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L’Amministrazione Comunale, può autorizzare il subingresso nella Concessione demaniale marittima in essere, qualora il Concessionario intenda farsi sostituire da altri nel godimento della stessa, o richiedere la cointestazione con altri soggetti, ai sensi dell’art. 46 del Codice della Navigazione.
La domanda deve essere presentata all’ufficio Demanio Marittimo del Comune congiuntamente dal concessionario e dal subentrante o cointestatario.
In caso di vendita od esecuzione forzata l'acquirente o l'aggiudicatario di impianti, manufatti ed opere realizzati dal concessionario non può subentrare nella concessione senza l'autorizzazione del Comune.
In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione ma devono chiederne la conferma entro sei mesi a pena di decadenza. Se, per ragioni attinenti all'idoneità tecnica o economica degli eredi, l'Amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione ne dispone la revoca.
In entrambi i casi l’Amministrazione comunale si limita all’acquisizione delle istanze del cedente e del subentrante/cointestatario ed all'accertamento delle condizioni soggettive di quest'ultimo.
L’Amministrazione comunale rilascia, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, l’autorizzazione in via preventiva richiedendo contestualmente la documentazione integrativa (voltura e/o nuova fidejussione bancaria o assicurativa, intestata al subentrante o a tutti i cointestatari); all’acquisizione della stessa, provvede a rilasciare l’autorizzazione di subingresso definitivo.
L’Amministrazione Comunale, può autorizzare il subingresso nella Concessione demaniale marittima in essere, qualora il Concessionario intenda farsi sostituire da altri nel godimento della stessa, o richiedere la cointestazione con altri soggetti, ai sensi dell’art. 46 del Codice della Navigazione.
La domanda deve essere presentata all’ufficio Demanio Marittimo del Comune congiuntamente dal concessionario e dal subentrante o cointestatario.
In caso di vendita od esecuzione forzata l'acquirente o l'aggiudicatario di impianti, manufatti ed opere realizzati dal concessionario non può subentrare nella concessione senza l'autorizzazione del Comune.
In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione ma devono chiederne la conferma entro sei mesi a pena di decadenza. Se, per ragioni attinenti all'idoneità tecnica o economica degli eredi, l'Amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione ne dispone la revoca.
In entrambi i casi l’Amministrazione comunale si limita all’acquisizione delle istanze del cedente e del subentrante/cointestatario ed all'accertamento delle condizioni soggettive di quest'ultimo.
L’Amministrazione comunale rilascia, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, l’autorizzazione in via preventiva richiedendo contestualmente la documentazione integrativa (voltura e/o nuova fidejussione bancaria o assicurativa, intestata al subentrante o a tutti i cointestatari); all’acquisizione della stessa, provvede a rilasciare l’autorizzazione di subingresso definitivo.
Termini procedimentali Il procedimento ed i tempi di rilascio sono disciplinati dal Codice della Navigazione (C.N.), dal relativo Regolamento (R.C.N.), dal Regolamento per la Gestione del Demanio Marittimo, dalla legge 241/90 e s.m.i.; l'iter si divide in due procedimenti:
1) Il rilascio di un provvedimento di subingresso o cointestazione preventivo, entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, durante i quali il responsabile del procedimento esegue l'istruttoria e acquisisce i pareri necessari ed eventualmente richiede della documentazione integrativa. In tali casi il termine si interrompe e riparte alla ricezione dei pareri e/o documentazione richiesta.
2) Il rilascio di un provvedimento di subingresso o cointestazione definitivo, subordinato alla presentazione della documentazione richiesta nell'atto preventivo, entro 30 giorni dal ricevimento.
Termini procedimentali Il procedimento ed i tempi di rilascio sono disciplinati dal Codice della Navigazione (C.N.), dal relativo Regolamento (R.C.N.), dal Regolamento per la Gestione del Demanio Marittimo, dalla legge 241/90 e s.m.i.; l'iter si divide in due procedimenti:
1) Il rilascio di un provvedimento di subingresso o cointestazione preventivo, entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, durante i quali il responsabile del procedimento esegue l'istruttoria e acquisisce i pareri necessari ed eventualmente richiede della documentazione integrativa. In tali casi il termine si interrompe e riparte alla ricezione dei pareri e/o documentazione richiesta.
2) Il rilascio di un provvedimento di subingresso o cointestazione definitivo, subordinato alla presentazione della documentazione richiesta nell'atto preventivo, entro 30 giorni dal ricevimento.
