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Viste le disposizioni dell’articolo 94 comma 4-bis, entrate in vigore dal 3 novembre 2014, il Comando di Polizia ritiene opportuno chiarire alcuni aspetti della novità, al fine di evitare inutili allarmismi nella cittadinanza:

·        In primo luogo, l’articolo 94, c. 4-bis riguarda l’obbligo di registrazione nell’anagrafe dei veicoli gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (e non nel P.R.A.) dei dati di colui che abbia la disponibilità per una periodo superiore a 30 giorni di un veicolo intestato ad altro soggetto.

·        L’obbligo non riguarda i componenti del nucleo familiare convivente.

·        Lo stesso articolo prescrive anche l’obbligo di registrare ogni variazione dell’intestatario diversa dal cambio di residenza/sede o di proprietà che sono già oggetto della prescrizione dell’articolo 94, commi 1 e 2. (es. variazione della toponomastica, ovvero delle generalità della persona, o della denominazione della società che non diano luogo a un diverso soggetto giuridico).

·        La registrazione della disponibilità o della variazione prevista dal comma 4-bis dell’articolo 94 deve avvenire entro 30 giorni dalla data dell’atto che ha dato luogo alla nuova disponibilità o variazione dell’intestatario.

·        L’inosservanza della prescrizione è sanzionabile solo per atti posti in essere a partire dal 3 novembre 2014.

·        In sostanza, l’accertamento potrà avvenire, di norma, solo in base a contratti di locazione (es. veicoli a noleggio), comodato,  o altre forme contrattuali, dalle quali sia ricavabile la sussistenza di una disponibilità del veicolo superiore a 30 giorni (sempre per atti conclusi dal 3 novembre p.v.).

·        Il responsabile della violazione è l’avente causa (cioè colui che ha il veicolo nella disponibilità per un periodo superiore a 30 giorni e che deve curare la registrazione e l’aggiornamento della carta di circolazione) e non il conducente, salvo sia egli stesso l’avente causa.

·        Per ogni approfondimento e dettaglio tecnico il Ministero ha emanato:
> la circolare prot. n. 15513 del 10/7/2014

>
la circolare prot. n. 23743 del 27/10/2014

 

Data di revisione/modifica: 04-11-2014
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