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A seguito della pubblicizzazione dell’avviso per operatori funebri per l’effettuazione di funerali a carico del Comune di Rosignano Marittimo (nei due casi previsti, ovvero per tutti i residenti che scelgono la cremazione ed anche per le persone indigenti che scelgono l’inumazione), molti cittadini hanno contattato telefonicamente l’Unità Organizzativa Attività Sociali per sapere come poter usufruire della cremazione. Per questo proponiamo di seguito le informazioni necessarie.

 

Occorre innanzitutto ricordare che il Comune di Rosignano Marittimo, a partire dal 1 gennaio 2011, sosterrà politiche cimiteriali che prevedono incentivi economici a favore della cremazione in quanto si tratta di una tipologia di sepoltura che contribuisce sostanzialmente  ad una riduzione degli ampliamenti e della cementificazione dei cimiteri. Ai sensi del “Regolamento Comunale per la cremazione, l’affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti”, la scelta della cremazione deve essere fatta in vita in uno dei seguenti modi: tramite disposizione testamentaria o con l’iscrizione, certificata dal presidente, ad un’associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati; in mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo (per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti); infine per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad un’associazione riconosciuta è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall’associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato.

Sempre ai sensi del Regolamento le ceneri raccolte nell’apposita urna possono essere conservate nelle cellette-ossario disponibili presso il cimitero comunale di destinazione, stipulando apposito contratto presso gli uffici della direzione cimiteriale; essere sistemate, fino alla scadenza della concessione esistente, in sepoltura contrattualizzata, anche in presenza di un feretro o di altre ceneri o resti; essere trasferite per analoghe destinazioni presso cimiteri di altri Comuni; essere affidate per la conservazione a persone, enti, associazioni; essere disperse nei luoghi previsti dal Regolamento stesso o nel “giardino della memoria” allestito nel cimitero principale o in analoghe opere eventualmente presenti negli altri cimiteri comunali; essere inumate in apposito spazio cimiteriale per una lenta dispersione; essere conservate nel cinerario comune in forma anonima e collettiva. Le ceneri, se non altrimenti disposto dai familiari, verranno disperse nel cinerario comune.

Per quanto riguarda infine la dispersione delle ceneri, stante l’attuale Regolamento, può essere concessa previa volontà del defunto manifestata in vita tramite disposizione testamentaria, attraverso una dichiarazione, certificata dal presidente, resa, al momento dell’iscrizione o successivamente, ad un’associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, oppure attraverso un’autodichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa davanti all’Ufficiale di Stato Civile. Questo significa che la dispersione delle ceneri non può essere richiesta post mortem dai familiari.

Data di revisione/modifica: 28-12-2010
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