L’Ufficio Agricoltura del Comune di Rosignano Marittimo ricorda che ai sensi della L.R n. 56 del 6 aprile 2000 è vietata la raccolta delle chiocciole (Helix sp.pl.) e delle chiocciole marinella (Eobania vermiculata) dal 15 agosto al 15 ottobre.
Chiunque violi tale norma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 154 per ogni esemplare prelevato fino ad un massimo di € 1032, secondo i disposti dell’art. 17 comma 5 della legge regionale di cui sopra con gli arrotondamenti previsti dal comma 3 dell’art. 51 del D.Lgs. 24.06.1998 n. 213.
Data di revisione/modifica: 16-01-2009
L’Ufficio Agricoltura del Comune di Rosignano Marittimo ricorda che ai sensi della L.R n. 56 del 6 aprile 2000 è vietata la raccolta delle chiocciole (Helix sp.pl.) e delle chiocciole marinella (Eobania vermiculata) dal 15 agosto al 15 ottobre.
Chiunque violi tale norma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 154 per ogni esemplare prelevato fino ad un massimo di € 1032, secondo i disposti dell’art. 17 comma 5 della legge regionale di cui sopra con gli arrotondamenti previsti dal comma 3 dell’art. 51 del D.Lgs. 24.06.1998 n. 213.
Data di revisione/modifica: 16-01-2009