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Con il perdurare della stagione calda, conviene ricordare il contenuto dell’ordinanza, la numero 396, riguardante la lotta agli incendi boschivi. Il Sindaco ordina “a tutti gli enti ed i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti, di mettere in atto le azioni necessarie ad evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi adottando i seguenti interventi preventivi: pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quanto altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi; pulizia in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le ferrovie, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà da sterpaglie, di vegetazione secca in genere presente oltre ripulitura da parte degli enti interessati (ANAS, Ferrovie dello Stato, Amministrazione Provinciale, ecc...) della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della L.R.7/06) presente lungo le scarpate stradali e ferroviarie nel rispetto delle norme vigenti, compreso il codice della strada”. A seguire, si ricorda che: 1) “è vietato a chiunque accendere fuochi; 2) è altresì vietato, nelle giornate ventose, l’abbruciamento delle stoppie od altri residui vegetali; 3) l'abbruciamento delle stoppie od altri residui vegetali, quando consentito, è regolato dalle seguenti condizioni: l’area deve essere circondata da una fascia arata e comunque ripulita da ogni tipo di vegetazione di almeno 10 metri di larghezza; le operazioni devono essere condotte da un numero di soggetti adeguati a controllare l’intero perimetro, sotto la responsabilità di almeno una persona maggiorenne che controlli costantemente il fuoco, abbandonando la zona solo dopo essersi accertato del completo spegnimento; l'abbruciamento deve svolgersi dalle ore 5.00 alle ore 10.00 del mattino; le persone che eseguono tali interventi sono tenute a riempire l'apposito modulo da consegnare al Comando Stazione del C.F.S. di Rosignano Marittimo almeno 48 ore prima dell’intervento; 3) eventuali deroghe ai divieti indicati ai precedenti punti sono normate dall’art. 66 del Regolamento Forestale della Toscana; 4) è vietato a chiunque abbandonare o gettare, anche da automezzi in transito, mozziconi accesi nelle aree esterne ai centri urbani così come perimetrate dai rispettivi Comuni; 5) nei boschi di latifoglie percorsi da incendio il proprietario deve eseguire al più presto e non oltre la stagione silvana successiva il taglio di successione delle piante o ceppaie danneggiate dal fuoco e, se necessario, anche la tramarratura delle ceppaie stesse”. Infine si ricorda che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci dei boschi é tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti autorità locali: Corpo Forestale dello Stato -Coordinamento Provinciale, tel. 1515; numero verde Centrale Operativa Provinciale, tel. 800 891515; Vigili del Fuoco - Comando Provinciale, tel. 115; Amministrazione Comunale di Rosignano Marittimo: Centralino h24 per AIB/Protezione Civile tel. 0586/792929 (Pubblica Assistenza) e Ufficio Protezione Civile e AIB tel. 0586/724.267 – 448.
Data di revisione/modifica: 16-01-2009
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