Requisiti
Prerequisiti necessari per poter avviare il procedimento
La domanda di subingresso o cointestazione della concessione demaniale marittima, ai sensi dell’art. 46 del Codice della Navigazione, deve essere presentata dal concessionario.
In caso di decesso del concessionario, gli eredi subentrano nel godimento della concessione, purchè presentino la richiesta entro 6 mesi, pena decadenza.
La domanda di subingresso o cointestazione della concessione demaniale marittima, ai sensi dell’art. 46 del Codice della Navigazione, deve essere presentata dal concessionario.
In caso di decesso del concessionario, gli eredi subentrano nel godimento della concessione, purchè presentino la richiesta entro 6 mesi, pena decadenza.
Documentazione necessaria per avviare il procedimento
Per la presentazione dell'istanza di subingresso nella concessione demaniale marittima, deve essere utilizzato il Modello Ministeriale D4 ed il modulo predisposto da questa Amministrazione, compilati in ogni sua parte e sottoscritti dal concessionario e dalla persona o società/ente e/o associazione, in qualità di subentrante.
Solita modalità per la presentazione di istanza di cointestazione della concessione demaniale marittima.
All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
• atto costitutivo, solo nel caso i subentranti o cointestatari siano società/ente e/o associazione; • n. 2 marche da bollo del valore di € 16.00 (o del valore dettato da nuove disposizione di legge), una da apporre sulla richiesta e l'altra per l'autorizzazione; • copia fotostatica di un documento d’identità del subentrante/cointestario o del legale rappresentante della società/ente e/o associazione; • dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia del subentrante o cointestatario. • attestazione di versamento dei diritti d'istruttoria, come da tabella allegata al Regolamento di Gestione del Demanio marittimo vigente.
Per la presentazione dell'istanza di subingresso nella concessione demaniale marittima, deve essere utilizzato il Modello Ministeriale D4 ed il modulo predisposto da questa Amministrazione, compilati in ogni sua parte e sottoscritti dal concessionario e dalla persona o società/ente e/o associazione, in qualità di subentrante.
Solita modalità per la presentazione di istanza di cointestazione della concessione demaniale marittima.
All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
• atto costitutivo, solo nel caso i subentranti o cointestatari siano società/ente e/o associazione; • n. 2 marche da bollo del valore di € 16.00 (o del valore dettato da nuove disposizione di legge), una da apporre sulla richiesta e l'altra per l'autorizzazione; • copia fotostatica di un documento d’identità del subentrante/cointestario o del legale rappresentante della società/ente e/o associazione; • dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia del subentrante o cointestatario. • attestazione di versamento dei diritti d'istruttoria, come da tabella allegata al Regolamento di Gestione del Demanio marittimo vigente.
Contestualmente all'istanza di subingresso o cointestazione deve essere presentata l'attestazione di versamento dei diritti di segreteria.
Modalità di pagamento
Il pagamento deve essere effettuato, scegliendo una delle seguenti modalità: - presso Poste Italiane, utilizzando un bollettino di conto corrente postale n. 108571, intestato a Comune di Rosignano Marittimo – Servizio Tesoreria; - presso la Tesoreria Comunale – Cassa di Risparmio di Volterra, filiale di Rosignano Solvay, posta via Mascagni 31, con bonifico su C.C. dedicato n. 10002140 con il seguente IBAN: IT79F0637025100000010002140; - tramite sistema telematico, sul sito del Comune di Rosignano Marittimo, utilizzando l'opzione "Pagamenti on line" Si fa presente che, come da regolamento, la data della transazione vale come data di pagamento a tutti gli effetti.
Contestualmente all'istanza di subingresso o cointestazione deve essere presentata l'attestazione di versamento dei diritti di segreteria.
Modalità di pagamento
Il pagamento deve essere effettuato, scegliendo una delle seguenti modalità: - presso Poste Italiane, utilizzando un bollettino di conto corrente postale n. 108571, intestato a Comune di Rosignano Marittimo – Servizio Tesoreria; - presso la Tesoreria Comunale – Cassa di Risparmio di Volterra, filiale di Rosignano Solvay, posta via Mascagni 31, con bonifico su C.C. dedicato n. 10002140 con il seguente IBAN: IT79F0637025100000010002140; - tramite sistema telematico, sul sito del Comune di Rosignano Marittimo, utilizzando l'opzione "Pagamenti on line" Si fa presente che, come da regolamento, la data della transazione vale come data di pagamento a tutti gli effetti.