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La stagione balneare è compresa tra il 1 maggio ed il 30 settembre. Lo stabilisce l’ordinanza di balneazione (la numero 246) messa a punto dall’Unità Organizzativa Pianificazione, come ogni estate, per disciplinare l’esercizio dell’attività balneare lungo il litorale del Comune di Rosignano Marittimo, sia per finalità igienico sanitarie che per assicurare la compatibilità dei comportamenti e la serena fruizione delle zone di mare.

 

Da sottolineare che le norme specifiche per la disciplina dell’esercizio delle attività balneari per gli aspetti connessi all’apprestamento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso, alla sicurezza per la balneazione dei fruitori delle spiagge, alla regolamentazione dell’uso degli specchi acquei, alla sicurezza della navigazione nell’impiego e circolazione delle tavole con aquilone (Kitesurf) lungo il litorale del Circondario Marittimo di Livorno sono dettate con le ordinanze emesse dalla Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Livorno. Secondo quanto stabilito dall’ordinanza di balneazione del Comune – che dovrà essere esposta a cura dei concessionari e dei gestori in un luogo visibile dagli utenti – la stagione balneare 2011 è compresa tra il 1 maggio ed il 30 settembre e l’attività delle strutture balneari dovrà quindi iniziare improrogabilmente entro il 15 giugno e terminare non prima del 15 settembre. I servizi collegati alla balneazione ed in particolare quelli di salvataggio, bagnini e patini, sono obbligatori durante il periodo di apertura degli stabilimenti.

DIVIETO DI BALNEAZIONE. La balneazione è vietata nelle zone del territorio comunale adibite a transito e sosta del naviglio, nei corridoi di lancio opportunamente segnalati e in alcune aree antistanti il litorale che sono: la zona a sud e quella a nord della foce del canale Pisano, la zona a sud e a nord del canale di presa industriale della società Solvay, la foce del torrente Chioma, il porto di Vada e la Baia di Crepatura, dove si trova il porto turistico.

PRESCRIZIONI SULL’USO DELLE SPIAGGE. Sulle spiagge del Comune di Rosignano durante la stagione balneare è vietato compiere una serie di attività ed azioni, tra cui segnaliamo: alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia o da mezzi autorizzati; praticare qualsiasi gioco (per esempio il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc..) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocumento all’igiene dei luoghi; tenere il volume di apparecchi a diffusione sonora ad un livello tale da non costituire disturbo per la quiete pubblica; esercitare attività fotografica professionale senza autorizzazione; distendere o tinteggiare reti; esercitare qualsiasi tipo di pesca nelle aree di balneazione e attraversare le zone frequentate dai bagnanti con un’arma subacquea carica; far accedere e permanere qualsiasi animale sulle spiagge.

Sono poi elencati una serie di divieti che valgono per tutto l’arco dell’anno: occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc.. nonché mezzi nautici, ad eccezione di quelli di soccorso, la fascia di metri lineari 5 per gli arenili sabbiosi o congruo passaggio; campeggiare; lasciare durante la notte ombrelloni e sedie sulle spiagge; lasciare sugli arenili unità nautiche di qualsiasi tipo; campeggiare; transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo (dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia nei loro spostamenti e ad altri mezzi espressamente autorizzati); esercitare attività promozionali o manifestazioni nautiche, sportive o ricreative senza autorizzazione; introdurre ed usare bombole di gas; gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere; effettuare pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti; accendere fuochi sulla spiaggia anche dopo il tramonto; danneggiare aree dunali o retrodunali; occupare aree demaniali con manufatti, impianti carrelli, banchi di vendita, ecc., senza autorizzazione; far accedere animali sulle spiagge senza museruola e guinzaglio.

PRATICA SPORT ACQUATICI CON AQUILONI. La pratica individuale del kitesurf, svolto al di fuori di scuole e associazioni dotate di specifico corridoio di lancio, dovrà avvenire obbligatoriamente all’interno del corridoio di lancio individuato in località Spiagge Bianche a nord della foce del Fiume Fine.

DISCIPLINA GENERALE PER LE STRUTTURE BALNEARI. Ecco alcune delle indicazioni principali contenute in questo paragrafo dell’ordinanza. Le strutture balneari sono aperte al pubblico almeno dalle ore 9.00 alle ore 19.00; il concessionario o gestore dovrà curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante e garantire il libero transito per raggiungere la battigia o la spiaggia libera; si dovrà installare un numero di ombrelloni tale da non intralciare la circolazione  dei bagnanti; dovrà essere attivato un efficiente servizio di soccorso e salvataggio e garantito l’accesso al mare da parte dei soggetti portatori di handicap. E’ vietato l’uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico. E infine ogni stabilimento balneare dovrà essere dotato di idonee sistemazioni antincendio.

COMMERCIO AL DETTAGLIO. L’esercizio del commercio al dettaglio su aree demaniali marittime in forma itinerante è disciplinato dal Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell’attività commerciale sulle aree pubbliche.

 

ORDINANZA ANIMALI SULLE SPIAGGE

Con l’ordinanza sindacale n. 218 del 17 maggio 2012 viene ordinato il divieto di condurre o far permanere qualsiasi animale, anche se munito di museruola e guinzaglio, sulle aree demaniali marittime libere del Comune di Rosignano Marittimo per il periodo dal 15 giugno al 30 settembre 2012. L’inosservanza di questa ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 25 a 500 euro.

 

Data di revisione/modifica: 04-06-2012
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