Grazie alle ultime indicazioni fornite proprio ieri, giovedì 5 giugno dal Ministero delle Finanze, sono venuti a precisarsi meglio i dettagli riguardanti l’esenzione dal pagamento dell’ICI per l’abitazione principale. E, siccome la normativa nazionale rimanda poi ai contenuti dei singoli Regolamenti dei Comuni, per le cittadine ed i cittadini di Rosignano si è creata una situazione particolarmente vantaggiosa, dal momento che rientreranno nell’esenzione anche gli immobili concessi in uso gratuito a parenti fino al secondo grado.
Ma vediamo più precisamente quale è oggi la situazione. “La risoluzione n. 12/DF del Ministero delle Finanze del 5 giugno 2008 – ha spiegato l’Assessore alle Finanze Franco Falagiani - ha portato alcuni elementi di chiarezza in merito all'esenzione dal pagamento dell'ICI per l'abitazione principale. Premesso che il decreto legge richiama puntualmente le norme contenute nei Regolamenti Comunali, vorrei precisare alcuni dettagli che riguardano i nostri cittadini”. L’Assessore per maggiore chiarezza procede per punti: “1) sono escluse dall'esenzione le cat. A/1, A/8, A/9 (come regola generale); 2) sono comprese nell'esenzione le pertinenze, come ad esempio i garage (per il nostro Comune questo vale per tutte le pertinenze relative all'abitazione principale in quanto ciò è espressamente previsto nel nostro Regolamento sull'ICI); 3) sono assimilati all'abitazione principale e quindi esenti anche gli immobili concessi in comodato gratuito fino al secondo grado (nonno-figlio-nipote oppure fratelli) in quanto nel nostro Regolamento ICI è prevista la stessa aliquota dell'abitazione principale”. “E’ questa equiparazione – tiene a sottolineare Falagiani - presente nel nostro Regolamento, ma non necessariamente nei Regolamenti di altri Comuni, che fa scattare il diritto all'esenzione”. E poi prosegue: “4) sono altresì assimilati all'abitazione principale e quindi esenti dall'ICI anche gli immobili locati con contratto concordato a soggetti che li utilizzano come abitazione principale e che, sempre nel nostro Regolamento Comunale, scontavano l'aliquota agevolata del 2 x mille; 5) infine altre marginali possibilità di esenzione riguardano la ex casa coniugale e gli immobili delle cooperative edilizie e degli Iacp- Istituto autonomo case popolari per le quali si rimanda alle indicazioni contenute nella risoluzione”.
Ci sembra infine opportuno segnalare che in caso di versamenti ICI già effettuati, ma non dovuti a seguito delle modifiche intervenute con la Risoluzione 12/DF, il cittadino può presentare istanza di rimborso al Comune.
Data di revisione/modifica: 16-01-2009
Grazie alle ultime indicazioni fornite proprio ieri, giovedì 5 giugno dal Ministero delle Finanze, sono venuti a precisarsi meglio i dettagli riguardanti l’esenzione dal pagamento dell’ICI per l’abitazione principale. E, siccome la normativa nazionale rimanda poi ai contenuti dei singoli Regolamenti dei Comuni, per le cittadine ed i cittadini di Rosignano si è creata una situazione particolarmente vantaggiosa, dal momento che rientreranno nell’esenzione anche gli immobili concessi in uso gratuito a parenti fino al secondo grado.
Ma vediamo più precisamente quale è oggi la situazione. “La risoluzione n. 12/DF del Ministero delle Finanze del 5 giugno 2008 – ha spiegato l’Assessore alle Finanze Franco Falagiani - ha portato alcuni elementi di chiarezza in merito all'esenzione dal pagamento dell'ICI per l'abitazione principale. Premesso che il decreto legge richiama puntualmente le norme contenute nei Regolamenti Comunali, vorrei precisare alcuni dettagli che riguardano i nostri cittadini”. L’Assessore per maggiore chiarezza procede per punti: “1) sono escluse dall'esenzione le cat. A/1, A/8, A/9 (come regola generale); 2) sono comprese nell'esenzione le pertinenze, come ad esempio i garage (per il nostro Comune questo vale per tutte le pertinenze relative all'abitazione principale in quanto ciò è espressamente previsto nel nostro Regolamento sull'ICI); 3) sono assimilati all'abitazione principale e quindi esenti anche gli immobili concessi in comodato gratuito fino al secondo grado (nonno-figlio-nipote oppure fratelli) in quanto nel nostro Regolamento ICI è prevista la stessa aliquota dell'abitazione principale”. “E’ questa equiparazione – tiene a sottolineare Falagiani - presente nel nostro Regolamento, ma non necessariamente nei Regolamenti di altri Comuni, che fa scattare il diritto all'esenzione”. E poi prosegue: “4) sono altresì assimilati all'abitazione principale e quindi esenti dall'ICI anche gli immobili locati con contratto concordato a soggetti che li utilizzano come abitazione principale e che, sempre nel nostro Regolamento Comunale, scontavano l'aliquota agevolata del 2 x mille; 5) infine altre marginali possibilità di esenzione riguardano la ex casa coniugale e gli immobili delle cooperative edilizie e degli Iacp- Istituto autonomo case popolari per le quali si rimanda alle indicazioni contenute nella risoluzione”.
Ci sembra infine opportuno segnalare che in caso di versamenti ICI già effettuati, ma non dovuti a seguito delle modifiche intervenute con la Risoluzione 12/DF, il cittadino può presentare istanza di rimborso al Comune.
Data di revisione/modifica: 16-01-2009