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Con l’avvicinarsi della stagione per la raccolta dei funghi, l’Ufficio caccia, pesca e agricoltura del Comune di Rosignano Marittimo ricorda che a partire dal 1 gennaio 2011 è entrata in vigore la nuova Legge Regionale – si tratta della Legge n. 58 del 17 novembre 2010 – che ha introdotto alcune novità relative alla raccolta e al commercio dei funghi che nascono spontanei nei boschi del territorio regionale. La novità principale consiste nel fatto che il soggetto legittimato a rilasciare l’autorizzazione  alla raccolta  non è, come in passato, il Comune, ma la Regione, ed è previsto il versamento su un unico conto corrente (n. 6750946 intestato alla Regione Toscana).

 

Residenti in Toscana. Coloro che vogliono raccogliere i funghi epigei spontanei nel solo territorio del Comune di residenza non sono tenuti a munirsi di alcuna autorizzazione; coloro che vogliono raccogliere i funghi epigei spontanei al di fuori del Comune di residenza sono tenuti ad effettuare un versamento sul conto corrente postale n. 6750946 intestato alla Regione Toscana. La ricevuta deve riportare la causale “Raccolta funghi” e le generalità del raccoglitore. Per ottenere l’autorizzazione devono essere versati i seguenti importi: per l’autorizzazione personale semestrale,  €  13,00 per l’autorizzazione personale annuale,  €  25,00. 

Per i residenti nei territori classificati montani tali importi sono ridotti del 50%. Della stessa riduzione beneficiano i soggetti di età compresa fra i 14 ed i 18 anni che abbiano frequentato un corso di informazione ed educazione organizzato dalla Amministrazioni provinciali o dalle Comunità montane ed abbiano ottenuto il relativo attestato di frequenza.

 

Non residenti in Toscana. I non residenti in Toscana devono utilizzare l’autorizzazione turistica. Per i cittadini non residenti in Toscana sono previste tre opzioni di pagamento per le tipologie di autorizzazioni: annuale € 100, giornaliera € 15 e settimanale € 40. Nella causale del versamento, dopo la dicitura raccolta funghi, deve essere indicata obbligatoriamente la data di fruizione, nel caso di autorizzazione giornaliera o la settimana nel caso di autorizzazione per sette giorni, mentre per le autorizzazioni  annuali la validità decorre dal giorno in cui è stato effettuato il versamento. Anche in questo caso il versamento deve essere effettuato sul conto corrente postale  n. 6750946 intestato a Regione Toscana. La data o l’indicazione della settimana devono essere obbligatoriamente aggiunte nella causale dopo la dicitura ‘Raccolta funghi’. I versamenti effettuati entro il 31 dicembre 2010 mantengono la loro validità fino alla loro naturale scadenza (sei, dodici  o trentasei mesi dalla data del versamento).

 

I dati della persona che effettuerà la raccolta devono essere riportati sul bollettino in tutte le parti che lo compongono; analogamente, nel caso di versamento effettuato da chi esercita la potestà genitoriale per conto di minori che hanno compiuto quattordici anni, dovranno essere riportate le generalità del minore. La ricevuta del versamento va conservata e portata con sé al momento della raccolta dei funghi unitamente a un documento di riconoscimento.

 

Il limite di raccolta giornaliero per persona è di tre chilogrammi a testa, salvo il caso di un singolo esemplare o più esemplari concresciuti di peso superiore; il tetto giornaliero sale a dieci solo nel caso in cui i residenti nei territori classificati montani della Toscana, facciano la raccolta nel proprio comune di residenza. Non ci sono limiti, invece, per imprenditori agricoli e soci di cooperative agroforestali che, in possesso dell’attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine rilasciato dagli Ispettorati micologici, svolgano la raccolta, a fini di integrazione del proprio reddito, nella provincia di residenza. In questo caso occorre far pervenire, anche in via telematica, una semplice dichiarazione alla Comunità montana, Unione di Comuni o Provincia di competenza. Gli stessi soggetti possono chiedere, inoltrando apposita domanda alla competente amministrazione provinciale, analoga deroga ai limiti di raccolta anche per territori provinciali diversi da quello di residenza.

Data di revisione/modifica: 30-08-2011
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