dalla ricezione della domanda; nel caso in cui la documentazione risulti incompleta o non sia conforme con quanto previsto dalla normativa, il responsabile del procedimento, entro 30 gg dalla presentazione della domanda, comunica all’interessato la sospensione del procedimento, invitandolo a presentare le integrazioni necessarie entro 60 gg dalla comunicazione di sospensione, pena l’archiviazione della pratica. I nuovi termini inizieranno a decorrere dal momento della presentazione delle integrazioni. (Art. 4 L.R 20/2006 smi e art. 6 “Regolamento comunale degli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate non recapitanti in pubblica fognatura”)
Attività di controllo previste dalla vigente normativa (Art. 128 del D.Lgs 152/2006, Art. 3 e 14 del Regolamento 46/R). La legge nazionale stabilisce che le autorità competenti effettuano i controlli sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli; il regolamento regionale stabilisce che i comuni elaborano, d’intesa con ARPAT, il programma di monitoraggio degli scarichi da presentare nell’ambito della conferenza permanente di livello provinciale, la quale promuove intese tra gli enti che la costituiscono al fine di definire proposte provinciali da trasmettere alla conferenza regionale entro il 20 settembre e il 10 dicembre di ogni anno. ARPAT annualmente elabora un rapporto sul risultato dei programmi di controllo e lo invia alle autorità competenti ed alla giunta regionale. Per il tacito rinnovo il regolamento regionale stabilisce che il Comune provvede al periodico controllo a campione del permanere dei requisiti previsti per il rinnovo tacito. In caso di accertata violazione il Comune ne dà notizia all’ARPAT che provvede per quanto di competenza. Controlli specifici in fase istruttoria relativi alla tutela igienico sanitaria ed alla tutela della falda
Attività di controllo previste dalla vigente normativa (Art. 128 del D.Lgs 152/2006, Art. 3 e 14 del Regolamento 46/R). La legge nazionale stabilisce che le autorità competenti effettuano i controlli sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli; il regolamento regionale stabilisce che i comuni elaborano, d’intesa con ARPAT, il programma di monitoraggio degli scarichi da presentare nell’ambito della conferenza permanente di livello provinciale, la quale promuove intese tra gli enti che la costituiscono al fine di definire proposte provinciali da trasmettere alla conferenza regionale entro il 20 settembre e il 10 dicembre di ogni anno. ARPAT annualmente elabora un rapporto sul risultato dei programmi di controllo e lo invia alle autorità competenti ed alla giunta regionale. Per il tacito rinnovo il regolamento regionale stabilisce che il Comune provvede al periodico controllo a campione del permanere dei requisiti previsti per il rinnovo tacito. In caso di accertata violazione il Comune ne dà notizia all’ARPAT che provvede per quanto di competenza. Controlli specifici in fase istruttoria relativi alla tutela igienico sanitaria ed alla tutela della falda
Riferimenti normativi
Riferimenti normativi
Regolamento comunale degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate non recapitanti in pubblica fognatura aprrovato con delibera di C.C. n. 63 del 29/04/2011 • Delibera Ministeriale 04/02/1977 • Decreto Legislativo 152/2006 • Legge Regionale 20/2006 e smi • Decreto Presidente Giunta Regionale 46/R/2008 e smi • Fitodepurazione: linee di indirizzo Comunale
Regolamento comunale degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate non recapitanti in pubblica fognatura aprrovato con delibera di C.C. n. 63 del 29/04/2011 • Delibera Ministeriale 04/02/1977 • Decreto Legislativo 152/2006 • Legge Regionale 20/2006 e smi • Decreto Presidente Giunta Regionale 46/R/2008 e smi • Fitodepurazione: linee di indirizzo Comunale