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Con l'entrata in vigore  della L. 183/2011, agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati per provare stati, fatti e qualità personali, da esibire ad altre pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi, (art. 40, D.P.R.445/2000 e ss.mm.ii.).  Pertanto a far data dall'1/01/2012, i cittadini, italiani e stranieri, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, NON POSSONO UTILIZZARE CERTIFICATI per dimostrare il possesso di stati, fatti e qualità personali, ma devono ricorrere all'autocertificazione (art. 46) o alla dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio (art. 47 D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.).  Per converso, nessun ufficio della pubblica amministrazione o privato gestore di pubblico servizio, potrà pretendere che il cittadino esibisca un certificato, essendo obbligato ad operare esclusivamente sulla base delle autodichiarazioni rese dal cittadino stesso con le formalità previste per legge, salvo poi agire in sede di verifica d'ufficio delle medesime. L’autocertificazione, resa con le modalità previste per legge ha pertanto lo stesso valore del certificato (art. 46, D.P.R. 445 e ss.mm.ii.).  Premesso quanto sopra, le certificazioni  potranno dunque essere richieste e rilasciate: a)  quando debbano essere prodotte a soggetti privati (banche, imprese, assicurazioni, uffici postali, società sportive, etc.), ferma restando la possibilità che i medesimi, pur non essendo obbligati a farlo, accettino l'autocertificazione (art. 2, D.P.R. 445). b)  quando debbano essere prodotti a soggetti che, seppure di natura pubblica, non facciano parte della "pubblica amministrazione". Rientrano in questa categoria gli UFFICI GIUDIZIARI, le AUTORITA' PUBBLICHE STRANIERE. Sulle certificazioni amministrative da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi“. ATTENZIONE... I certificati di residenza e stato di famiglia, sono rilasciati dall'ufficiale di anagrafe, a chiunque ne faccia richiesta, salvo specifica disposizione di legge contraria, (art. 33 DPR n. 223/1989 e ss.mm.ii.) Il regime impositivo dei certificati I certificati anagrafici (residenza, stato di famiglia, contestuale, esistenza in vita, ecc....), sono soggetti, di regola, al pagamento dell'imposta di bollo, (€. 16,00), dei diritti di segreteria, (€. 0,52) e del rimborso stampati, (€. 0,98). Le cause di esenzione dall'imposta di bollo sono previste dalla Tab. B) allegata al DPR n. 642/1972  e ss.mm.ii. e/o da leggi speciali. Di seguito si riportano le principali casistiche ancora applicabili a seguito dell'entrata in vigore della L. 183/2011 e ss.mm.ii..: a)  certificati di stato civile, (nascita, matrimonio e morte, cittadinanza), ai quali si applicano solo i diritti di segreteria, (€. 0,26=) e rimborso spese, (€. 0,74=) b) certificati anagrafici, (residenza, stato di famiglia ecc...),  prodotti all'autorità giudiziaria, (art. 3 e 12 Tab. B). ATTENZIONE!!! a seguito della Risoluzione Agenzia Entrate n. 24/E del 18/04/2016, anche i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali  "ad uso notifica atti giudiziari", (fino ad ora soggetti ad imposta di bollo, sono da considerarsi ESENTI ai sensi dell'art. 18 D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii.
c) certificati anagrafici inerenti procedimenti relativi ad adozioni, tutela, curatela, amministrazione di sostegno, (art. 13, tab.B)
d)  certificati di esistenza in vita o simili richiesti da autorità estere per l'erogazione di trattamenti pensionistici  (art. 9 tab. B) e)  certificati richiesti da soggetti privati per cui è prevista una speciale esenzione: (associazioni sportive affiliate al CONI, cooperative sociali/ONLUS ex art. 24bis tab. B; organizzazioni di volontariato iscritte  negli appositi registri ex art. 8 L. n. 266/1991) Spetta esclusivamente al richiedente specificare se, in relazione all'uso dell'atto, sussistano norme che prevedano l'esenzione dal bollo. In questo caso il certificato deve riportare l'esatta indicazione della norma che ne giustifica l'emissione. 
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