Puoi trovare il sito attuale all'indirizzo: http://www.comune.rosignano.livorno.it |
Ti trovi in: Home
Come già comunicato in passato ai cittadini dall’Amministrazione Comunale, la L.R. n. 58 del entrata in vigore il 1° gennaio 2011 e la L.R. n. 10 del 21.03.2011, hanno modificato la precedente normativa regionale sulla “Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei”. La novità principale consiste nel fatto che il soggetto legittimato a rilasciare l’autorizzazione alla raccolta non è, come in passato, il Comune ma la Regione. E’ quindi indispensabile effettuare il pagamento su bollettino intestato alla Regione Toscana e l’autorizzazione alla raccolta è costituita dalla ricevuta di versamento degli importi previsti.
Per i residenti in Toscana:
coloro che vogliono raccogliere i funghi epigei spontanei nel solo territorio del Comune di residenza non sono tenuti a munirsi di alcuna autorizzazione; coloro che vogliono raccogliere i funghi epigei spontanei al di fuori del Comune di residenza sono tenuti ad effettuare un versamento sul conto corrente postale n. 6750946 intestato alla Regione Toscana.
La ricevuta deve riportare la causale “Raccolta funghi” e le generalità del raccoglitore.
Per ottenere l’autorizzazione devono essere versati i seguenti importi:
per l'autorizzazione personale semestrale, € 13,00
per l'autorizzazione personale annuale, € 25,00
Per i residenti nei territori classificati montani tali importi sono ridotti del 50%. Della stessa riduzione beneficiano i soggetti di età compresa fra i 14 ed i 18 anni che abbiano frequentato un corso di informazione ed educazione organizzato dalla Amministrazioni provinciali o dalle Comunità montane ed abbiano ottenuto il relativo attestato di frequenza. La novità principale, come ricordato, consiste nel fatto che il soggetto legittimato a rilasciare l’autorizzazione (costituita unicamente dalla ricevuta di versamento) alla raccolta non è, come in passato, il Comune ma la Regione, infatti è previsto il versamento su un unico conto corrente – n. 6750946 intestato alla Regione Toscana.
Per i non residenti in Toscana
I non residenti in Toscana devono utilizzare l'autorizzazione turistica.
Per i cittadini non residenti in Toscana sono previste tre opzioni di pagamento per le tipologie di autorizzazioni:
- annuale € 100
- giornaliera € 15
- settimanale € 40
Nella causale del versamento, dopo la dicitura raccolta funghi, deve essere indicata obbligatoriamente la data di fruizione, nel caso di autorizzazione giornaliera o la settimana nel caso di autorizzazione per sette giorni, mentre per le autorizzazioni annuali la validità decorre dal giorno in cui è stato effettuato il versamento.
La modifica più rilevante apportata dalla L.R. 10 del 21.03.2011 consiste in una nuova tipologia di autorizzazione per i cittadini non residenti in Toscana, annuale con pagamento di € 100.
Anche in questo caso il versamento deve essere effettuato sul conto corrente postale n. 6750946 intestato a Regione Toscana.
La data o l’indicazione della settimana devono essere obbligatoriamente aggiunte nella causale dopo la dicitura ‘Raccolta funghi’.
I versamenti effettuati entro il 31.12.2010 mantengono la loro validità fino alla loro naturale scadenza (sei, dodici o trentasei mesi dalla data del versamento).
Importante:
I dati della persona che effettuerà la raccolta devono essere riportati sul bollettino in tutte le parti che lo compongono; analogamente, nel caso di versamento effettuato da chi esercita la potestà genitoriale per conto di minori che hanno compiuto quattordici anni, dovranno essere riportate le generalità del minore.
La ricevuta del versamento va conservata e portata con sé al momento della raccolta dei funghi unitamente a un documento di riconoscimento.
3 kg il tetto giornaliero
Il limite di raccolta giornaliero per persona è di tre chilogrammi a testa, salvo il caso di un singolo esemplare o più esemplari concresciuti di peso superiore; il tetto giornaliero sale a dieci solo nel caso in cui i residenti nei territori classificati montani della Toscana, facciano la raccolta nel proprio comune di residenza.
Non ci sono limiti, invece, per imprenditori agricoli e soci di cooperative agroforestali che, in possesso dell’attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine rilasciato dagli Ispettorati micologici, svolgano la raccolta, a fini di integrazione del proprio reddito, nella provincia di residenza. In questo caso occorre far pervenire, anche in via telematica, una semplice dichiarazione alla Comunità montana, Unione di Comuni o Provincia di competenza.
Gli stessi soggetti possono chiedere, inoltrando apposita domanda alla competente amministrazione provinciale, analoga deroga ai limiti di raccolta anche per territori provinciali diversi da quello di residenza.