Come ogni anno l’Ufficio Tributi del Comune, in prossimità della prima scadenza per il pagamento dell’Ici (il 18 giugno), ha predisposto una Guida per il contribuente all’interno della quale sono contenute tutte le indicazioni per la compilazione degli appositi bollettini. Pochi i cambiamenti rispetto allo scorso anno e tutti positivi: restano ferme infatti le aliquote mentre crescono le detrazioni per le pertinenze dell’abitazione principale e per le abitazioni locate con affitti a canone concordato.
L’Imposta Comunale sugli Immobili (Ici), come noto, deve essere pagata da tutti coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come proprietari, oppure come titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso o abitazione). Per calcolare l’Ici bisogna prima di tutto determinare il valore catastale dell’immobile, ossia quella che si suole chiamare “base imponibile” e a questo fine occorre distinguere se si tratta di fabbricati o di terreni. Numerose le detrazioni e le riduzioni di imposta previste anche per l’anno 2007. Tra queste la detrazione per l’abitazione principale (Euro 104), la detrazione per le abitazioni principali accatastate da A2 fino ad A6 (Euro 210) e le maggiori detrazioni (Euro 320) previste per coloro che si trovano in condizioni di indigenza (con Isee inferiore a Euro 13.500) e (Euro 350) per soggetti non autosufficienti o disabili totali (Isee familiare inferiore a Euro 15.000).
QUANTO E QUANDO SI PAGA. I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell’imposta complessivamente dovuta in due rate: l’importo della prima rata deve essere pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno 2006 e deve essere versato entro il 18 giugno; mentre l’importo della seconda rata deve essere pari al saldo dell’Ici dovuta per l’intero anno (in base alle aliquote del 2007) ed è comprensivo dell’eventuale conguaglio sulla prima rata. Detto importo deve essere versato entro il 17 dicembre. E’ facoltà del contribuente di versare l’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione entro il termine del 18 giugno. In questo caso dovrà essere effettuato il calcolo dell’imposta dovuta applicando esclusivamente l’aliquota e la detrazione in vigore nel corso del 2007.
DOVE SI PAGA. L’I.C.I. dovuta al Comune di Rosignano Marittimo, può essere versata: 1) presso gli Uffici Postali sul c/c 232579 intestato Servizio Riscossione Tributi I.C.I. GERIT S.p.A. Via Indipendenza 73 - 57126 LIVORNO; 2) presso la sede del Concessionario per la Riscossione in Livorno, Via Indipendenza 73 o lo sportello di Rosignano Solvay, P.zza Risorgimento 2; 3) con modello F24. I bollettini per il pagamento vengono inviati a casa dei contribuenti dal Concessionario per la Riscossione o si possono reperire presso il Concessionario medesimo.
L’eventuale mancato recapito a domicilio di tali bollettini prestampati, non esime il cittadino dall’obbligo di versare il tributo secondo le normali e spontanee iniziative.
IL RAVVEDIMENTO. Nel caso in cui il contribuente abbia dimenticato di effettuare il versamento alle scadenze sopra indicate può effettuare il “ravvedimento” versando con lo stesso bollettino l’imposta, la sanzione e gli interessi nella misura del tasso legale del 2,50% annuo. La sanzione da applicare è ridotta:ad 1/8 del 30% (3,75%) se il versamento viene effettuato entro 30 giorni e ad 1/5 del 30% (6,00%) se il versamento viene effettuato entro la data di scadenza della presentazione della denuncia (31 luglio 2008).
LA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE. La comunicazione Ici nel 2007 deve essere presentata entro il 31 luglio solo per gli immobili per i quali si sono verificate variazioni nel corso del 2006, anche se avvenute dopo il 15 dicembre per cui non si riflettono sull’imposta dovuta per l’anno medesimo. In particolare dovrà essere presentata: per gli immobili trasferiti nell’anno; per gli immobili che nel corso dell’anno sono stati adibiti (o hanno smesso di essere adibiti) ad abitazione principale; per gli immobili sui quali è stato costituito (o estinto) un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione; per gli immobili che hanno perso (o acquistato) il diritto all’esenzione, all’esclusione dall’imposta o alla agevolazione per inagibilità o inabitabilità; per gli immobili che hanno cambiato caratteristiche (ad esempio un terreno agricolo divenuto area fabbricabile oppure un’area fabbricabile sulla quale è terminata la costruzione del fabbricato). La comunicazione non deve essere invece presentata da coloro che possiedono immobili per i quali non si sono avute variazioni nel corso del 2006, o che sono comunque esenti o esclusi dall’ICI.
COME INFORMARSI. Servizio Gestione Entrate, Via Amendola 19, Rosignano Solvay, tel. 0586/724371-259; Concessionario per la Riscossione, P.zza Risorgimento 2 - Rosignano Solvay, tel. 0586/763274; sito internet www2.comune.rosignano.livorno.it, sulla home page, nella sezione “Cosa fare per”, alla voce Ici.
Data di revisione/modifica: 16-01-2009