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In vista della scadenza per il pagamento della prima rata dell’Imu, fissata per il 17 giugno, sul sito internet del Comune di Rosignano Marittimo sono stati pubblicati la Guida Imu 2013 ed i modelli di autocertificazione per i casi di aliquota agevolata previsti dall’articolo 6 del nuovo Regolamento Imu approvato dal Consiglio Comunale il 30 maggio. Da segnalare in particolare la sospensione del versamento della prima rata per l’abitazione principale ed altre categorie immobiliari.
“Con Decreto Legge n. 54 del 21 maggio 2013 – è scritto infatti nella Guida Imu 2013 - è stato sospeso il versamento della rata di acconto per le seguenti categorie di immobili: 1) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici); 2) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977; 3) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8, del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e successive modificazioni. La sospensione è preordinata alla riforma complessiva della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, che dovrà essere adottata entro la data del 31 agosto 2013”.
Per quanto riguarda tutti i casi che non rientrano tra quelli elencati (come le seconde case a disposizione o gli immobili dati in affitto) non è prevista alcuna sospensione ed il versamento in acconto dell’Imu dovrà essere effettuato inderogabilmente entro il prossimo 17 giugno 2013, tenendo conto delle aliquote approvate per l’anno 2012.
A differenza del 2012, per l’anno di imposta 2013 il versamento è da corrispondere interamente al Comune (è stata infatti soppressa la quota di riserva allo Stato) mediante i codici tributo indicati nella Guida al contribuente. Si segnala, in particolare, che per l’abitazione a disposizione (quindi non affittata) l’aliquota è rimasta invariata all’ 1,06%. Inoltre per gli immobili posseduti (e non locati) da cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) è prevista l’aliquota agevolata pari allo 0,76%.
“In tutte le ipotesi di aliquota agevolata – è scritto ancora nella Guida - si conferma per il 2013 quanto già stabilito con il Regolamento Imu 2012: ovvero i contribuenti sono tenuti a presentare, entro il 31 dicembre, un’apposita autocertificazione (secondo i modelli predisposti dal Comune e pubblicati on line). La mancata presentazione di questa modulistica entro il termine del 31 dicembre esclude il beneficio dell’agevolazione. Per le annualità successive devono essere dichiarate, sempre entro il 31 dicembre, solo le intervenute variazioni”.