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Il 28 luglio scorso, con la firma da parte del Sindaco del provvedimento n. 30, è entrata in vigore la nuova disciplina degli orari delle attività economiche. L’approvazione giunge alla fine di un percorso di confronto con le parti sociali , culminato con l’attivazione di un apposito tavolo di concertazione promosso dall’Amministrazione Comunale, al quale hanno partecipato le associazioni di categoria e dei consumatori, che hanno espresso parere favorevole. La disciplina, sulla scorta delle disposizioni del Codice Regionale del Commercio e nell’ottica di contemperare le esigenze degli operatori commerciali e della loro clientela con il diritto al riposo della popolazione residente e non, regolamenta gli orari di apertura e le modalità procedurali da rispettare per l’effettuazione dei giorni di chiusura e delle ferie, delle seguenti attività: esercizi di vendita al dettaglio; esercizi di somministrazione alimenti e bevande; locali ed attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento; attività di somministrazione nei circoli privati. Il provvedimento sindacale si applica anche ai cosiddetti esercizi similari, ossia alle attività aventi ad oggetto in maniera prevalente la preparazione e trasformazione di alimenti o bevande, quali, ad esempio, le attività artigianali di pizzeria, gelateria, yogurteria, nonché le rosticcerie, le pasticcerie, le gastronomie, le friggitorie, i laboratori di pasta fresca ed i panifici, limitatamente all’attività di vendita al pubblico. In particolare la disciplina prevede: PER GLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO: la possibilità per gli esercenti di determinare liberamente l’orario di apertura e chiusura nella fascia oraria compresa tra le ore 05.00 e le ore 24.00; la facoltà di effettuare una mezza giornata di chiusura infrasettimanale nonché la chiusura domenicale e festiva, fermo restando l’obbligo di comunicare al Servizio Attività Economiche la scelta effettuata; l’obbligo di comunicare all’Amministrazione Comunale il periodo di ferie con almeno 15 giorni di anticipo; PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE: la possibilità per gli esercenti di determinare liberamente l’orario di apertura e chiusura al pubblico, fermo restando il rispetto delle 18 ore massime giornaliere, nel rispetto dei seguenti limiti: nei giorni di venerdì, sabato e domenica nonché nei giorni festivi e prefestivi tra le ore 05.00 e le ore 02.00 del giorno seguente; negli altri giorni della settimana tra le ore 05.00 e le ore 01.00 del giorno seguente; in alcuni particolari giorni dell’anno (festività natalizie, ferragosto) fino alle ore 04.00 del giorno seguente; la possibilità di effettuare somministrazione all’aperto esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le ore 07.00 e le ore 01.00; la possibilità di richiedere il prolungamento dell’orario di apertura in deroga ai limiti orari sopra citati, con le forme e secondo le modalità previste; la facoltà della chiusura infrasettimanale da comunicare al Servizio Attività Economiche per le opportune verifiche; l’obbligo di comunicare all’Amministrazione le ferie con almeno 20 giorni anticipo al fine di consentire l’effettuazione di una valutazione sul mantenimento di un adeguato livello di servizio nella zona interessata; PER GLI ESERCIZI SIMILARI: la possibilità per gli esercenti di determinare liberamente l’orario di apertura e chiusura, fermo restando il rispetto del limite massimo delle 18 ore giornaliere, anche non continuative, nella fascia oraria compresa tra le ore 05.00 e le ore 01.00 del giorno seguente; la possibilità in alcuni particolari giorni dell’anno (festività natalizie, ferragosto) di rimare aperti sino alle ore 03.00 del giorno seguente; la facoltà di effettuare la chiusura infrasettimanale da comunicare, così come le ferie, al Servizio Attività Economiche; PER LE ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE NEI CIRCOLI PRIVATI: l’obbligo di seguire gli orari previsti per le attività di somministrazione alimenti e bevande; PER LE DISCOTECHE ED ATTIVITA’ SIMILARI: la possibilità di apertura nella fascia oraria compresa tra le ore 15.00 e le ore 04.00 del giorno seguente, fatta salva la possibilità i particolari giorni dell’anno (festività natalizie, ferragosto) di protrarre l’apertura sino alle ore 05.00 del giorno seguente); PER LE SALE GIOCHI: apertura compresa tra le ore 13.00 e le ore 01.00 del giorno seguente nel periodo scolastico; tra le ore 10.00 e le ore 01.00 nel rimanente periodo dell’anno; PER L’UTILIZZO DI APPARECCHI DA GIOCO ED ACUSTICI PER LA DIFFUSIONE SONORA: le attività di pubblico trattenimento in ambiente interno debbono cessare alle ore 01.00 del giorno seguente, tranne la possibilità di protrarre l’attività sino alle ore 04.00 del giorno successivo in alcuni particolari giorni dell’anno (festività natalizie e ferragosto); le stesse attività svolte in ambiente esterno dovranno cessare alle ore 01.00 nel periodo estivo e alle ore 22.00 nel periodo invernale; PER LE ATTIVITA’ E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO: (sagre, concerti, feste, luna park e simili): l’obbligo di far cessare le attività alle ore 01.00, ad eccezione di alcuni particolari giorni dell’anno in cui è possibile protrarre l’attività sino alle ore 04.00 del giorno successivo. Per le violazioni alle disposizioni del provvedimento sindacale, compreso il mancato invio all’Amministrazione Comunale delle comunicazioni previste, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3000,00. L’Ufficio Commercio sta in questi giorni provvedendo ad effettuare un’informazione capillare a tutte le attività economiche interessate, attraverso l’invio di specifiche note esplicative. Sempre presso l’Ufficio Commercio è disponibile la modulistica per la presentazione delle comunicazioni obbligatorie previste dalla disciplina sugli orari Il testo del provvedimento sindacale n. 30 del 28 luglio 2006 è scaricabile dal sito internet del Comune al seguente indirizzo: www. comune.rosignano.livorno.it/provvedimenti del sindaco/anno 2006.
Data di revisione/modifica: 16-01-2009
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