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Descrizione del procedimento
Descrizione dell'iter

L'iscrizione all'AIRE è di norma effettuata a seguito della dichiarazione, resa dall'interessato,  all'Ufficio consolare di residenza, attraverso al compilazione di  apposito modello (Cons 01).

Tale modello viene trasmesso dall'Ufficio consolare al comune italiano di ultima residenza dell'interessato.

L'interessato viene iscritto in AIRE con contestuale cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente

Il cittadino, tuttavia, può recarsi preso il proprio comune di residenza  dichiarando l’intenzione di trasferirsi all’estero per un periodo superiore all’anno. In questo caso:
-       il nominativo è annotato nel registro delle cancellazioni anagrafiche e in quello delle iscrizioni AIRE in attesa dell’arrivo del modello Cons 01 dal Consolato competente, al quale il cittadino deve comunque presentarsi nel termine 90 giorni dall'espatrio                                                                                                                                                                                 -       decorso un anno dalla suddetta dicharazione senza che sia pervenuto il modello Cons 01, il cittadino è cancellato dall’APR per irreperibilità.

Modalità di presentazione

La domanda di iscrizione all' A.I.R.E.. deve essere presentata direttamente dall'interessato al consolato italiano che provvederà al successivo inoltro al comune.

Qualora il connazionale si rechi, prima di partire, all'anagrafe del comune di ultima residenza e dichiari la sua intenzione di trasferirsi all'estero per un periodo superiore ad un anno, il suo nominativo viene annotato nel registro delle cancellazioni anagrafiche  e in quello delle iscizioni all'AIRE, in attesa che il provvedimento possa essere perfezionato con il ricevimento della dichiarazione presentata dall'interessato all'Uffficio consolare.

UO responsabile dell'istruttoria
 UO responsabile dell'istruttoria
Responsabile del procedimento
 Responsabile del procedimento
Ufficio competente adozione provvedimento finale
 Ufficio competente adozione provvedimento finale
Termini procedimentali

L'iscrizione all'AIRE decorre normalmente dalla data di ricevimento, da parte del comune, della dichiarazione resa dal cittadino all'Ufficio Consolare di residenza.

Qualora il connazionale si rechi, prima di partire, all'anagrafe del comune di ultima residenza e dichiari la sua intenzione di trasferirsi all'estero per un periodo superiore ad un anno, il suo nominativo viene annotato nel registro delle cancellazioni anagrafiche  e in quello delle iscizioni all'AIRE, in attesa che il provvedimento possa essere perfezionato con il ricevimento della dichiarazione presentata dall'interessato all'Uffficio consolare. In questo caso la decorrenza dell'iscrizione è quella della prima dichiarazione al Comune.

Se il connazionale, pur essendosi presentato al Comune non si reca successivamente presso l'Ufficio consolare di immigrazione, il provvedimento rimane sospeso per un anno al termine del quale decade, con conseguente dichiarazione di irreperibilità e cancellazione del soggetto dall'anagrafe del Comune

Requisiti
Prerequisiti necessari per poter avviare il procedimento

Essere iscritti nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Rosignano Marittimo.

Dichiarazione di trasferimento della propria residenza all'estero per un periodo superiore ad un anno.

Documentazione necessaria per poter avviare il procedimento

Documento di riconoscimento in corso di validità.

Dove rivolgersi
Dove rivolgersi

All' Ufficio Consolare competente sul comune estero di residenza oppure, preventivamente, all'Anagrafe del Comune di ultima residenza e successivamente all'Ufficio Consolare.

Strumenti di tutela
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Contro il provvedimento di diniego di iscrizione all' AIRE sono esperibili:

 -  il ricorso gerarchico al Prefetto territorialmente competente (Prefettura di Livorno), entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo.

-  il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica del provvedimento.

-  l'azione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del provvedimento, oppure decorrenti dalla notifica dell'esito del ricorso gerarchico al Prefetto.

Modalità di pagamento
Costi e modalità di pagamento

Il procedimento non prevede costi

Riferimenti normativi
Normativa di riferimento
  • Legge 27/10/1988 n.470 e ss.mm.ii. - Anagrafe e censimento degli italiani all'estero
  • D. P. R. 6/09/1989 n.323 - Approvazione del regolamento per l'esecuzione della L. 27/10/1988, n.470 sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero
  • Circolari ministeriali attuative
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