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TRASFERIMENTO DI RESIDENZA ALL’ESTERO
Istruzioni

Le dichiarazioni anagrafiche di residenza si potranno presentare, in base alla Circolare Ministero dell’Interno N. 9 del 27/04/2012, utilizzando una delle seguenti modalità:
1.
Personalmente
presso gli uffici dei Servizi Demografici del Comune di Rosignano Marittimo – Via dei Lavoratori n. 21 negli orari di apertura al pubblico (lun., mart., merc. e ven. dalle 8:30 alle 13:00, oltre a  mart.e giov. dalle ore 15:15 – alle ore 17:45)
2.
con lettera raccomandata
all'indirizzo: Comune di Rosignano Marittimo, Via dei Lavoratori n. 21 Rosignano Marittimo, apponendo sulla busta la dicitura “DICHIARAZIONE VARIAZIONE ANAGRAFICA”.
3. con Posta Elettronica Certificata (PEC)
all'indirizzo
comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it
all'indirizzo:
diritti-rosi@comune.rosignano.livorno.it), allegando: dichiarazione recante firma autografa e copia del documento di identità del dichiarante entrambe acquisite mediante scanner, oppure firmate con firma digitale 

 La presentazione della dichiarazione anagrafica per via telematica deve essere fatta secondo una delle seguenti modalità:
a)    la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale;
b)   l'autore deve essere identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o in ogni caso con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c)  la dichiarazione deve essere trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente.
d)    la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente e la copia del documento d’identità del richiedente devono essere acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di riconoscimento del richiedente e delle persone che si trasferiscono  unitamente a lui. Tutti i maggiorenni devono anche sottoscrivere il modulo di dichiarazione anagrafica. In mancanza, deve essere conferita specifica procura a chi presenta la dichiarazione ai sensi dell’art. 38 comma 3-bis dpr. 445/2000 allegando fotocopia del documento di riconoscimento (non va autenticata dal notaio). 

A seguito della presentazione o invio del presente modulo, il richiedente, non cittadino italiano, sarà cancellato dall'anagrafe del comune di residenza per emigrazione all'estero.

Il richiedente cittadino italiano, che intende trasferire la residenza all'estero per un periodo superiore a dodici mesi, dichiara il trasferimento di residenza direttamente al Consolato, oppure, prima di espatriare, può rendere tale dichiarazione al Comune italiano di residenza. In tal caso, il cittadino ha l'obbligo di recarsi comunque entro 90 giorni dall'arrivo all'estero al Consolato di competenza, per rendere la dichiarazione di espatrio. Il Consolato invierà al Comune di provenienza il modello ministeriale per la richiesta di iscrizione all'AIRE (anagrafe degli italiani residenti all'estero). La cancellazione dal registro della popolazione residente (APR) e l'iscrizione all'AIRE, in tal caso, decorrono dalla data in cui l'interessato ha reso la dichiarazione di espatrio al comune e saranno effettuate entro due giorni dal ricevimento del modello consolare.
Se entro un anno il comune non riceve dal Consolato la richiesta di iscrizione aII'AIRE, sarà avviato il procedimento di cancellazione del richiedente per irreperibilità.

Se invece la richiesta di iscrizione all'AIRE viene presentata direttamente al Consolato la cancellazione dall'APR e l'iscrizione Aire saranno effettuate dal Comune entro due giorni dal ricevimento del modello consolare (Cons01) e con decorrenza dalla data del ricevimento del modello stesso.


Documenti scaricabili:
Data di revisione/modifica: 13-06-2022
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