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Opportunità importante per coloro che non hanno effettuato il pagamento dell’Imu in acconto o che, in ritardo, si sono resi conto di aver commesso degli errori nel calcolo versando la cifra sbagliata. Grazie al cosiddetto “ravvedimento operoso” sarà possibile sanare la propria situazione, prima che sia il Comune a richiedere l’imposta dovuta, pagando una penale bassa. Il concetto è questo:  si deve versare l’imposta volontariamente e prima si paga e meglio è. Da non dimenticare quindi le seguenti date: entro il 2 luglio il “ravvedimento sprint” pagando una minisanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo; entro il 18 luglio il “ravvedimento breve” pagando la sanzione ridotta al 3%; entro un anno il “ravvedimento lungo” pagando la sanzione del 3,75%. Se invece sarà il Comune a scoprire l’errore la sanzione sarà del 30% e si dovranno pagare anche gli interessi.

           

Trattandosi di una questione molto importante, ma anche molto complessa, pubblichiamo di seguito il testo esplicativo scritto dall’Avvocato Tributarista Sergio Trovato e pubblicato nei giorni scorsi su “Italia Oggi”: “I contribuenti che vogliono avvalersi del ravvedimento operoso per mancato, parziale o tardivo versamento dell'acconto Imu possono utilizzare gli stessi codici tributo istituiti per il pagamento dell'imposta tramite il modello F24. Naturalmente è necessario specificare che tributo, sanzione e interessi sono versati a titolo di ravvedimento, barrando la relativa casella.

L’Agenzia delle entrate (risoluzione 35E/102), infatti, nell'istituire i codici tributo per il pagamento della nuova imposta locale ha precisato che i contribuenti possono regolarizzare le violazioni commesse pagando sanzioni e interessi unitamente all'imposta dovuta (si vedano i codici indicati nella Tabella). Occorre indicare il codice riferito all'oggetto d'imposta che si intende regolarizzare (fabbricati, aree edificabili) e all'ente al quale il versamento è diretto (stato, comune).

I ritardatari possono ancora fruire del ravvedimento sprint pagando una minisanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo fino al 2 luglio. Prima si paga, più bassa è la penale. In base alle modifiche apportate all'articolo 13 del decreto legislativo 471/1997, la sanzione del 30% per omesso, parziale o tardivo versamento del tributo può essere ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (2%), purché non sia superiore a 15 giorni.

A questo beneficio si aggiunge la riduzione della sanzione a 1/10 di cui può fruire chi si ravvede. L’ulteriore agevolazione è però ammessa solo se l'adempimento è spontaneo e il contribuente versa tributo, interessi e sanzione ridotta. In alternativa, c'è la possibilità di fare ricorso al ravvedimento breve, entro 30 giorni dalla commissione della violazione, pagando la sanzione ridotta al 3% (1/10 del 30%).

Dunque, se entro il 18 giugno non è stato versato, in tutto o in parte, o è stato versato in ritardo l’acconto Imu, si ha la chance di rimediare all'errore pagando una minisanzione entro il 18 luglio. In questo caso va versato il tributo, se dovuto, gli interessi legali (2,5% dal 1° gennaio 2012) e una sanzione del 3% rapportata alla somma da pagare.

Infine, l’ultimo rimedio è il ravvedimento lungo entro un anno. La sanzione è però dovuta nella misura del 3,75% (1/8 del 30%). Fermo restando che solo l'adempimento spontaneo, prima che le violazioni di omesso, parziale o tardivo versamento del tributo vengano accertate dal comune, evita di incorrere nella sanzione edittale del 30% e di pagare interessi maggiorati eventualmente fissati con regolamento comunale fino a un misura massima del 5,5%.

La sanatoria richiede che l'interessato provveda al pagamento del dovuto o integri il versamento tardivo, aggiungendovi sanzioni e interessi, computati nella misura del saggio legale (2,5%), su base annua, con maturazione giorno per giorno”.

Data di revisione/modifica: 29-06-2012
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