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La stagione balneare, iniziata il 1 maggio, proseguirà fino al 30 settembre. Lo stabilisce l’ordinanza di balneazione (la numero 327 del 4 luglio) messa a punto, come ogni estate, per disciplinare l’esercizio dell’attività balneare lungo il litorale del Comune di Rosignano Marittimo, sia per finalità igienico sanitarie che per assicurare la compatibilità dei comportamenti e la serena fruizione delle zone di mare.

Da sottolineare che le norme specifiche per la disciplina dell’esercizio delle attività balneari per gli aspetti connessi all’apprestamento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso, alla sicurezza per la balneazione dei fruitori delle spiagge, alla regolamentazione dell’uso degli specchi acquei, alla sicurezza della navigazione nell’impiego e circolazione delle tavole con aquilone (Kitesurf) lungo il litorale del Circondario Marittimo di Livorno sono dettate con le ordinanze emesse dalla Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Livorno. Secondo quanto stabilito dall’ordinanza di balneazione del Comune – che dovrà essere esposta a cura dei concessionari e dei gestori in un luogo visibile dagli utenti – la stagione balneare 2011 è compresa tra il 1 maggio ed il 30 settembre e l’attività delle strutture balneari dovrà quindi terminare non prima del 15 settembre. I servizi collegati alla balneazione ed in particolare quelli di salvataggio, bagnini e patini, sono obbligatori durante il periodo di apertura degli stabilimenti.

 

DIVIETO DI BALNEAZIONE. La balneazione è vietata nelle zone del territorio comunale adibite a transito e sosta del naviglio, nei corridoi di lancio opportunamente segnalati e in alcune aree antistanti il litorale che sono: la zona a sud e quella a nord della foce del Lillatro, la foce del torrente Chioma, il porto di Vada e la Baia di Crepatura, dove si trova il porto turistico.

 

PRESCRIZIONI SULL’USO DELLE SPIAGGE. Sulle spiagge del Comune di Rosignano è vietato compiere una serie di attività ed azioni, tra cui segnaliamo: alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia o da mezzi autorizzati; praticare qualsiasi gioco (per esempio il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc..) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocumento all’igiene dei luoghi; tenere il volume di apparecchi a diffusione sonora ad un livello tale da non costituire disturbo per la quiete pubblica; esercitare attività fotografica professionale senza autorizzazione; distendere o tinteggiare reti; esercitare qualsiasi tipo di pesca nelle aree di balneazione e attraversare le zone frequentate dai bagnanti con un’arma subacquea carica; occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc.. nonché mezzi nautici, ad eccezione di quelli di soccorso, la fascia di metri lineari 5 per gli arenili sabbiosi o congruo passaggio; campeggiare; transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo (dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia nei loro spostamenti e ad altri mezzi espressamente autorizzati); esercitare attività promozionali o manifestazioni nautiche, sportive o ricreative senza autorizzazione; gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere; effettuare pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti; accendere fuochi sulla spiaggia anche dopo il tramonto; danneggiare aree dunali o retrodunali; occupare aree demaniali con manufatti, impianti carrelli, banchi di vendita, ecc., senza autorizzazione; condurre o far permanere qualsiasi animale anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio (eccetto nell’apposita area per animali individuata lungo la Via Aurelia tra Vada e Rosignano Solvay);

 

PRATICA SPORT ACQUATICI CON AQUILONI. La pratica individuale del kitesurf, svolto al di fuori di scuole e associazioni dotate di specifico corridoio di lancio, dovrà avvenire obbligatoriamente all’interno del corridoio di lancio individuato in località Spiagge Bianche a nord della foce del Fiume Fine.

 

DISCIPLINA GENERALE DEGLI ARENILI. Ecco alcune delle indicazioni principali contenute in questo paragrafo dell’ordinanza: 1) Le strutture balneari sono aperte al pubblico almeno dalle ore 9.00 alle ore 20.00; 2) il concessionario o gestore dovrà curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante, installare un numero di ombrelloni tale da non intralciare la circolazione e assicurare il libero transito attraverso l’area in concessione, attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio, garantire l’accesso al mare da parte dei soggetti portatori di handicap; 3) è vietato l’uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.

 

COMMERCIO AL DETTAGLIO. Per commercio sulle aree demaniali marittime si intende l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande. L’accesso alle aree demaniali per l’esercizio del commercio in forma itinerante è consentito esclusivamente ai possessori di autorizzazione comunale per l’esercizio di tale attività. L’attività di commercio al dettaglio dovrà avere luogo senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti.

Data di revisione/modifica: 07-07-2011
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