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Nuovo cambiamento di rotta per il cosiddetto “patentino”. Circa venti giorni dopo la pubblicazione del decreto “mille proroghe” sono stati promulgati infatti i provvedimenti necessari all’istituzione della nuova disciplina per il rilascio del Certificato di Idoneità alla Guida del Ciclomotore (C.I.G.C.).

 

Data la rilevanza delle novità introdotte la Polizia Municipale di Rosignano Marittimo ha ritenuto utile fornire a tutti gli interessati i dettagli di questa nuova disciplina. Sono state introdotte infatti tre novità importanti: la previsione di una prova pratica di guida, a seguito del superamento della prova teorica; il rilascio di un’autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore, cioè il cosiddetto “foglio rosa”; l’aggiunta di un’ora di lezione su “Elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza”.

I CASI POSSIBILI. I decreti si applicano dallo scorso 1 aprile e le relative disposizioni sono applicabili a tutte le domande presentate a decorrere dalla medesima data. Va quindi a delinearsi la seguente casistica: 1) per i soggetti che hanno compiuto la maggiore età entro il 30 settembre 2005 niente è cambiato e quindi conseguiranno il patentino mediante la presentazione dell’attestazione di frequenza del corso di formazione; 2) i soggetti che hanno frequentato il corso ed hanno presentato la domanda di conseguimento del patentino entro il 31 marzo 2011 dovranno sostenere solo la prova teorica entro un anno dalla fine del corso di formazione; 3) i soggetti che hanno frequentato e terminato il corso prima del 31 marzo 2011, ma  hanno presentano la domanda a partire dal 1 aprile dovranno effettuare l’ora di lezione aggiuntiva; 4) per coloro infine che frequenteranno i corsi dal 1 aprile sono interamente applicabili le nuove regole.

LE PROVE D’ESAME. La prova di teoria potrà essere effettuata più volte, senza dovere osservare un limite minimo di intervallo di tempo tra le varie sessioni, comunque nell’arco di un anno dalla data in cui risulta essere terminato il corso. La prova si svolgerà in 30 minuti tramite questionari di dieci domande: per ogni domanda ci saranno tre risposte e occorrerà valutare se sono vere o false. Nel caso in cui il numero di risposte errate non superi le quattro la prova si intende superata. Ai candidati che hanno presentato la domanda prima del 31 marzo verrà rilasciato immediatamente il patentino, mentre agli altri sarà rilasciata l’autorizzazione per esercitarsi alla guida del ciclomotore, con validità di sei mesi, durante i quali si potrà sostenere la prova pratica di guida al massimo due volte e a distanza non inferiore di un mese l’una dall’altra e comunque non prima di un mese dal rilascio dell’autorizzazione stessa (nel caso di esito negativo anche alla seconda prova pratica l’autorizzazione verrà ritirata).

IL TRASPORTO DEL PASSEGGERO. Novità sostanziale anche per la prova pratica poiché è prevista una deroga all’impossibilità dei minori di trasportare anche un passeggero sui ciclomotori. Infatti esclusivamente al fine di esercitarsi alla guida nel caso di prova pratica con quadricicli leggeri o ciclomotori omologati per il trasporto di un passeggero a fianco del conducente, il minorenne potrà trasportare una persona in qualità di istruttore con patente di categoria B da non meno di dieci anni e con non più di sessantacinque anni di età (inoltre dovrà essere applicata sul ciclomotore anche la lettera “P” come previsto dal Codice della Strada); le esercitazioni alla guida con ciclomotori a due ruote dovranno essere effettuate in luoghi poco frequentati.

TARGA E CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dato applicazione anche ad un’altra norma prevista dalla Legge n. 120 del 2010: è previsto infatti che il vecchio contrassegno di identificazione apposto sui ciclomotori vada in pensione per lasciare posto alla targa, mentre il relativo certificato di idoneità tecnica sarà sostituito dal certificato di circolazione secondo la seguente tempistica: entro sessanta giorni (1 giugno 2011) dalla data di pubblicazione del decreto per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per «0», «1» e «2»; entro centoventi giorni (31 luglio 2011) per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per «3», «4» e «5»; entro centottanta giorni (29 settembre 2011) per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per «6», «7» e «8»; entro duecentoquaranta giorni ( 28 novembre 2011) e comunque non oltre il 12 febbraio 2012 per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per «9» e la cui sequenza alfanumerica inizia con la lettera «A». Chi non provvederà entro il 12 febbraio 2012 ad effettuare la sostituzione incorrerà in una sanzione di 519,67 euro.

Data di revisione/modifica: 11-04-2011
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