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Comprendono le musure volte al superamento dell'indigenza e del disagio, quelle relative alla condizione di non autosufficienza e alla popolazione anziana non autosufficiente e quelle in favore dei portatori di handicap
Estratto dal disciplinare di determinazione delle soglie ISEE per l'accesso gratuito o compartecipato ai servizi ed agli interventi di assistenza sociale erogati nella zona Bassa Val di Cecina. Approvato dalla Conferenza degli Amministratori Bassa Val di Cecina, in vigore dal 01/01/2003
I servizi e gli interventi socio assistenziali sono erogati compatibilmente con le risorse del Fondo Sociale di Zona.
Nei casi di comprovata urgenza e su valutazione professionale del servizio sociale le prestazioni saranno comunque erogate in via temporanea a prescindere dal fatto che il costo delle stesse sia a carico dell’utente o del fondo sociale di zona, fatti salvi eventuali recuperi.
I valori ISEE contenuti nel presente disciplinare saranno rivalutati annualmente secondo l’indice ISTAT.
SERVIZI E INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELL’INDIGENZA E DEL DISAGIO
I servizi e gli interventi per il superamento dell’indigenza e del disagio sono essenzialmente finalizzati al soddisfacimento di esigenze vitali e mirano a preservare da o a superare uno stato di difficoltà. Rientrano tra essi l’assistenza economica diretta o indiretta (buoni acquisto, pacchi alimentari, eccetera), il contributo per l’emergenza abitativa e ogni altra prestazione connessa ad una condizione di povertà o di bisogno immediato.
Sono ammessi a fruire di tali servizi i nuclei familiari che presentano un ISEE inferiore a 6.300,00 euro. In ragione della loro specificità non si applica a tali servizi ed interventi il principio della compartecipazione.
SERVIZI E INTERVENTI PER LA CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA
I servizi e gli interventi per la condizione di non autosufficienza sono rivolti a persone che in seguito a patologie o a processi di senescenza non sono in grado di provvedere a se stesse se non con l'aiuto continuativo di altri. Rientrano tra essi l’assistenza domiciliare diretta nelle varie forme di aiuto domestico e alla persona, l’assistenza domiciliare indiretta (contributo economico finalizzato al pagamento di assistenza domiciliare), l’ammissione presso Centri Diurni o presso Residenze sanitarie assistenziali con l’eventuale contributo per il pagamento delle relative rette.
SERVIZI E INTERVENTI PER LA POPOLAZIONE ANZIANA AUTOSUFFICIENTE
I servizi e gli interventi rivolti alla popolazione anziana autosufficiente sono l’assistenza economica annuale, temporanea o straordinaria l’assistenza domiciliare a gestione diretta o a convenzione nelle varie forme di aiuto domestico e alla persona e l’inserimento in strutture sociali assistite e non.
Limitatamente agli interventi di assistenza domiciliare a gestione diretta o a convenzione nelle varie forme di aiuto domestico e alla persona sono ammessi alla prestazione i nuclei familiari che presentano un ISEE pari o inferiore a 6800 euro.
L’immissione in struttura sociale assistita avviene su valutazione professionale del Servizio Sociale. La retta è a carico del richiedente. Il limite della quota dovuta dal richiedente non può comunque oltrepassare il 75% del suo reddito nel caso di utilizzo di servizi a carattere residenziale (p.e. Casa Famiglia), il 50% del suo reddito nel caso di utilizzo di servizi a carattere semiresidenziale (p.e. Centro Diurno) e il 35% del suo reddito nel caso di utilizzo di altre strutture sociali non assistite (p.e. minialloggi). Qualora la quota residua che rimane nella disponibilità del richiedente fosse inferiore alla somma di euro 75 mensili, tale cifra viene ad esso garantita attingendo al Fondo Sociale di Zona.
SERVIZI E INTERVENTI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP
I servizi e gli interventi predisposti in favore di portatori di handicap, previsti dal piano individuale (P.A.R.G.), sono i seguenti: Centri Diurni per disabili; assistenza domiciliare e aiuto alla persona nella forma diretta e indiretta (contributo economico); immissione temporanea o definitiva in strutture di ospitalità residenziale.
Il calcolo dell’ISEE viene effettuato con riferimento al nucleo familiare per la generalità dei servizi eccezione fatta per le attività di assistenza domiciliare e i Centri Diurnirispetto alle quali è data facoltà all’utente di scegliere l’opportunità a lui più favorevole tra l’ISEE del nucleo o la sola condizione economica del richiedente.
a. Sono ammessi a fruire gratuitamente delle prestazioni di assistenza domiciliare o aiuto alla persona nella forma diretta i soggetti che presentano un ISEE inferiore a 10.000 euro. I soggetti che presentano un ISEE compreso tra 10.000 e 25.000 euro sono tenuti a compartecipare in misura annua pari al 1 % dell’ISEE stesso. I soggetti che presentano un ISEE superiore a 25.000 euro sono tenuti a compartecipare in misura annua pari al 2 % dell’ISEE stesso.
b. Nel caso in cui l’utente fruisca delle prestazioni di assistenza domiciliare o aiuto alla persona nella forma indiretta, se presenta un ISEE inferiore a 10.000 euro può percepire un contributo fino a 400 euro mensili; se presenta un ISEE compreso tra 10.000 e 15.000 euro può percepire un contributo fino a 350 euro mensili; se presenta un ISEE compreso tra 15.000 e 20.000 euro può percepire un contributo fino a 250 euro mensili; se presenta un ISEE compresa tra 20.000 e 25.000 euro può percepire un contributo fino a 200 euro mensili; se presenta un ISEE compreso tra 25.000 e 30.000 euro può percepire un contributo fino a 100 euro mensili. Un ISEE superiore ai 30.000 euro non ammette alla fruizione dell’assistenza domiciliare indiretta.
c. Sono ammessi a fruire gratuitamente dei servizi erogati presso i Centri Diurni i soggetti che presentano un ISEE inferiore a 10.000 euro. I soggetti che presentano un ISEE compreso tra 10.000 e 15.000 euro sono tenuti a compartecipare al costo della prestazione con una quota fissa pari a 5 euro giornalieri. I soggetti con ISEE superiore a 15.000 euro sono tenuti a compartecipare al costo della prestazione con una quota aggiuntiva alla quota fissa pari allo 0,0005 della somma eccedente la soglia dei 15.000 euro fino al limite massimo di 15 euro giornalieri.
d. Per la fruizione dei servizi residenziali a carattere temporaneo o continuativo si fa riferimento alle stesse condizioni di non autosufficienza come previsto dal comma d) del precedente articolo 4.
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