Puoi trovare il sito attuale all'indirizzo: http://www.comune.rosignano.livorno.it |
Ti trovi in: Home
Per informazioni telefonare ai numeri 0586-724226 / 724236 /724541
Presentazione della domanda, (c.d. dichiarazione anagrafica)
Iscrizione anagrafica 'PRELIMINARE': da effettuare entro 2 giorni lavorativi dalla presentazione della dichiarazione anagrafica
Verifica della dimora abituale mediante accertamento: da effettuare entro entro 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione anagrafica
Conclusione del procedimento mediante:
1) CONFERMA DELLA DICHIARAZIONE ANAGRAFICA:
- in conseguenza di accertamento che confermi la dimora abituale
- per decorrenza dei 45 gg. dalla presentazione delle dichiarazione anagrafica senza che sia stato comunicato il preavviso di annullamento dell'iscrizione anagrafica
- entro ulteriori 45 gg. (decorrenti dalla data di presentazione delle osservazioni), nel caso esito positivo degli accertamenti conseguenti a "preavviso di annullamento dell'iscrizione anagrafica"
2) ANNULLAMENTO DELLA RESIDENZA mediante:
- cancellazione dell'iscrizione anagrafica con decorrenza retroattiva dalla data della presentazione dela domanda e ripristino della posizione anagrafica precedente, (nel caso di provenienza da altro Comune italiano)
in conseguenza di :
mancata presentazione di osservazioni da parte del dichiarante in conseguenza del "preavviso di annullamento dell'iscrizione anagrafica"
oppure:
- esito negativo degli accertamenti sulla dimora abituale conseguenti alla presentazione delle osservazioni
Per informazioni telefonare ai numeri: 0586-724226 / 724236 / 724541
La dichiarazione di residenza, può essere resa direttamente dal/gli interessato/i presso la sede dei Servizi Demografici del Comune di Rosignano Marittimo, in Via dei Lavoratori n. 21, negli orari di apertura al pubblico
In alternativa, la medesima, redatta e sottoscritta sull'apposito modulo può essere inviata:
- per posta raccomandata: all’indirizzo di Via dei Lavoratori n. 21 – 57016 Rosignano Marittimo
- via mail: al seguente indirizzo: diritti-rosi@comune.rosignano.livorno.it
- per posta certificata all’indirizzo: comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it
Quest’ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente.
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del richiedente siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Alla dichiarazione - in qualunque modo inviata - deve essere allegata copia di documento di riconoscimento del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
Il richiedente compila il modulo per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela.
Il cittadino straniero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
ATTENZIONE!!
Il D.L. 28 marzo 2014, n. 47 - Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015 convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80 all'art. 5 ha stabilito che:
"Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge".
In applicazione di queste disposizioni, i cittadini all'atto della presentazione della Dichiarazione di residenza devono dimostrare di avere un idoneo titolo di occupazione dell'immobile, mediante:
esibizione del titolo, (es. contratto di compravendita, di locazione, di comodato.....)
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà come da modello allegato..
Dichiarazione del proprietario dell'abitazione
utilizzando la modulistica allegata.
Laddove il richiedente dichiari di occupare l'immobile gratuitamente, a titolo di ospitalità da parte del proprietario, occorre che la domanda sia accompagnata dalla dichiarazione dell proprietario, come da allegato modello.
entro 2 giorni lavorativi dalla presentazione della dichiarazione anagrafica viene effettuata l'iscrizione anagrafica 'PRELIMINARE'.
entro 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione sono effettuati gli accertamenti per la verifica della dimora abituale:
- in caso di esito POSITIVO l'iscrizione anagrafica diventa DEFINITIVA, (c.d. silenzio assenso)
- in caso di esito NEGATIVO degli accertamenti è notificato al dichiarante il preavviso di annullamento, che INTERROMPE il termine di 45 gg.. Il suddetto termine ricomincia a decorrere:
dalla data di presentazione delle osservazioni
dalla scadenza dei 10 gg decorrenti dalla notifica entro i quali il dichiarante può presentare proprie osservazioni
CITTADINO NON LAVORATORE, TITOLARE DI RISORSE ECONOMICHE SUFFICIENTI AL SOGGIORNO
Documentazione da presentare:
1) copia di un documento di identità, valido per l'espatrio, non scaduto, rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;*
2) codice fiscale
3) dimostrazione di possedere risorse economiche sufficienti per sé stesso e per i propri familiari, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato. La somma di riferimento corrisponde all’importo dell'assegno sociale che, per il 2019 è di euro 5.953,87 annui. Ai fini dell'iscrizione anagrafica è valutata anche la situazione complessiva personale dell'interessato;*
3) copia di un’assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale, valida per almeno un anno, oppure copia di uno dei seguenti formulari rilasciati dallo Stato di provenienza: E106, E120, E121 (o E 33), E109 (o E 37);*
Attenzione! La T.E.A.M. (Tessera europea di assicurazione malattia) è utilizzabile da chi non intende trasferire la residenza in Italia e consente l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea.
4) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.**
=======================================================================================
(1) Art. 7 comma 3 d.lgs. n. 30/2007
Il cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al comma 1, lettera a) quando:
a) è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;
b) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
c) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;
d) segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.
