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Norme per il governo del territorio


Art. 37 - Il Garante dell’informazione e della partecipazione

1. Ai fini di cui all’articolo 36, la Regione, le province, la città metropolitana e i comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti istituiscono un proprio garante dell’informazione e della partecipazione, disciplinandone le funzioni con riferimento al regolamento di cui all’articolo 36, comma 4.
2. I comuni con popolazione non superiore a 20 mila abitanti individuano un garante dell’informazione e della partecipazione disciplinandone le funzioni con riferimento al regolamento di cui all’articolo 36, comma 4.
3. Non possono rivestire il ruolo di garante dell’informazione e della partecipazione gli amministratori dell’ente, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, il responsabile del procedimento e il progettista dell’atto di governo del territorio.

 


Art. 38 - Funzioni del Garante dell’informazione e della partecipazione

1. Nell’ambito delle competenze della Regione, delle province, della città metropolitana e dei comuni, ai fini della formazione degli atti di loro rispettiva pertinenza, il garante dell’informazione e della partecipazione assume ogni necessaria iniziativa, nelle diverse fasi procedurali di formazione degli atti di governo del territorio, per l’attuazione del programma di cui all’articolo 17, comma 3, lettera e), e per assicurare l’informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati. A tal fine la Regione, le province, la città metropolitana e i comuni, e assicurano che la documentazione relativa agli atti di governo del territorio risulti adeguata alle esigenze dell’informazione e della partecipazione secondo le linee guida di cui all’articolo 36, comma 4.
2. Il garante dell’informazione e della partecipazione redige un rapporto sull’attività svolta, indicando le iniziative poste in essere in attuazione del programma di cui all’articolo 17, comma 3, lettera e), ed evidenziando se le attività relative all’informazione e alla partecipazione della cittadinanza e delle popolazioni interessate abbiano prodotto risultati significativi ai fini della formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli strumenti della pianificazione urbanistica da sottoporre all’adozione degli organi competenti. Della pubblicazione del rapporto sull’attività svolta è data comunicazione al Garante regionale dell’informazione e della partecipazione di cui all’articolo 39.
3. A seguito dell’adozione degli atti di governo del territorio, il garante dell’informazione e della partecipazione promuove le ulteriori attività di informazione necessarie nell’ambito delle procedure di cui all’articolo 20.

Data di revisione/modifica: 09-09-2021
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