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Dal 1 gennaio di quest’anno è entrata in vigore la Legge Regionale n. 58 del 17 novembre 2010 che stabilisce le nuove modalità per la raccolta dei funghi. La normativa prevede delle novità: a partire dal 2011 infatti l’autorizzazione alla raccolta dei funghi non sarà più rilasciata dal Comune di residenza, ma dalla stessa Regione Toscana, con regole differenti per i residenti e per i non residenti in Toscana.

 

Secondo la nuova legge i residenti in Toscana che vogliono raccogliere i funghi nei territori del proprio Comune di residenza non sono tenuti a munirsi di alcuna autorizzazione. Coloro invece che vogliono raccogliere i funghi al di fuori del Comune di residenza devono effettuare un versamento sul conto corrente postale n. 6750946 intestato alla Regione Toscana. Per ottenere l’autorizzazione devono essere versati 13 euro per l'autorizzazione personale semestrale e 25 euro per l'autorizzazione personale annuale. Per i residenti nei territori classificati montani tali importi sono ridotti del 50 cento. Della stessa riduzione beneficiano i soggetti di età compresa fra i 14 ed i 18 anni che abbiano frequentato un relativo corso di informazione ed educazione organizzato dalle Amministrazioni locali.

I non residenti in Toscana che intendono raccogliere funghi nei territori della Regione dovranno invece utilizzare l’autorizzazione turistica. Anche in questo caso il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente postale n. 6750946 intestato a Regione Toscana; gli importi sono pari a: 15 euro per l’autorizzazione turistica giornaliera e 40 euro per l’autorizzazione turistica valida per 7 giorni consecutivi. Inoltre i versamenti effettuati entro il 31 dicembre 2010 mantengono la loro validità fino alla loro naturale scadenza (sei, dodici o trentasei mesi dalla data del versamento).

E’ importante ricordare che la ricevuta del versamento va conservata e portata con sé al momento della raccolta dei funghi unitamente a un documento di identità. La nuova normativa stabilisce inoltre il limite di raccolta giornaliera dei funghi che per quest’ anno è di tre chilogrammi a testa (salvo il caso di un singolo esemplare o più esemplari concresciuti di peso superiore). Il tetto giornaliero sale a dieci chilogrammi solo nel caso in cui i residenti nei territori classificati montani della Toscana facciano la raccolta nel proprio Comune di residenza. Non ci sono limiti, invece, per imprenditori agricoli e soci di cooperative agroforestali che svolgano la raccolta dei funghi a fini di integrazione del proprio reddito nella Provincia di residenza. In questo caso occorre semplicemente far pervenire, anche in via telematica, una dichiarazione alla Comunità montana, Unione di Comuni o Provincia di competenza.

Data di revisione/modifica: 26-01-2011
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