(2) Per "familiare di cittadino dell’Unione europea" s’intende : il coniuge; i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge (art.2 del d.lgs n.30/2007).
* documentazione obbligatoria.
** documentazione necessaria per la registrazione nell’anagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione
CITTADINO STUDENTE, (NON LAVORATORE)
Documentazione da presentare:
1) copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede cittadinanza
2) documentazione attestante l'iscrizione presso un istituto scolastico o di formazione professionale
3) dimostrazione di possedere risorse economiche sufficienti per se stesso e per i propri familiariper non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato. La somma di riferimento corrisponde all’importo dell'assegno sociale che, per il 2019 è di euro 5.953,87 annui. Ai fini dell'iscrizione anagrafica è valutata anche la situazione complessiva personale dell'interessato:*
4) copertura dei rischi sanitari:* (copia di un’assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale, valida per almeno un anno o almeno pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore all’anno, oppure copia di uno dei seguenti formulari rilasciati dallo Stato di provenienza: E106, E120, E121 (o E 33), E109 (o E 37);*
Attenzione! La T.E.A.M. (Tessera europea di assicurazione malattia) è utilizzabile da chi non intende trasferire la residenza in Italia e consente l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea.
=======================================================================================
(1) Art. 7 comma 3 d.lgs. n. 30/2007
Il cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al comma 1, lettera a) quando:
a) è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;
b) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
c) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;
d) segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.
(2) Per "familiare di cittadino dell’Unione europea" s’intende : il coniuge; i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge (art.2 del d.lgs n.30/2007).
* documentazione obbligatoria.
** documentazione necessaria per la registrazione nell’anagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione
FAMILIARE (UE) DI CITTADINO COMUNITARIO
Documentazione da presentare:
1) copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;*
2) copia degli atti originali, in regola con le norme sulla traduzione e la legalizzazione, che attestano il legame di parentela, (ad es. certificato di matrimonio per il coniuge, certificato di nascita con paternità e maternità per l’ascendente o il discendente). *
L’iscrizione anagrafica del familiare presuppone che il cittadino dell’Unione:
- sia un lavoratore
- ovvero disponga per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti al soggiorno secondo i criteri di cui all'art. 29, co.3, lett. b), del D. lgs. 25/07/1998, n. 286, rivalutati annualmente.
Per il 2019:
Limite di reddito
Numero componenti
€ 5.953,87
Solo richiedente
€ 8.846,25
Richiedente + un familiare
€ 11.761,63
Richiedente + due familiari
€ 14.677,01
Richiedente + tre familiari
€ 17.607,39
Richiedente + quattro familiari
€ 11.761,63
Richiedente + due o + minori di 14 anni
€ 14.677,01
Richiedente + due o + minori di 14 anni e un familiare
ATTENZIONE: l'impossibilita' di documentare il legame di parentela non impedisce l'iscrizione anagrafica del "familiare", che verrà registrato come convivente, purché sia in possesso autonomamente dei requisiti per l'iscrizione anagrafica
===============================================================================
(1) Art. 7 comma 3 d.lgs. n. 30/2007
Il cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al comma 1, lettera a) quando:
a) è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;
b) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
c) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;
d) segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.
(2) Per "familiare di cittadino dell’Unione europea" s’intende : il coniuge; i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge (art.2 del d.lgs n.30/2007).
* documentazione obbligatoria.
** documentazione necessaria per la registrazione nell’anagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione
CITTADINO EXTRACOMUNITARIO, FAMILIARE DI CITTADINO UE
Documentazione da presentare:
1) copia del passaporto;*
2) carta di soggiorno del familiare di cittadino dell’Unione*.
=======================================================================================
(1) Art. 7 comma 3 d.lgs. n. 30/2007
Il cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al comma 1, lettera a) quando:
a) è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;
b) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
c) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;
d) segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.
(2) Per "familiare di cittadino dell’Unione europea" s’intende : il coniuge; i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge (art.2 del d.lgs n.30/2007).
* documentazione obbligatoria.
** documentazione necessaria per la registrazione nell’anagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione
Contro il provvedimento di annullamento dell'iscrizione anagrafica sono esperibili, alternativamente:
- il ricorso gerarchico al Prefetto territorialmente competente, (Prefettura di Livorno), che deve essere depositato entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo. Il Prefetto, con decreto, se accoglie il ricorso annulla o riforma l'atto impugnato, altrimenti se lo ritiene infondato lo respinge. Contro il decreto prefettizio è esperibile ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, nei tempi e modi previsti dal codice di procedura civile
- l'azione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, entro 60, (sessanta) giorni dalla notifica del provvedimento. La sentenza del Tribunale non comporta l'annullamento del provvedimento, ma ne dispone la disapplicazione contemporaneamente ordinando all'ufficiale d'anagrafe l'iscrizione anagrafica
Il procedimento non prevede costi
- D.P.R. 30/05/1989 n. 223, "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente", e ss.mm.ii.
- D.P.R. 28/12/2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e ss.mm.ii.
- L. 7/08/1990 n. 241 e ss. mm. ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.
- D.LGS. n. 30/2007 e ss.mm.ii. "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri"